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Gian Domenico Caiazza
Il procuratore della Repubblica di Bologna, Giuseppe Amato, è notoriamente un magistrato serio, equilibrato e rispettoso delle regole del processo. La sua intervista al Corsera merita dunque attenzione, e sollecita utili riflessioni sul fenomeno degli stalkers che infine, e spesso inopinatamente, si trasformano in brutali assassini delle vittime della loro persecuzione. Più in generale, è utile riflettere su ciò che sia ragionevolmente legittimo attendersi dalla legge penale e dalla sua applicazione in funzione di prevenzione del crimine. Il Procuratore Amato risponde alle accuse di “malagiustizia” avanzate dai familiari della vittima, una signora brutalmente assassinata a martellate dal suo compagno, ossessionato -a quanto leggiamo- da una gelosia patologica. L’accusa è chiara: la macchina giudiziaria si è mossa tardi e male, quell’omicidio poteva e doveva essere evitato posto che la sventurata vittima aveva denunciato il compagno per le sue condotte persecutorie appena un mese prima. Il dolore dei familiari delle vittime e la loro legittima aspettativa di giustizia meritano rispetto e concreta tutela. Ma è altrettanto legittima l’aspettativa che tutti i cittadini, perfino quelli colpiti da tragedie così orrende, sappiano misurarsi con i limiti invalicabili della ragionevolezza, prima ancora che con la comprensione delle regole che governano la repressione dei fenomeni criminali. Il dottor Amato dice, con onestà intellettuale e senza indulgere in ipocrisie, una verità molto semplice, con la quale è bene che il dibattito che già si sta scatenando sulla vicenda faccia i conti con eguale onestà intellettuale. La querela per stalking non segnalava atti di violenza o minacce la cui natura consentisse di preconizzare esiti così drammatici. Se questo è vero -e non dubito che lo sia- occorre trarne le debite conseguenze. Se una donna denuncia atti persecutori (in questo caso, a quanto pare, telefonate ossessive di controllo a lei ed ai familiari, pretese di screen shot della messaggistica, fino ad un distacco della corrente per sorprenderla nel portone di casa) mai connotate da indici apprezzabili di violenza fisica o almeno di minaccia alla integrità fisica della vittima secondo la stessa narrazione di quest’ultima, è del tutto ovvio che la reazione della macchina giudiziaria sia proporzionata alla natura delle condotte denunziate. La ottusa, proterva idea proprietaria coltivata purtroppo diffusamente nei confronti di mogli e compagne si traduce troppo spesso in condotte persecutorie di tipo ossessivo, di sicura rilevanza penale perché idonee a stravolgere la vita e la libertà morale della vittima in modo anche più devastante della pur odiosa violenza fisica, e merita punizioni adeguatamente proporzionate alla straordinaria gravità del fatto. Ma la ragionevole prevedibilità di un esito omicidiario, e dunque l’impegno investigativo e cautelare che quella prevedibilità certamente esige, è tutta un’altra storia. A tragedia consumata, dice con chiarezza il Procuratore Amato, sono tutti bravi a dire che essa andasse prevenuta. Ma immaginare che per ciascuna delle migliaia di denunce per stalking possa seguire una reazione del sistema giudiziario idoneo a prevenire esiti omicidiari (per fortuna percentualmente marginali, come è ovvio) è semplicemente una insensata illusione. La prevenzione (che peraltro, ahinoi, non potrà comunque mai assicurare con certezza la salvezza della vittima di una ossessione patologica) deve essere garantita dal sistema quando il fatto denunciato prospetti, con adeguati e consistenti riscontri indiziari, fatti e condotte del carnefice che facciano ragionevolmente temere o addirittura prevedere la precipitosa evoluzione della persecuzione in omicidio o comunque in attentato alla vita ed alla integrità fisica della vittima. Naturalmente, la “ragionevole prevedibilità” non è una unità di misura oggettiva, come il metro del sarto. Da quando l’uomo ragiona di queste drammatiche difficoltà della funzione giudicante, si indica non a caso, come dicevano i latini, l’“id quod plerumque accidit”, cioè il criterio del “ciò che accade nella maggior parte dei casi”. I comportamenti, certamente odiosi ed inaccettabili, di un uomo che secondo la stessa denunzia non aveva però mai tradotto la persecuzione della sua vittima in atti di violenza o di minaccia alla vita o alla integrità fisica, rendevano prevedibile l’esito omicidiario? La risposta non va trovata nel dolore incommensurabile dei familiari della vittima, o nella nostra civile indignazione, o peggio ancora in convincimenti di natura culturale o ideologica; ma in quella antica regola di razionalità e di civiltà non a caso sopravvissuta attraverso i secoli nella esperienza giudiziaria di noi esseri umani. Ed è piuttosto di questo quotidiano nostro allontanarci da quella misura di giudizio, di questa sempre più incontenibile pretesa di scardinarla in nome del dolore e della indignazione, che dovremmo molto seriamente discutere, e con il dovuto allarme.