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Prestipino
L'esperienza di Michele Prestipino alla guida della procura di Roma appare ormai definitivamente chiusa. Non solo perché la V Commissione del Csm, giovedì scorso, ha proposto i nomi di Francesco Lo Voi (4 voti) e Marcello Viola (1 voto) alla guida di Piazzale Clodio. Ma anche perché il procuratore generale della Cassazione ha chiesto di dichiarare inammissibili o, comunque, infondati i ricorsi da lui proposti contro le sentenze del Consiglio di Stato che davano ragione ai due contendenti. A darne notizia gli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia che assistono il procuratore generale di Firenze Marcello Viola in vista dell’udienza fissata per il 23 novembre davanti alle Sezioni Unite Civili. Una sentenza che, se favorevole a Prestipino, potrebbe azzerare nuovamente il lavoro fatto dalla Commissione Direttivi. Ma alla luce della posizione della procura generale, le speranze dell'attuale procuratore sono ridotte al lumicino. «Come è noto - spiegano i due avvocati - il Consiglio di Stato, con sentenze dello scorso maggio, ha rigettato gli appelli proposti dal Csm e da Prestipino e confermato la sentenza del Tar Lazio che aveva annullata la nomina di quest’ultimo quale Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Pertanto, Viola ha invitato il Csm a riattivare, in esecuzione delle pronunce del giudice amministrativo il procedimento volta alla nomina del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma procedendo, previo il necessario concerto ministeriale, a sottoporre al Plenum le proposte originariamente formulate dalla V Commissione in data 23.05.2019. Frattanto, il dottor Prestipino, difeso dal professor Massimo Luciani e dagli avvocati Chirulli e D’Andrea, ha proposto avverso la sentenza un ricorso per Cassazione». In vista dell’udienza di martedì, Viola ha notificato controricorso in Cassazione, rilevando «l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorsi proposti da controparte. Anche il Procuratore Generale ha depositato agli atti del giudizio le proprie conclusione chiedendo alla Suprema Corte di Cassazione di dichiarare inammissibili o, comunque, infondati ricorsi proposti dal dottor Prestipino. All’udienza del 23 novembre 2021, finalmente, la Cassazione definirà questo lungo e complesso contenzioso». Il Consiglio di Stato, nei mesi scorsi, ha sentenziato l’illegittimità della nomina di Prestipino per due diverse ragioni: nella sentenza che riguarda il ricorso di Viola, nome che era stato proposto prima che il caso Palamara terremotasse il Csm, i giudici amministrativi avevano censurato il passo indietro della V Commissione, che aveva ritirato la proposta a favore del pg, nonché la comparazione dei titoli tra lui e Prestipino; nel caso di Lo Voi, invece, era stata la sola valutazione del curriculum ad essere giudicata sbagliata. In entrambi i casi, dunque, stando a Palazzo Spada, Prestipino non avrebbe potuto avere la meglio sui due contendenti, entrambi appartenenti alla corrente di Magistratura Indipendente. Nel chiedere l’inammissibilità del ricorso, il procuratore generale Renato Finocchi Ghersi ha citato una sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione nel 2020, secondo la quale «il ricorso per Cassazione avverso le pronunce del Consiglio di Stato è consentito solo per motivi inerenti alla giurisdizione». Eccesso denunciabile anche quando il giudice, «eccedendo i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato e sconfinando nella sfera del merito, riservata alla pubblica amministrazione, compia una diretta e concreta valutazione della opportunità e della convenienza dell'atto, esprimendo, pur nel rispetto della formula di annullamento, la volontà di sostituirsi a quella della amministrazione, così esercitando una giurisdizione di merito in situazioni che avrebbero potuto dare ingresso soltanto ad una giurisdizione di legittimità». Insomma, proprio quello che sarebbe avvenuto secondo il Csm, data la decisione di costituirsi in giudizio al fianco di Prestipino, lamentando una limitazione della propria discrezionalità. Per il procuratore generale, però, «deve escludersi che la pronuncia impugnata abbia violato i limiti esterni della giurisdizione del Giudice amministrativo nei confronti dei provvedimenti del Csm». Il Consiglio di Stato aveva contestato il fatto che la V Commissione, anche successivamente alla proposta del 23 maggio 2019, nella quale aveva indicato Marcello Viola come l’aspirante maggiormente titolato, «avrebbe ben potuto riconsiderare tale proposta per ragioni derivanti da fatti sopravvenuti. Ma in questa fase procedimentale, una eventuale revoca della specifica proposta del dottor Viola avrebbe potuto avvenire solo nel rispetto del principio di legalità e delle garanzie previste dalla legge n. 241/1990 (in particolare art. 3), espressamente citata dalla sentenza censurata. Pertanto, se ne deduce che la revoca sarebbe potuta legittimamente intervenire “soltanto per concrete, oggettive, esternate e giustificate ragioni tecnico professionali sopravvenute circa i candidati già selezionati. Solo una tale sopravvenienza, manifestata nella sua sussistenza e nella sua rilevanza determinante, avrebbe potuto realmente giustificare un ritorno nella valutazione espressa dalla Commissione e una conseguente diversa proposta”». Il ritiro generalizzato delle proposte formulate, in assenza di elementi capaci di giustificarlo, «risultava inidonea a far espungere il suo nome da quelli sui quali il Plenum avrebbe dovuto esprimersi. Ci pare in conclusione evidente che nel caso di specie il Consiglio di Stato, men che invadere le attribuzioni del Csm, ha ricercato la “voluntas legis” applicabile nel caso concreto, desumendola dal tenore letterale delle norme e dal loro coordinamento sistematico nell’ambito dei principi generali che regolano il procedimento amministrativo». Secondo Prestipino, la decisione del Consiglio di Stato sarebbe viziata anche da una errata interpretazione dell’articolo 18 del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria, e dalla ritenuta equivalenza dei due profili, direttivo e semidirettivo, previsti da quest’ultima disposizione. Ma anche in questo caso il pg non è d’accordo: «La sentenza rileva le diverse disposizioni che disciplinano la figura del procuratore aggiunto; in particolare, anche dalle norme più recenti di cui ai d.lgs n. 106/2006 e n. 160/2006, si ricava che le sue funzioni seppure qualificate come semidirettive, trovano una definizione solo nelle circolari del Csm, “a tenore delle quali ha una caratterizzazione autonoma, che prescinde da deleghe, per cui coadiuva il Procuratore della Repubblica per il conseguimento degli obiettivi organizzativi esplicitati nel progetto, garantire il buon andamento dell’ufficio, la corretta ed equa distribuzione delle risorse e il corretto, puntuale e uniforme esercizio dell’azione penale”; si osserva anche che il procuratore aggiunto è destinatario di provvedimenti di assegnazione degli affari da parte del titolare dell’ufficio e che non esercita compiti autonomi di direzione, al più potendo svolgere compiti di coordinamento di gruppi di lavoro nell’ambito delle deleghe conferitegli. Da questa ampia ricognizione normativa, che investe anche “il sistema di organizzazione della giurisdizione” disegnato dalla Costituzione (artt. 105 e 107), ed alla quale si rinvia per non ripetere in questa sede l’elaborato della pronuncia, il Consiglio di Stato desume che “la figura del procuratore aggiunto è comunque sottoordinata” a quelle del procuratore e del procuratore della corte d’appello». Il Csm avrebbe dunque dovuto esternare le ragioni per le quali in questo caso le funzioni concretamente svolte da Prestipino in qualità di aggiunto avrebbero dovuto assumere un rilievo maggiore di quelle svolte da Viola che, tra l’altro, «era stato a capo di una procura di medie dimensioni con “specificità davvero peculiari essendo collocato in un contesto reso particolarmente difficile dalla notoria e radicata presenza di complesse strutture criminali di tipo mafioso”». Il pg ribadisce inoltre che «non si riscontra alcun elemento dal quale dedurre il carattere sostitutivo della pronuncia impugnata rispetto al provvedimento di nomina del Csm, al quale invece viene richiesto l’adempimento di un onere motivazionale coerente con la normativa indicata». Prestipino è infatti convinto che la decisione del Consiglio di Stato sia stata pronunciata «in carenza assoluta di potere decisorio» ed abbia «spogliato l’amministrazione del suo potere decisorio».