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Un intervento risolutore a tutela del credito. È questo in sintesi l’obiettivo del ddl 775, “Modifiche al procedimento monitorio ed esecutivo per l’effettiva realizzazione del credito”, primo firmatario il presidente della Commissione Giustizia del Senato, il leghista Andrea Ostellari, attualmente in discussione a Palazzo Madama.
Ieri pomeriggio si sono svolte le audizione degli avvocati Andrea Pasqualin e Sergio Paparo, in rappresentanza, rispettivamente, del Consiglio nazionale forense e dell’Organismo congressuale forense. «L’attuale sistema di realizzazione del credito risulta farraginoso, poco funzionale, ma soprattutto non in linea con gli standard europei che impongono il principio dell’effettività degli strumenti di tutela processuale», afferma Ostellari. «Un ritardo storico - prosegue che non è stato risolto neanche dall’introduzione del processo civile telematico e che sta generando un clima di sfiducia negli operatori economici nazionali ed europei, con un impatto sul sistema economico- produttivo».
Da qui, dunque, la necessità di semplificare uno dei cardini del processo civile: il ricorso per decreto ingiuntivo. La riforma si propone di rendere “centrale” il ruolo dell’avvocato, rendendo la procedura maggiormente flessibile e funzionale. Esistono già legislazioni che ammettono la possibilità di realizzazione del credito senza passare per il vaglio dell’Autorità giudiziaria.
Il giudice, secondo i firmatari del ddl, effettua ora solo «una mera verifica cartolare ( quasi di tipo notarile) priva di qualsiasi momento di analisi giurisdizionale del materiale ricevuto». «Il procedimento monitorio - puntualizzano - si caratterizza per la mancanza del contraddittorio che è posticipato alla fase successiva dell’opposizione». Le modifiche mirano a consentire direttamente al difensore munito di procura di emettere un provvedimento di intimazione di tipo monitorio che verrebbe dal medesimo poi notificato alla controparte debitrice.
«Non vogliamo sostituirci all’Autorità giudiziaria, né mettere in discussione il monopolio statale nella gestione delle controversie civili: questa ingiunzione non sarebbe, almeno in questa fase, munita di esecutorietà. Si tratterebbe di un procedimento da collocare nell’ambito delle alternative dispute resolution», precisano i proponenti. «Il difensore sarebbe maggiormente responsabilizzato. Se il suo operato si caratterizzasse da dolo o colpa grave, potrà essere suscettibile di illecito disciplinare dinanzi al competente ordine professionale, salva la responsabilità civile per i danni provocati».
Dopo la notifica del provvedimento monitorio a cura del difensore del creditore, il debitore manterrà inalterata la possibilità di procedere all’opposizione come oggi previsto dal codice di procedura civile, con alcune modifiche. A suo carico il costo del contributo unificato posto che è lui che rende necessario l’intervento del giudice, non il creditore il quale invece ha il diritto ad esser pagato. Nel caso in cui l’opposizione non sia fondata su prove certe dovrà essere respinta ed ove altresì si riveli infondata e temeraria vi sarà l’obbligo da parte del giudice di procedere all’applicazione della condanna per lite temeraria. Contraria alla riforma l’Associazione nazionale magistrati.