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Csm elezione laici
Nessuno avrebbe potuto inventare questa vicenda! L’ho letta su documenti pubblici e ascoltata in diretta da Radio Radicale. Altrimenti, come crederci? Da tali fonti si apprende che la dottoressa Laura Di Girolamo, già Presidente di Sezione del Tribunale capitolino, ottenne nel maggio 2018 la nomina a Presidente del Tribunale di Grosseto dopo avere chiesto l’“appoggio” del dottor Palamara, allora membro togato del Consiglio Superiore della Magistratura, nonché dell’avvocato Giovanni Legnini, a quel tempo Vice Presidente del Consiglio stesso.
Accertati tali fatti, ed escluso che la condotta anzidetta potesse pregiudicare l’imparzialità e l’indipendenza della magistrata, il 14 settembre 2022 il Plenum del Csm ha archiviato la pratica avviata ai sensi dell’art. 2 della Legge sulle Guarentigie della magistratura, « in disparte l’eventuale rilevanza deontologica della condotta e impregiudicata ogni altra valutazione possibile in altre sedi consiliari ».
Il paradigma decisorio non è nuovo. In coerenza con il proprio improprio “editto”, l’allora Pg dottor G. Salvi non promosse l’azione disciplinare ravvisando nella condotta della magistrata un’autopromozione, a suo avviso disciplinarmente irrilevante. Nel corso dell’ampia discussione in Plenum quest’omissione è stata stigmatizzata dai consiglieri avvocato S. Cavanna (membro laico) e, con più ampia motivazione, dottor G. Cascini (membro togato).
A fronte di condotte così gravi come quelle accertate nei confronti della Di Girolamo, il Csm – restio a contrastare il predetto “editto” del Pg, siccome membro di diritto del consesso – non ha saputo fare altro che avviare talvolta procedimenti per “oggettiva” e “incolpevole” incompatibilità ambientale o funzionale, evidentemente impropri dacché niente è più intenzionale di una ( auto o etero) raccomandazione. Queste procedure si sono concluse raramente con il trasferimento, più spesso con l’archiviazione; il che già non depone per l’auspicabile prevedibilità delle decisioni in esame.
Ma ancora più anomalo appare il fatto che, come ha deciso nel caso in esame il Csm, l’archiviazione viene disposta sia con esplicita riprovazione deontologica, sia con la riserva (o l’auspicio) che il giudice interessato potrà (o dovrà?) essere comunque “castigato” nel corso di successive valutazioni « in altre sedi consiliari » (per esempio nomine, trasferimenti etc.). Come dire: sei colpevole, il Pg ha omesso di agire, il Csm nulla può ( ma è poi vero?), ma almeno in qualche modo (?) “pagherai”! Si aprono così vaste praterie di insidiosissima discrezionalità (non tecnica, ma) intollerabilmente “impura”, specialmente all’ombra di un sistema mai depurato dalle pulsioni clientelari- spartitorie. Ed è proprio su quest’ultimo versante che la vicenda in esame si segnala – per la sua assoluta e devastante novità – all’attenzione degli osservatori.
Divulgate le famose chat di Palamara, nell’immaginario collettivo è passata l’idea che taluni magistrati liberamente decidessero di raccomandarsi - o di farsi raccomandare - con Palamara al fine di ottenere le ambite nomine. Assai diversa è la versione offerta dalla dottoressa Di Girolamo. Concorrente sconfitta per il posto di Presidente del Tribunale di Terni, nel giugno 2016 ella aveva chiesto informazioni al Palamara, ricevendone la seguente illuminante risposta « non hai detto che avevi interesse ». Si era poi convinta che in realtà Palamara (della cui “corrente” ella pur faceva parte) le fosse nemico, al di là di un’apparente e formale cordialità, che da parte sua « in quel periodo era necessaria per evitare ulteriori ritorsioni». Da qui l’esigenza di una doppia contestuale strategia: mantenere formalmente i contatti con Palamara, temendone altrimenti addirittura la rappresaglia; trovare nuovi canali di pressione, direttamente raccomandandosi con il Vice Presidente del Csm, avvocato Legnini.
Chi, come la Di Girolamo, si difende ha il diritto di mentire? Certamente. Ma la dottoressa Loredana Micciché, membro togato del Csm, ha tenuto a confermare subito il nucleo fondamentale della tesi difensiva della Di Girolamo: « Quello era un contesto, quello di quelle consiliature, in cui questi comportamenti alla fine venivano generati, perché i consiglieri dicevano a chi incontravano che se non si manifestava interesse le domande non venivano valutate,,,,, » (da Radio Radicale: registrazione fonica e trascrizione automatica). Posto che qualunque domanda rivolta al Csm veicola di per sé l’interesse ad essere accolta, lo storico del diritto non mancherà di trovare le radici della pretesa «manifestazione d’interesse» nel rito feudale della commendatio (o investitura), con cui il concessionario del beneficio ricevuto (il magistrato postulante) si affidava al sovrano (Palamara o altri membri del Consiglio) e diventava suo homo o vassallo, prestando il giuramento di fedeltà (od omaggio). Rito d’iniziazione che, con variegata coloritura, si ritrova tutt’ora nelle società segrete e in quelle propriamente mafiose.
Il penalista non potrà non considerare che giuridicamente un conto è che il magistrato liberamente scelga di raccomandarsi (direttamente o indirettamente) inducendo il consigliere del Csm ad abusare del proprio potere in danno del concorrente dottor Nessuno (artt. 110 e 323 c. p.). Altro conto è che il consigliere si rifiuti indebitamente di decidere se - e fino a quando egli non si presenti al suo cospetto e si ponga sotto la sua “protezione”, diventando suo homo o vassallo (quanto meno) a livello correntizio. E si potrà convenire che non solo il reato di concussione può essere integrato anche dall’illegittima omissione, ma pure che tra le altre “utilità” previste dall’art. 317 c. p. rientrano anche quelle non economiche o anche i vantaggi morali e quelli elettorali- correntizi.
Crea grande turbamento che il fulcro dell’antisistema Palamara sembri spostarsi dall’abuso alla concussione, ma ancor più spiacevole appare rilevare che il Csm sembra non essersene accorto, nonostante il ben più grave delitto astrattamente ipotizzabile abbia trovato conferma fattuale proprio nelle parole di un suo Consigliere. I partecipanti al Plenum non avevano l’obbligo della denuncia ( art. 331 c. p. p.)? E comunque non hanno rilevato che tanto l’abuso quanto a fortiori la concussione mortificano le prerogative costituzionali del Csm e la stessa indipendenza dei magistrati ordinari? (*già sostituto Procuratore Generale presso la Suprema Corte)