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L’associazioneA buon Diritto fondata dall’ex senatore Luigi Manconi ha redatto un elaborato sul recente decreto interministeriale relativo alla lista dei paesi di origine sicuri e all’impatto sulla procedura di esame della domanda di asilo. Il 7 ottobre 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il ministero dell’Interno e il ministero della Giustizia, contenente la cosiddetta “lista dei Paesi di origine sicuri”: si tratta di un elenco di 13 Paesi nei quali si presume sia garantita la tutela dei diritti umani e i cui cittadini, quindi, non avrebbero bisogno di chiedere protezione internazionale in Italia.
Tale lista è stata commentata con entusiasmo dal ministro per gli Affari Esteri Luigi Di Maio, che ha dichiarato che la lista consentirebbe di velocizzare le tempistiche dei rimpatri riducendo «da due anni a quattro mesi» la permanenza in Italia dei cittadini provenienti dai Paesi individuati come sicuri. Secondo però quanto elaborato da A Buon Diritto, più del 50 percento dei Paesi nella lista non ha accordi con l’Italia e molte zone di quei Paesi presentano situazioni socio politiche tutt’altro che sicure.
Inoltre si sottolinea che in realtà il decreto non agisce in alcun modo sulle procedure di espulsione, come sostenuto erroneamente dal ministro Di Maio, ma unicamente sul procedimento di esame della domanda di asilo. Il miglioramento nella gestione delle espulsioni richiederebbe, si legge nel dossier dell’associazione «il rafforzamento e l’aumento degli accordi bilaterali con i Paesi di provenienza, senza i quali è praticamente impossibile allontanare uno straniero.
Al momento, per di più, non risulta che l’Italia abbia sottoscritto accordi con tutti i Paesi presenti nella lista». Sempre secondo A Buon Diritto, questo significa, in altre parole, che non tutte le persone la cui domanda di protezione verrà rigettata sulla base della presunta sicurezza di tali Paesi potranno essere rimpatriate in tempi certi e rapidi.
«Tutto questo – si legge sempre nel dossier - si concretizza nel rischio di incrementare ancora di più il numero degli irregolari, generando un effetto simile a quello prodotto da alcune disposizioni del primo decreto legge Sicurezza che prevedeva già, è bene ricordarlo, la possibilità di redigere un elenco di Paesi di origine sicuri».
Ma ci sono anche zone d’ombra circa la procedura accelerata che avrà il richiedente asilo. In sostanza non si capisce se il migrante verrà informato sulla procedura e nel decreto non viene specificato quando il richiedente potrà addurre i gravi motivi a sostegno della domanda. Ma non viene nemmeno specificato chi valuterà i gravi motivi presentanti.
E infine, A Buon Diritto, si chiede se la commissione potrà adottare una decisione negativa solo sulla base della presunta sicurezza del paese di origine. Non manca l’esempio dell’Ucraina, annoverata tra i Paesi sicuri nella sua interezza, pur essendo ormai noto come la regione del Donbass si trovi da anni al centro di un sanguinoso conflitto, con focolai accesi anche in altre zone del Paese.