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Il Pubblico ministero ha sempre ragione. Il dato emerge con chiarezza dalle statistiche dell’ufficio Gup e Gip. Davanti alle richieste di rinvio a giudizio formulate dalla Procura, i casi in cui un giudice dell’udienza preliminare disponga l’archiviazione con sentenza di non luogo a procedere sono infatti rarissimi. Come del resto sono rarissime le decisioni di andare a processo lì dove il pm chieda l’archiviazione.
Le conseguenze di questo “appiattimento” del giudice sul pubblico ministero sono particolarmente evidenti nelle indagini sui “colletti bianchi” dove il rinvio a giudizio è ormai una certezza.
Quello che decide il pm è giusto. Sempre. Il dato emerge con chiarezza leggendo le statistiche dell’Ufficio gip/ gup. Davanti alle richieste di rinvio a giudizio formulate dalla Procura, i casi in un il giudice dell’udienza preliminare disponga l’archiviazione con sentenza di non luogo a procedere sono rarissimi. Le conseguenze di questo “appiattimento” del giudice sul pubblico ministero sono particolarmente evidenti nelle indagini sui “colletti bianchi” dove il rinvio a giudizio è ormai una certezza. A tal proposito, per evitare il clamore mediatico che una decisione del genere inevitabilmente avrebbe, da tempo gli amministratori pubblici coinvolti in un procedimento penale preferiscono saltare l’udienza preliminare, dall’esito scontato, per chiedere il giudizio immediato. Questa strada, che ha di fatto lo scopo di allontanare per qualche mese i riflettori dei media, è stata recentemente scelta dal presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, dal suo vice Mario Mantovani e dal sindaco di Milano Giuseppe Sala, tutti indagati a vario titolo dalla Procura del capoluogo lombardo.
Restando a Milano, le statistiche sul punto sono impietose. In un anno le uniche archiviazioni ai sensi dell’art. 425 del codice di procedura penale, cioè quelle del giudice in udienza preliminare, sono relative al comma 1. Quindi per motivi strettamente formali come la mancanza di una condizione di procedibilità, ad esempio la querela da parte della vittima del reato. Inesistenti le archiviazioni in base al terzo comma, quando gli elementi acquisiti dal pm siano “insufficienti, contraddittori o comunque inidonei a sostenere l’accusa in giudizio”. Le cause per cui l’udienza preliminare da “filtro” che doveva essere nelle intenzioni del legislatore del codice del 1988 sia diventata un passaggio dall’esito più che prevedibile sono essenzialmente due. La prima riguarda la Cassazione che negli ultimi anni ha sempre accolto i ricorsi presentati dalla Procura e ha annullato sistematicamente le sentenze di non luogo a procedere emesse dai gup. I giudici, per evitare di essere continuamente “smentiti” hanno dunque iniziato di default a rinviare tutti a giudizio. La seconda è di tipo “pratico”. Per archiviare il giudice deve scrivere comunque una sentenza e motivare la decisione presa. Per rinviare a giudizio è sufficiente un rigo. Nell’attuale sistema di valutazione dei magistrati dominato dai numeri, ai fini statistici un procedimento definito con una sentenza di archiviazione equivale ad uno per il quale è stato invece disposto il rinvio a giudizio. La conseguenza è che i giudici dell’udienza preliminare preferiscono far valutare gli atti ai colleghi del dibattimento. Certamente non una bella prospettiva per l’imputato che dovrà affrontare un processo lungo e costoso prima di poter giungere ad una assoluzione che poteva, in molti casi, essere disposta giù in sede di udienza preliminare.
Per chi si sente pronto ed ha estrema fiducia nel sistema giustizia per evitare il dibattimento l’unica possibilità resta il giudizio abbreviato. Con tutte le conseguenze che questo rito comporta, in particolare sotto il profilo dell’appello in caso di condanna. Il discorso vale anche al contrario. Sempre a Milano nell’ultimo anno sono state oltre diecimila le richieste di archiviazione da parte della Procura, quasi tutte accolte senza problemi.
Rari i casi in cui il giudice per le indagini preliminari abbia ordinato di formulare l’imputazione non accogliendo la richiesta di archiviazione disposta dal pm. Talmente rari questi casi da finire sui giornali, come il procedimento a carico di Marco Cappato per istigazione al suicidio nei confronti di dj Fabo. In considerazione di ciò, sarebbe forse il caso di eliminare l’udienza davanti al gup per una migliore economia processuale. In sostanza uno stravolgimento del processo accusatorio di cui va inevitabilmente preso atto.