Il 6 luglio è la giornata mondiale del bacio, la manifestazione di affetto che consiste nel premere le labbra su una qualsiasi parte del corpo di un’altra persona. Ma questo atto di affetto, o come diceva V. Hugo, “lambire di fiamma”, oltre a produrre conseguenze emozionali sulle persone, produce degli effetti su cui il diritto mostra - ed ha sempre mostrato - interesse.

Nell’antica Roma, siccome alle donne non era permesso di bere vino e la trasgressione a questo divieto poteva essere punita con la morte, vigeva lo ius osculi, ovvero il diritto dell’uomo di casa di baciare in bocca qualunque familiare di sesso femminile al fine di verificare se essa aveva bevuto o meno vino. Questo perché si considerava stretto il rapporto tra ubriachezza e sessualità, come scriveva lo storico Valerio Massimo, “la donna avida di vino chiude la porta alla virtù e la apre ai vizi”. Il divieto non valeva però per le attrici, ballerine e intrattenitrici delle taverne, che avevano il compito di allietare gli avventori.

Nel corso dei secoli, il bacio, se dato in pubblico, era considerato un atto contrario al buon costume e alla morale, ma pochi sanno che nel 1562 a Napoli entrò in vigore il divieto esplicito di baciarsi in pubblico; per i trasgressori era addirittura prevista la pena di morte. La spiegazione di tale severa punizione era di carattere sanitario: all’epoca vi erano forti epidemie di peste e si voleva evitare la diffusione del virus attraverso il bacio.

Anche oggi però il bacio può essere pericoloso: secondo la Cassazione, integra il reato di violenza sessuale dare un bacio a sorpresa sulle labbra di una persona che abbia precedentemente dimostrato di non gradirlo (Cass. pen. 36636/2019); mentre un semplice e fugace bacio sulla guancia non gradito senza alcuna interferenza nella sfera sessuale del soggetto destinatario viene qualificato come delitto di violenza privata (Cass. pen. 18679/2015). E se esso viene dato nel corso di un rapporto sessuale a pagamento, si configura il reato di violenza sessuale qualora tale modalità di esecuzione del rapporto fuoriesca dalle attività a cui la donna ha prestato il consenso, potendo ritenersi che tale condotta incida sulla libertà sessuale della vittima (Cass. pen. 2201/2019).

Ma il bacio può essere scriminato in particolari contesti sociali, culturali o familiari nei quali l’atto risulti privo di valenza erotica, come, ad esempio, nel caso del bacio sulla bocca scambiato, nella tradizione russa, come segno di saluto (Cass. pen. 20712/2018). Chissà se valutare così l’atto del Dalai Lama che baciò sulle labbra un bambino chiedendogli di “succhiargli la lingua”, documentato da un video che ha fatto il giro del mondo.

Ma di stranezze se ne sentono molte in questo ambito: secondo i giudici, anche un bacio sulle scarpe di un’altra persona (non consenziente) oggetto di desiderio sessuale, tale da eccitare chi lo dà, integrerebbe il delitto di violenza privata. Per non correre rischi, meglio conservare l’abitudine francese di baciare la mano delle signore; dopo tutto, si deve pur cominciare da qualche parte!