L’iter parlamentare in materia di legittimo impedimento del difensore, con integrazioni che interessano il codice di procedura civile e il codice di procedura penale, prosegue e il traguardo si avvicina.

Il Senato ha approvato il disegno di legge n. 729 riguardante i casi in cui il difensore è impossibilitato ad essere presente in udienza penale per legittimo impedimento «proprio, della prole o dei familiari per comprovati motivi di salute». Viene inoltre introdotta la possibilità di remissione in termini e di rinvio dell’’udienza nel processo civile. Il testo, composto da tre articoli, ha ottenuto a Palazzo Madama 84 voti favorevoli, mentre sono state 48 le astensioni e nessun voto contrario. Ora toccherà alla Camera procedere all’esame del ddl.
Le norme sul legittimo impedimento del difensore mirano a mettere sullo stesso piano, conferendo pari dignità, giudici e avvocati nell’esercizio delle loro funzioni. I giudici possono rinviare anche più volte le udienze per impedimenti personali. Discorso diverso per gli avvocati, per i quali una situazione familiare improvvisa non giustifica la richiesta di un rinvio. A breve, però, le cose potrebbero cambiare.

Il difensore dovrà dimostrare con idonea certificazione di essere incorso in decadenze per causa a lui non imputabile o comunque derivante da caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio o gravidanza, per assistenza a figli, famigliari con disabilità o grave patologia, esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o scolare, che non gli consentano di delegare le funzioni nella gestione del proprio mandato.

In questi casi (articolo 1 del ddl) l’avvocato è rimesso in termini con provvedimento dal giudice o, prima della costituzione delle parti, dal presidente del Tribunale. Tale disposizione non si applica in caso di mandato congiunto. L’articolo 2 riguarda invece la possibilità per l’avvocato che non compare in udienza, sempre per comprovati motivi (caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio, ma anche particolari condizioni di salute legate allo stato di gravidanza, per assistenza a figli, familiari con disabilità o con grave patologia, esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o in età scolare), di ottenere dal giudice il rinvio dell’udienza.
Il risultato conseguito deriva pure dalla tenacia dell’avvocatura. Francesco Greco, presidente del Consiglio nazionale forense, «esprime grande soddisfazione per l’approvazione, da parte del Senato, del disegno in tema di legittimo impedimento del difensore». Da via Del Governo Vecchio l’attenzione è stata sempre massima. «Questo importante provvedimento – commenta Greco -, frutto di un costante impegno del Cnf, riconosce e tutela il diritto degli avvocati a svolgere il proprio ruolo senza pregiudicare il diritto alla difesa dei cittadini. Il testo ora passerà alla Camera dei deputati per la seconda lettura, in attesa di essere definitivamente approvato».

Il lavoro degli avvocati acquisisce maggiore considerazione. «Con il ddl – aggiunge Greco – si estende la possibilità di ottenere il rinvio dell’udienza penale per motivi legati alla salute dei figli o dei familiari dell’avvocato, garantendo una maggiore attenzione alle esigenze personali e familiari. Inoltre, viene introdotta la remissione in termini nel processo civile e la possibilità di rinvio delle udienze per cause di forza maggiore, malattia improvvisa, infortunio, gravidanza o per la necessità di assistenza ai figli e familiari con disabilità o affetti da gravi patologie. Questo risultato rappresenta un riconoscimento fondamentale per gli avvocati e, soprattutto, per i diritti dei loro assistiti. La tutela delle esigenze personali e familiari dei difensori è imprescindibile per garantire un esercizio sereno della professione forense».
La senatrice Erika Stefani (Lega) ha firmato per prima il testo sul legittimo impedimento del difensore. «Questo – dice al Dubbio - è un disegno di legge che, seppur costituito da pochi articoli, è a nostro avviso un passo in avanti per un giusto processo e per raggiungere dei livelli di maggiore riconoscimento delle pari opportunità. La nostra Costituzione sancisce che la difesa è un diritto inviolabile, diritto di cui nel processo l’avvocato è latore. All’avvocato, infatti, la cui figura nell’immaginario è oggetto di critiche, va riconosciuta per contro l’importanza fondamentale all’interno del processo e del sistema stesso della giustizia. La professione forense richiede l’osservanza di termini e scadenze, il cui mancato rispetto comporta non solo eventuali profili di responsabilità professionale, ma anche e soprattutto inficia la tutela dei diritti della parte assistita. Con questo disegno di legge eventuali eventi personali, che possono colpire l’avvocato, non producono effetti negativi sulla posizione della parte».
Non manca da parte di Stefani una considerazione sulle diverse sensibilità emerse in Senato nell’esame del ddl. «Dispiace – sottolinea la senatrice del Carroccio - aver sentito nel corso del dibattito che la norma potrebbe concedere manovre elusive, strumentali o in malafede da parte di colleghi: in primis è richiesta la presentazione di comprovante certificazione e comunque soccorre poi la deontologia professionale, doverosa ispiratrice della condotta dell’avvocato».
Il riferimento è con tutta probabilità alla singolare posizione della senatrice Ada Lopreiato (M5S). La capogruppo pentastellata in commissione Giustizia al Senato è anche avvocata e nutre addirittura timori sull’applicazione delle norme che potrebbero entrare in vigore. «Questo ddl – ha affermato durante la dichiarazione di voto - avrebbe meritato un supplemento di riflessione. Il testo, così come formulato, si presta, da un lato, a comportamenti opportunistici da parte dell’avvocato e, dall’altro, espone il professionista a una grande incertezza dovuta all’arbitrio del giudice nel valutare la richiesta. Per come è stata scritta la norma o non verrà mai concesso il legittimo impedimento e quindi risulterà inutile ovvero aumenteranno a dismisura i casi in cui verrà concesso con conseguente paralisi dell’attività giurisdizionale».
Il senatore Marco Silvestroni (FdI) rileva che «con questo ddl, soprattutto grazie al lavoro della commissione Giustizia, possiamo colmare un vuoto legislativo del diritto alla difesa». Soddisfazione viene espressa dal capogruppo di Forza Italia in commissione Giustizia, Pierantonio Zanettin: «Il ddl colma finalmente una lacuna del nostro ordinamento e, pur riferendosi a una fattispecie specifica, si inserisce nella più generale volontà di tutelare il cittadino, assicurando la parità tra difesa e accusa davanti al giudice».