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Nella legge delega per la riforma del codice penale, del codice di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario, fortemente voluta dal ministro della Giustizia Andrea Orlando, si affronta il tema della riserva di codice e del cosiddetto filtro di inammissibilità in appello. Per quanto attiene le modifiche al codice di procedura penale sta facendo, infatti, discutere l’articolato già approvato che riforma le impugnazioni in appello. E’ stata inserita una norma che introduce nel giudizio di appello il previo vaglio di inammissibilità sull’esempio di quanto già avviene in Cassazione. Perplessità e timori sono stati espressi dall’avvocatura in quanto la nuova normativa allarga le maglie del filtro di inammissibilità: tale giudizio, per certi versi, viene ad assorbire i caratteri propri di quello di merito. Viene auspicato, come evidenziato da un recente convegno presso il Cnf con la collaborazione del Csm in tema di esame preliminare degli atti introduttivi, che le corti d’Appello facciano un uso estremamente equilibrato di questo nuovo filtro onde evitare che venga calata la scure sui ricorsi in appello con pronunce formalmente di inammissibilità ma che, di fatto, nascondono un giudizio di sostanza al di fuori di un qualunque contraddittorio delle parti.
Sul fronte del codice penale, uno dei principi a cui si dovrà attenere il legislatore è quello della riserva di codice. Il principio prevede che alla sanzione penale si faccia ricorso solo quando non sia possibile tutelare un bene giuridico con altri strumenti dell’ordinamento. Il diritto penale, dunque, come extrema ratio.
La legge Orlando si sforza, dunque, di porre un argine alla proliferazione di leggi ed atti ad essa parificati ( come i decreti legge e decreti legislativi) il cui ricorso negli ultimi anni ha dato origine ad innumerevoli interventi normativi ( in materia penale) per fronteggiare, nella maggior parte delle volte, emergenze sociali e per placare una “sete di giustizia” amplificata da fatti di cronaca. Il risultato di questi interventi di “pronto soccorso” giudiziario è stato quello di rendere arduo nel quotidiano il lavoro degli operatori del diritto circa l’individuazione della norma penale da applicare al caso concreto. Riemerge così l’ideale codicistico ottocentesco di ricondurre in un unico testo, appunto il codice, tutte le norme incriminatrici.
Il disegno del Guardasigilli è anche di eliminare quelle disposizioni normative penali che risultano ormai irragionevoli nel rapporto fra importanza del bene giuridico tutelato e la sanzione penale. Vengono, quindi, inseriti nel codice penale fattispecie di reato già previste in leggi speciali, con contestuale abrogazione espressa delle vecchie norme. Entrano nel codice penale il reato ex art. 586- bis relativo all’indebito “Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti”, l’art. 452- quaterdecies, inerente le “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”, l’art. 493- ter sull’Indebito “Utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento”. Sono, inoltre, dettate norme specifiche a tutela della maternità: l’art. 593bis disciplina l’interruzione colposa di gravidanza, mentre l’art. 593- ter si occupa dell’interruzione di gravidanza non consensuale.