Dal Cnf vademecum per gli avvocati che faranno da “curatore speciale del minore”
In vigore alcune delle norme previste nel ddl civile sul Tribunale della persona, della famiglia e dei minori: la massima istituzione forense diffonde un breve compendio di suggerimenti deontologici e tecnici per i colleghi che assumeranno la nuova funzione introdotta dalla riforma
PHOTO Da oggi in vigore la figura del curatore speciale per minore
Sono da oggi in vigore alcune disposizioni della riforma del processo civile (legge 206/2021) con espresso riferimento alla figura del Curatore speciale del minore, nominato dal giudice e incaricato di rappresentare e assistere un minore in tutti i procedimenti in cui anche solo astrattamente c’è l’ipotesi di un conflitto di interessi tra e con le parti ovvero con i genitori.Visto il delicato ruolo che l’avvocatura sarà chiamata a svolgere nelle funzioni di curatore, il Consiglio nazionale forense, su proposta della commissione Diritto di famiglia coordinata dalla consigliera Daniela Giraudo e con il contributo delle associazioni specialistiche di riferimento, ha elaborato una breve guida con alcune semplici ma importanti raccomandazioni, ispirate ai principi generali del Codice deontologico forense che informano l’esercizio dell’attività dei professionisti: indipendenza, competenza, correttezza e lealtà.È inoltre previsto a breve un corso di alta formazione sulle funzioni e il ruolo di questa (nuova) figura di riferimento per il Tribunale delle persone e delle famiglie.
Raccomandazioni per gli avvocati curatori speciali di minori
Il Curatore speciale del minore nello svolgimento del proprio incarico dovrà sempre rammentare i principi generali di cui all’art. 9 Cdf, tra i quali riteniamo di sottolineare: indipendenza, competenza, correttezza e lealtà. Il Curatore speciale del minore deve avere sempre tutela e rispetto della propria indipendenza dal Giudice e dalle parti, svolgendo il proprio ruolo nel solo e preminente interesse del minore, nel rispetto anche dei diritti garantiti allo stesso dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali. Deve curare la propria competenza professionale attraverso l’acquisizione di una formazione, anche multidisciplinare, adeguata, e avere un aggiornamento costante nelle materie attinenti al diritto della famiglia, delle persone e dei minori. Deve svolgere il proprio incarico con correttezza e lealtà in collaborazione con tutte le parti e nell’interesse del minore. I principi generali si sostanziano nelle seguenti raccomandazioni.
1. Deontologia
Il Curatore speciale del minore deve comportarsi sempre avendo a mente la ricorrenza dei principi generali che costituiscono gli imprescindibili canoni deontologici contenuti agli artt. 9, 14 e 15, e 19 del Codice deontologico forense. Ha il dovere di evitare incompatibilità nel rispetto dell’art. 24 Cdf e ha inoltre l’obbligo di astenersi dall’assumere l’incarico ove abbia assistito in altre controversie, anche con oggetto diverso, le persone appartenenti allo stesso nucleo familiare. Nel rispetto dell’art. 18, comma 2 Cdf, garantisce l’anonimato del proprio assistito e si astiene dal comunicare con ogni mezzo informazioni relative al procedimento.
2. Patrocinio a spese dello Stato
Il Curatore speciale che assuma le vesti di difensore, ove ricorrano i presupposti pervisti dal Dpr 115/2002, deposita - in nome e per conto del minore - istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in applicazione anche del disposto di cui all’art. 27, IV comma 4, Cdf.
3. Costituzione in giudizio
Il Curatore speciale del minore, dopo la nomina, con tempestività assumerà le informazioni necessarie dalle parti e dai soggetti coinvolti, ascolterà il minore, esaminerà gli atti e i documenti per procedere alla costituzione in giudizio nel preminente interesse del minore e nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa delle parti, partecipando personalmente alle udienze.
4. Rappresentanza sostanziale
Il Curatore speciale del minore al quale l’Autorità Giudiziaria procedente abbia attribuito poteri di rappresentanza sostanziale, qualora ciò non sia già avvenuto, deve attivarsi affinché il Giudice specifichi in concreto tali poteri e gli obiettivi specifici ai quali siano finalizzati.
5. Collaborazione con tutte le parti del processo
Nell’adempimento del proprio mandato, il Curatore speciale del minore mantiene continui contatti e rapporti improntati a correttezza e lealtà con il tutore, laddove esistente, con i servizi sociali, con gli educatori, con i responsabili delle comunità, con il personale sanitario, con gli affidatari (o l’ente affidatario), con gli insegnanti, nonché con tutti gli altri soggetti che a vario titolo si occupano del minore. I contatti con genitori, parenti e parti private dovranno sempre avvenire per il tramite dei rispettivi difensori, in ossequio alle norme deontologiche.
6. Ascolto
a) Il Curatore speciale deve procedere all’ascolto del minore capace di discernimento, con modi e termini a lui comprensibili, fornendo allo stesso - anche in relazione all’età e al suo sviluppo psicofisico - le informazioni ritenute più utili a comprendere l’oggetto del procedimento che lo riguarda. Il Curatore speciale, inoltre, in virtù dell’incarico ricevuto, deve fornire al minore adeguate informazioni e spiegazioni relative al ruolo che è chiamato a svolgere e relative alle decisioni assunte che lo riguardano. b) Il Curatore speciale deve individuare il luogo più idoneo per effettuare i colloqui con il minore. Inoltre, deve valutare le modalità di ascolto e di comunicazione ritenute più adeguate all’età e alle condizioni psicofisiche del minore. c) Il Curatore speciale, infine, deve chiarire al minore che sia capace di discernimento, con modi e termini a lui comprensibili, che la sua opinione sarà tenuta in debita considerazione ma non necessariamente accolta. d) Il Curatore speciale del minore può assistere ad eventuali operazioni peritali riferibili al minore.