Dl Fisco, altro no di Confindustria: «Pene per evasione criminalizzano le imprese»
Durissima reazione di viale dell’Astronomia dopo le modifiche concordate in maggioranza, che pure hanno attenuato le norme sul carcere almeno per i casi in cui la condotta non è fraudolenta
PHOTO Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria
È un «proliferare di interventi penali, volti a criminalizzare il mondo dell’impresa». Sono le parole, molto dure, con cui Confindustria reagisce alle modifiche del dl Fisco in materia di pene per gli evasori. Un giudizio che arriva a poche ore dall’intesa raggiunta dalla maggioranza, che ha riscritto con un emendamento la norma sui reati tributari. La nuova versione attenua l’aumento delle pene detentive per i delitti occasionali di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione non caratterizzati da condotte fraudolente. Restano immutate le soglie di punibilità per i delitti di omesso versamento di ritenute e di Iva, e viene inoltre limitata l’applicabilità delle confisca per sproporzione ai reati tributari più gravi. Secondo gli industriali, però, il restyling del decreto fiscale «se da un lato affronta alcune delle criticità che avevamo evidenziato in audizione, dall’altro vanifica questi miglioramenti, estendendo ulteriormente l’ambito applicativo del decreto 231 ai reati tributari». E così, si legge ancora nella nota Confindustria, resta una «profonda preoccupazione per il continuo ampliamento della sfera penale ai fatti economici».
Emendamento presentato in commissione Finanze
Nel dettaglio, le modifiche al provvedimento sono contenute in un emendamento firmato dai relatori di maggioranza nella commissione Finanze di Montecitorio. Sono state definite al termine di una lunga trattativa e saranno ancora oggetto di discussione in Parlamento, considerato che il termine per i subemendamenti, e il riavvio delle votazioni in commissione Finanze, è stato posticipato dalle 14.30 alle 19.
Cosa dice la relazione illustrativa
La ratio della nuova impostazione è presentata nella relazione illustrativa, dove si legge che «anche al fine di non colpire con rigore eccessivo l’occasionale colpevole di delitti non caratterizzati da condotte fraudolente, si è attenuato l’aumento delle pene per i delitti di dichiarazione infedele edi omessa dichiarazione». Inoltre, sono state lasciate immutate le soglie di punibilità per i delitti di omesso versamento ed è stata limitata l’applicabilità della confisca per sproporzione ai soli delitti tributari aventi caratteristiche – in termini di connotazione fraudolenta della condotta e gravità del fatto (per imposta evasa o entità di importi sottratti all’imposizione fiscale) – da rivestire un maggior spessore indiziante di accumulazione illecita di ricchezze. In particolare, per quanto riguarda la confisca di sproporzione, l’intervento mira a selezionare le fattispecie delittuose più gravi in rapporto a due criteri alternativi, a seconda della struttura del reato: per i reati che necessariamente richiedono, ai fini della punibilità, il superamento di una soglia di evasione d’imposta, la confisca per sproporzione viene limitata ai casi in cui sia stata accertata una evasione di imposta superiore a euro centomila; per i reati che, invece, non richiedono, ai fini della punibilità (e, quindi, non implicano in giudizio) l’accertamento di una soglia minima di evasione, la confisca per sproporzione viene limitata ai casi emissione di fatture per operazioni inesistenti o di indicazione di elementi attivi inferiori a quelli effettivi o di elementi passivi fittizi per importi superiori a euro duecentomila. Ciò al fine di limitare la misura a condotte che, in ogni caso, «siano idonee a produrre un’ evasione fiscale di entit rilevante, variabile a seconda dell’aliquota applicabile ecomunque prossima, nella maggior parte delle fattispecie, a quella di centomila euro».
Le modifiche sulle misure di confisca
Sempre in tema di confisca di sproporzione, trattandosi di misura penale, la misura è limitata alle persone fisiche condannate. La «sproporzione» riguarda i beni o le altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In applicazione della disciplina generale dettata per l’istituto dal codice penale, il condannato potrà giustificare la provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli è provento o reimpiego dell’ evasione fiscale a condizione che l’obbligazione tributaria venga estinta mediante adempimento nelle forme di legge.
La confisca è roba da antimafia, dice Confindustria
Rimodulazioni che rassicurano affatto Confindustria: «È un approccio iper repressivo, che moltiplica le sanzioni sulle stesse fattispecie. La confisca allargata resta comunque una anomalia, perché estende misure eccezionali pensate per la criminalità mafiosa a reati di natura completamente diversa e i correttivi apportati vengono completamente annullati dall’intervento in tema di responsabilità» sostiene l’associazione di viale dell’Astronomia, che aggiunge: «Non è certamente questo proliferare di interventi penali, volti a criminalizzare il mondo dell’impresa, il modo corretto per combattere l’ evasione e far crescere l’economia del Paese».