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La trascrizione nei registri immobiliari di una cessione di immobile in sede di negoziazione assistita è legittima, senza la necessità di passare attraverso l’autenticazione di un notaio. A stabilirlo è stato il tribunale di Pordenone, che ha accolto il ricorso dei due legali che avevano seguito la separazione.
I coniugi, infatti, avevano trovato l’accordo per la cessione di un immobile durante la procedura della negoziazione assistita, ma la trascrizione nei registri immobiliari era stata negata perchè, secondo la Conservatoria dei registri immobiliari, era indispensabile la garanzia o l’autenticazione del notaio.
Invece, il decreto del tribunale ha ordinato la trascrizione del trasferimento, stabilendo che l’autenticazione dei due avvocati che avevano predisposto il testo sia condizione sufficiente, senza la necessità di una ulteriore autenticazione da parte del notaio. I giudici hanno argomentato la decisione, sostenendo che «in materia di famiglia, l’accordo raggiunto a seguito della convenzione va sottoposto al Procuratore della Repubblica per la conces- sione dell’autorizzazione o per il rilascio del nulla osta e produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i provvedimenti di separazione giudiziale».
In altre parole, poichè i provvedimenti giudiziali non hanno bisogno di ulteriori autenticazioni da parte di «ulteriori pubblici ufficiali a ciò autorizzati» ai fini della trascrizione delle cessioni immobiliari in essi eventualmente contenute, neppure gli accordi di negoziazione ne hanno bisogno. Quindi, poichè l’atto della negoziazione assistita ha gli stessi effetti di una sentenza, è sufficiente in quanto tale per essere trascritto senza ulteriori passaggi.
Secondo i giudici, infatti, esigere l’intervento di un’ulteriore figura professionale in caso di atti soggetti a trascrizione e contenuti in negoziazioni familiari «contrasterebbe con la finalità di assicurare una maggior funzionalità ed efficienza della giustizia civile».
Questa, dunque, la ratio della decisione: dare applicazione alla volontà del legislatore, che ha individuato nella negoziazione assistita un procedimento che punta alla semplificazione e, dunque, addossare alle parti ulteriori formalità e costi aggiuntivi crerebbe un effetto «disincentivante» nei confronti dello strumento di risoluzione alternativa delle controversie.