Non è ancora stato firmato e emanato. Ma ora sappiamo con quasi assoluta certezza che quello in arrivo è un nuovo, ennesimo e forse incostituzionale decreto del presidente del Consiglio dei ministri: il Dubbio è in grado di anticiparne una bozza. Ovviamente non è ancora firmato ma dovrebbe essere adottato dal premier Conte e dal ministro della Salute Speranza. Ecco di seguito la bozza. Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3; visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020; visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020”; vista l’ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo 2020 “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.673 del 20 marzo 2020; Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; Ritenuto necessario adottare, sull’intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea; Tenuto conto delle indicazioni del Comitato tecnico scientifico di cui all’art. 2 dell'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 28 febbraio 2020 e del 1° marzo 2020; Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, e per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni; DECRETA:
  • ART. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
    • 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure:
      • A. Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’art. 1, punto 7, dpcm 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’art. 87 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal dpcm 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo 2020. L’elenco dei codici di cui all’allegato 1 può essere integrato con decreto del Ministro dello sviluppo economico,sentito il Ministro dell’economia e delle finanze;
      • B. È fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1 comma 1 lettera a) del dpcm 8 marzo 2020 le parole “. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse;
      • C. Le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera A possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
      • D. Restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti regionali di sospensione dell’attività,essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;
      • E. Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonchè servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;
      • F. E’ sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.
      • G. Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente.In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
      • H. Sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto dellaprovincia ove sono ubicate le attività produttive.
    • 2. Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute, delle autorizzazioni e dei dinieghi emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.
    • 3. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
    • 4. Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.
  • Art. 2. Disposizioni finali
    • 1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall’ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020;2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
    • Roma,
    • IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
    • IL MINISTRO DELLA SALUTE
ATECO DESCRIZIONE 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali03 Pesca e acquacoltura05 Estrazione di carbone06 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale09.1 Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale10 Industrie alimentari11 Industria delle bevande13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali13.94 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti13.95 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)14.12.00 Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro16.24.20 Fabbricazione di imballaggi in legno17 Fabbricazione di carta18 Stampa e riproduzione di supporti registrati19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio20 Fabbricazione di prodotti chimici21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici22.1 Fabbricazione di articoli in gomma22.2 Fabbricazione di articoli in materie plastiche23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi24 Metallurgia25 Fabbricazione di prodotti in metallo26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, dimisurazione e orologi27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche di apparecchiature per uso domestico non elettriche28.3 Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura28.93 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluseparti e accessori)28.94.30 Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)28.95.00 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)28.96 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse partie accessori)28.99.10 Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)28.99.20 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)32.50 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche32.99.1 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza32.99.4 Fabbricazione di casse funebri33 Riparazione, manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua37 Gestione delle reti fognarie38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti42 Ingegneria civile43.2 Installazione di impianti elettrici, idrauli ed altri lavori di installazione di costruzione45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli45.3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli45.4 Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti eaccessori46.2 Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi46.3 Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco46.43 Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, elettronica di consumo audio e video; articoli perfotografia, cinematografia e ottica46.46 Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici46.47.3 Commercio all'ingrosso di articoli per l'illuminazione; materiale elettrico vario per uso domestico46.49.2 Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali46.49.10 Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria46.5 Commercio all'ingrosso di apparecchiature ICT46.61 Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole eutensili agricoli, inclusi i trattori46.69.19 Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto46.69.20 Commercio all'ingrosso di materiale elettrico per impianti ad uso industriale46.69.91 Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico46.69.94 Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici46.69.99 Commercio all'ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l'industria, il commercio e la navigazionen.c.a46.71 Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti da autotrazione, di combustibiliper il riscaldamento46.73.10 Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua51 Trasporto aereo52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti53 Servizi postali e attività di corriere55.1 Alberghi e strutture similij (DA 58A 63)Servizi di informazione e comunicazioneK (da 64a 66)Attività finanziarie e assicurative69 Attività legali e contabili70 Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche72 Ricerca scientifica e sviluppo74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche75 Servizi veterinari77.11 Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri77.12 Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti77.31.00 Noleggio di macchine e attrezzature agricole77.34.00 Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale77.35.00 Noleggio di mezzi di trasporto aereo77.39.10 Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri77.39.91 Noleggio di container adibiti ad alloggi o ad uffici77.39.92 Noleggio di container per diverse modalità di trasporto77.39.93 Noleggio senza operatore di attrezzature di sollevamento e movimentazione merci: carrellielevatori, pallet eccetera80.1 Servizi di vigilanza privata80.2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza81.2 Attività di pulizia e disinfestazione82.20.00 Attività dei call center82.92 Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi82.99.2 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria85 Istruzione86 Assistenza sanitaria87 Servizi di assistenza sociale residenziale88 Assistenza sociale non residenziale94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico