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Giorgio De Stefano
La sospensione cautelare per il magistrato può essere “sine die”. Lo hanno deciso le Sezioni unite della Cassazione con una ordinanza del 16 luglio scorso. Il caso era stato sollevato dall’ex pm ed ex parlamentare di Forza Italia Alfonso Papa. Il magistrato era stato indagato, insieme a Luigi Bisignani, nel giugno 2011 con l’accusa di favoreggiamento, concussione e rivelazione di segreto d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta napoletana condotta dal pm Henry John Woodcock sull'associazione P4. Condannato in primo grado, alcune condotte erano state dichiarate prescritte in appello. Nel 2014 era stato nuovamente indagato per concussione sempre dalla Procura di Napoli. La Sezione disciplinare del Csm aveva subito disposto nei suoi confronti la sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio ed il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura.
L’ex pm aveva chiesto, senza successo, alla Sezione disciplinare di voler dichiarare l'inefficacia della sospensione cautelare per decorrenza del termine di cinque anni di durata massima previsto dalla legge. La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso di Papa avverso la pronuncia della Sezione disciplinare, ha affermato che “la specificità dello status di magistrato e delle funzioni dallo stesso esercitate giustifica ampiamente, anche nella fase cautelare, una disciplina più rigorosa rispetto a quella dettata per gli altri pubblici impiegati, essendo necessario tutelare soprattutto il dovere e l'immagine di imparzialità e la connessa esigenza di credibilità nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali”.
Infatti, dopo aver evidenziato che la disciplina assicura che la sospensione cautelare obbligatoria sia mantenuta fin quanto permangano i presupposti della sospensione facoltativa, ha sottolineato che il magistrato era stato condannato in primo grado alla pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione e che tale condanna rafforzava le esigenze cautelari in quanto l’eventuale condanna definitiva per i gravi reati commessi avrebbe avuto valore di cosa giudicata nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e della sua attribuibilità all'incolpato'. Il tipo di reati per i quali Papa era stato condannato in primo grado comportava di per sé «la grave menomazione del prestigio dell'ordine giudiziario, legittimando la persistenza della misura cautelare della sospensione dalle funzioni». In conclusione, per i giudici di piazza Cavour, la Sezione disciplinare del Csm aveva congruamente motivato, senza incorrere in vizi logici e giuridici, «le ragioni del diniego della revoca della sospensione cautelare obbligatoria originariamente disposta».