Accogliendo la richiesta del ministro Nordio, il 3 maggio 2023 il Consiglio superiore della magistratura ha autorizzato il collocamento fuori ruolo della dottoressa Rosa Patrizia Sinisi (presidente della Corte di Appello di Potenza), in modo che potesse assumere il ruolo di vicecapo del dipartimento Organizzazione giudiziaria, Personale e Servizi del ministero della Giustizia. Il conseguimento di tale risultato, certamente più che lusinghiero per la magistrata sotto ogni profilo, non è stato agevole in ragione delle sue numerosissime interlocuzioni (dal 13 luglio 2017 al 4 maggio 2019) con il dottor Luca Palamara (allora potente componente del Csm), volte a fare ottenere privilegi e favori illegittimi ai magistrati facenti parte della loro stessa corrente.

Ma la dottoressa Sinisi ha superato ogni ostacolo frapposto al conseguimento dell’ambito incarico ministeriale. Il primo, quello dell’azione disciplinare per condotta scorretta, si è rivelato apparente, perché la cosiddetta “dottrina Salvi- Salvato” – dopo avere introdotto uno “stato d’eccezione” per cui le cosiddette autopromozioni non sono disciplinarmente rilevanti e devono essere archiviate, sottraendole così al giudizio della Sezione disciplinare del Csm – di fatto risulta aver inciso sul mancato esperimento dell’azione disciplinare nei numerosi casi ( circa cento) di eteroraccomandazioni (“caro Palamara ti raccomando il collega Sempronio perché fa parte della nostra corrente...”), “smaterializzando” infine l’archiviazione, ridotta a un’annotazione informatica apposta da un sostituto su un database. E tuttavia tale orientamento del vertice inquirente è stato puntualmente smentito dal “vertice nomofilattico” (le Sezioni unite della Suprema Corte) con la sentenza numero 34380 del 22/ 11/ 2022. Poco da aggiungere sul ministro della Giustizia: egli non ha il dovere di agire disciplinarmente, ma ne ha facoltà, sicché assume la responsabilità politica della propria scelta di non procedere nei confronti della dottoressa Sinisi, a cui ora ha voluto conferire il prestigioso, ricordato incarico nel ministero.

Anche il plenum del Csm si è occupato delle predette consapevoli raccomandazioni in sede (impropria, sul piano del diritto) di incompatibilità ambientale. Ma con la delibera del 21 luglio 2022 anche tale ostacolo veniva superato, giacché la pratica a carico della dottoressa Sinisi è stata archiviata in virtù dell’assunto secondo cui le illecite condotte non hanno inciso sulle nomine relative al distretto di appartenenza. Tuttavia... in cauda venenum. La stessa delibera aggiunge infatti il seguente postulato: “Ferma la rilevanza deontologica della condotta e impregiudicata ogni altra valutazione possibile in altre sedi consiliari”. In altri termini, esclusa l’incompatibilità, il plenum ha deciso che comunque le raccomandazioni possono o debbano essere (negativamente) valutate ai fini della progressione in carriera della magistrata.

Non è cosa da poco. La dottoressa Sinisi, nominata presidente di Corte d’Appello nel 2016, avrebbe dovuto essere sottoposta al giudizio di conferma alla scadenza del quadriennio, e cioè nel 2020. Tale verifica è rimasta “incagliata” nei notevoli e molteplici ritardi che affliggono l’attività del Csm, su cui ha richiamato l’attenzione il vicepresidente dello stesso Consiglio. L’accelerazione così autorevolmente divisata rendeva dunque imminente la valutazione sulla conferma dell’incarico direttivo esercitato ( di fatto dopo il 2020) dalla dottoressa Sinisi; e, quel che è peggio, il suo esito non si prevedeva pacificamente fausto.

In questo frangente è intervenuta l’istanza del ministro Nordio, iniziativa inattesa, tale da essere oggettivamente in grado di superare una qualunque situazione critica. La chiamata di Sinisi da parte del ministro Nordio è provvedimento di alta amministrazione, di cui la corrispondente responsabilità, in quanto titolare del dicastero cui sono affidati proprio l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia (articolo 110 Cost.), egli si assume. Discutibile sotto vari profili è invece la decisione con cui il Csm ha accolto l’istanza del ministro.

Innanzitutto sorprende che nella proposta di accoglimento di tale istanza, approvata in commissione con il voto favorevole soltanto dei consiglieri laici Giuffré e Aimi (essendosi astenuti gli altri quattro membri), non si faccia alcun cenno alle menzionate chat e soprattutto alla delibera del plenum del 21 luglio 2022, incorrendo così nella violazione dell’articolo 113, 2° della Circolare n. 13778 ( delibera Csm del 24 luglio 2014), che impone di tenere conto di “tutti gli elementi di conoscenza desumibili dal fascicolo personale”.

In secondo luogo, posto che il Consiglio superiore della magistratura non aveva provveduto alla conferma dell’incarico direttivo, pur essendo abbondantemente decorso il quadriennio, sarebbe stato tecnicamente appropriato che a tale incombenza esso provvedesse immediatamente – anche al fine d’assecondare l’impulso efficientistico dettato dal vicepresidente – per accertare la rilevanza dell’attività di “eteroraccomandazione” posta in essere dalla dottoressa Sinisi, segnalata dalla delibera 21 luglio 2023.

Ben vero, in altra simile vicenda, attinente al dottor Alberto Liguori, il Consiglio superiore ha negato la conferma nell’incarico direttivo di procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Terni proprio in ragione delle molteplici raccomandazioni segnalate dal plenum in seno al provvedimento di archiviazione per incompatibilità. Da questo punto di vista non coglie nel segno l’obiezione del professor Giuffrè ( membro laico del Csm) secondo cui, se fosse stata rigettata l’istanza del ministro, si sarebbe verificato il paradosso di una magistrata idonea a presiedere la Corte di Appello, pur essendo reputata indegna di ricoprire l’ufficio di vicecapo del dipartimento Organizzazione giudizaria. Senonché a tale stregua si misconosce che l’apparente paradosso consegue soltanto al colpevole ritardo del Csm nel provvedere alla necessaria valutazione; ritardo che dunque occorreva sanare immediatamente, prima di decidere sulla richiesta del ministro, per rispettare “l’ordine delle cose”. In terzo luogo, vero è che – come risulta dall’ordinanza n. 1536 del 17/ 04/ 2023 – il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso con cui il dottor Liguori ha impugnata l’ordinanza del Tar di reiezione della domanda cautelare presentata in sede d’impugnativa della delibera con cui il Csm aveva negata la conferma nell’incarico direttivo di procuratore della Repubblica di Terni. Ed è anche vero che il Consiglio di Stato ha motivato tale accoglimento, assumendo che “la delibera contestata non giustifica adeguatamente il peso determinante assegnato alla partecipazione del ricorrente a talune conversazioni telefoniche (chat) con altri magistrati, taluni dei quali poi sottoposti a procedimenti disciplinari, senza spiegare la decisiva preponderanza di tale fatto rispetto agli altri indicatori, tutti largamente, positivi emersi dall’istruttoria”. Ma – contrariamente a quanto sostenuto dal consigliere Professor Giuffrè – i provvedimenti cautelari sortiscono da una cognizione per definizione sommaria, sicché occorre attendere la decisione di merito.

D’altronde – e comunque – la vicenda Liguori non è affatto sovrapponibile a quella di Sinisi, dacché – come correttamente ricordato dai consiglieri Chiarelli e Mirenda (il quale ha denunciato pure il mancato esperimento dell’azione disciplinare da parte del procuratore generale che ne ha l’obbligo) – dagli articoli 105 e 113 della Circolare n. 13778 del 24 luglio 2014 del Csm si evince che, per autorizzare il fuori ruolo, esso “deve valutare le ricadute provenienti dallo svolgimento dell’incarico fuori ruolo sotto il profilo della possibile lesione della immagine di imparzialità e indipendenza del magistrato o del pregiudizio derivante al prestigio della magistratura” e che – a questo fine – il Consiglio “per la valutazione complessiva del profilo del magistrato, tiene conto di tutti gli elementi di conoscenza desumibili dal fascicolo personale”.

Non risulta che di tali puntuali regole, dettate proprio dal Consiglio superiore della magistratura, i quattordici consiglieri che hanno accolto l’istanza del Ministro Nordio si siano occupati! Infine una considerazione e una domanda. L’Ispettorato generale del ministero della Giustizia, che gestisce il controllo sugli uffici giudiziari e sulla correttezza disciplinare dei magistrati, si coordina con il dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, cui sarà assegnata in posizione di vicecapo la dottoressa Sinisi. La domanda: che fretta c’era?