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Da ieri, 9 marzo 2020, è entrato in vigore il decreto legge numero 11 che differisce, fino al 22 marzo, “le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari”, ad esclusione di quelle urgenti. Il presidente del Consiglio Nazionale Forense, Andrea Mascherin, ha accolto la decisione spiegando come «il Cnf abbia cercato di contribuire alla ricerca di una soluzione normativa confrontandosi in maniera continua, in questi giorni e ore, con via Arenula» e ha sottolineato come siano state individuate «prescrizioni modulabili territorio per territorio, con il coinvolgimento di Ordini degli avvocati e autorità sanitarie, ispirate al modello delle linee guida messe a punto da ministero della Giustizia e Cnf». Mascherin ha condiviso la scelta di una sospensione generalizzata delle udienze e chiarito come «in questo periodo di due settimane gli Ordini degli avvocati continueranno a lavorare con gli uffici giudiziari per la messa a punto dei nuovi modelli organizzativi». Per questo, il Consiglio Nazionale Forese ha predisposto una scheda di analisi del contenuto del decreto legge.
Udienze e termini
Tutte le udienze comprese tra il 9 marzo e il 22 marzo 2020 dei procedimenti civili e penali pendenti, nonche ´ quelle di fronte alle commissioni tributarie e alle magistrature militari sono rinviate d’ufficio, tranne le eccezioni espressamente elencate all’art. 2, comma 2, lett. g). Nello stesso periodo, sono sospesi tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto nell’ambito dei medesimi procedimenti. Nel caso in cui il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio è differito alla fine del periodo. Il differimento immediato delle udienze è previsto anche al fine di lasciare ai capi degli uffici giudiziari il tempo necessario per l’adozione delle misure organizzative utili ai fini di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio e contatti ravvicinati tra le persone nei prossimi mesi, ed in particolare fino al 31 maggio 2020.
Per i procedimenti pendenti di fronte al giudice amministrativo, si sospendono i termini processuali per tutti i procedimenti pendenti.
Le eccezioni
In sede civile, non sono rinviate le udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni indicate dall’art. 2 comma 2 lettera g) punto 1. Inoltre, non sono soggette a rinvio le cause per le quali la ritardata trattazione potrebbe produrre “grave pregiudizio” alle parti. In questo caso, la dichiarazione di urgenza è disposta con decreto non impugnabile del presidente dell'ufficio giudiziario in calce alla citazione o al ricorso per le cause per le quali non sia già` stata celebrata alcuna udienza; del giudice istruttore o del collegio nel caso in cui siano state già` celebrate udienze ( nelle controversie del lavoro, e, piu` in generale, tutte quelle di competenza del Tribunale in composizione monocratica si può ritenere che la dichiarazione debba provenire dal giudice monocratico). In sede penale, non sono rinviate le udienze di convalida dell’arresto o del fermo relative a procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di durata massima della custodia cautelare; nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure detentive; se i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedano che si proceda, non sono rinviate le udienze dei procedimenti a carico di persone detenute; in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza; per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione; a carico di imputati minorenni. Infine, non sono rinviate le udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza. La dichiarazione di urgenza e` fatta dal Giudice o dal Presidente del Collegio, su richiesta di parte.
Organizzazione
Ai fini dell’adozione dei provvedimenti organizzativi, i capi degli uffici giudiziari devono sentire obbligatoriamente i Consigli dell’ordine degli avvocati e le autorita` sanitarie. Il ventaglio delle misure adottabili è ampio e prevede la limitazione o la chiusura dell’accesso al pubblico, tranne che per le attivita` urgenti, anche in deroga alle norme ordinarie e la regolamentazione dell’accesso ai servizi anche in via telefonica o telematica. Anche gli atti introduttivi dei giudizi, nei procedimenti civili e di volontaria giurisdizione, fino al 31 maggio 2020, devoono essere depositati esclusivamente mediante modalita` telematiche.
Procedimenti amministrativi
Nei giudizi amministrativi, fino al 31 maggio 2020, tutte le controversie fissate per la trattazione sono decise allo stato degli atti. A meno che una delle parti chieda la discussione con istanza da notificare alle altre parti costituite e depositare almeno due giorni liberi prima della data di udienza. I difensori sono da considerarsi presenti a tutti gli effetti, anche se l’udienza non e` stata richiesta.
Carceri
Sino al 31 maggio 2020, i detenuti partecipano alle udienze, ove possibile, tramite videoconferenze o collegamenti da remoto. Inoltre, la magistratura di sorveglianza, tenuto conto delle evidenze rappresentate dall’autorita` sanitaria, puo` sospendere la concessione di permessi premio e del regime di semilibertà. Fino al 22 marzo 2020 i colloqui con familiari avvengono mediante apparecchiature e collegamenti a disposizione dell’amministrazione penitenziaria, o al telefono. il 31 maggio 2020,