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Sono state rese note venerdì le motivazioni della sentenza della prima sezione penale della Cassazione che lo scorso 7 febbraio ha deciso un nuovo processo di appello a carico di Antonio Ciontoli e famiglia per la morte di Marco Vannini. Nelle 43 pagine del dispositivo la presidente Maria Stefania Di Tomassi e il consigliere estensore Giuseppe Santalucia spiegano in sessanta punti perché a loro parere la sentenza De Cataldo/ Calabria, che aveva derubricato per Antonio Ciontoli il reato da omicidio volontario a omicidio colposo con l’aggravante della colpa cosciente, è da annullare.
Sostanzialmente, gli ermellini ritengono che i giudici di secondo grado non abbiano argomentato con logicità e non abbiano approfondito diversi aspetti delle condotte degli imputati. Si legge infatti: “In riferimento ad Antonio Ciontoli, le due sentenze di merito non hanno approfondito il tema del nesso di causalità tra la condotta tenuta dopo il ferimento colposo e la morte di Marco Vannini”. Inoltre, sull’impossibilità di addebitare alla moglie e ai figli di Ciontoli il delitto di omissione di soccorso, i giudici della Corte scrivono: “la soluzione, pur corretta, è sostenuta da una motivazione non condivisibile, che deve essere pertanto rettificata”. Tutti gli imputati, secondo i giudici, “con le loro condotte sostanzialmente omissive, incisero sull’aggravamento della condizioni” di Marco Vannini, che moriva circa due ore dopo essere stato ferito involontariamente - su questo non c’è alcun dubbio in tutte le tre decisioni – da Ciontoli.
Ma il punto principale riguarda la condotta soggettiva, ossia le intenzioni dietro le azioni e le omissioni della condotta oggettiva – ritardare i soccorsi, mentire ai familiari, etc - di Antonio Ciontoli. Scrivono gli ermellini: “La Corte di assise di appello ha negato la sussistenza del dolo eventuale in capo ad Antonio Ciontoli facendo un uso non accorto delle indicazioni interpretative” della sentenza delle sezioni unite riguardante la Thyssen. In parole semplici: secondo i giudici di appello, come evidenziato dalla difesa, Antonio Ciontoli non si era mai prefigurato la possibilità che Marco Vannini potesse morire. Per accertare ciò, è necessario interpretare “fatti interni o spirituali” della condotta dell’imputato. Ed è su questo punto che a parere della Cassazione la sentenza di secondo grado “rivela errori applicativi e difetti di motivazione”. Secondo i supremi giudici è illogico ritenere, come proposto dalla difesa e dai giudici d’appello, che Antonio Ciontoli mise in atto quella condotta per evitare conseguenze sul piano lavorativo e che tale circostanza è in netto contrasto con l’adesione all’evento morte.
Per la Cassazione, invece, “muovendosi sul piano della ricostruzione indiziaria individuato in Corte d’assise d’appello”, si può anche giungere ad altra conclusione: ossia che se Marco Vannini non fosse morto avrebbe potuto raccontare quel che era accaduto “ed è dunque assai più logico ritenere” che la morte del ragazzo “avrebbe reso più disagevole l’accertamento di dette responsabilità, proprio perché si sarebbe sostanziata nella soppressione di una importante fonte di prova”. Molto semplicemente: se Ciontoli avesse voluto evitare conseguenze al lavoro, forse la morte di Marco gli sarebbe convenuta di più. Quindi, in sintesi, i giudici di Cassazione chiedono che si rivalutino in maniera non contraddittoria né illogica molti degli indizi e delle prove acquisite nel secondo giudizio di merito. I giudici di appello potrebbero dunque giungere alla stessa decisione dei colleghi dell'altra sezione ma dovranno farlo con motivazioni non suscettibili di contestazioni.