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Con la ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva, si torna a discutere di presunzione di innocenza. Infatti oggi al Senato e domani alla Camera, nelle rispettive commissioni Giustizia, inizierà l'iter per raccogliere i pareri non vincolanti per i decreti attuativi dell'atto 285 del Governo che recepisce la direttiva europea per il "Rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali". Il termine per la consegna è previsto il 16 settembre, ma probabilmente si chiederà uno slittamento per lavorare bene e con la dovuta calma sul testo. Il Governo poi avrà tempo fino a novembre per emanare i decreti.
Processo mediatico, parla Costa
Relatore al Senato il leghista Andrea Ostellari, alla Camera il deputato di Azione Enrico Costa, che dice al Dubbio: «Cercheremo di fare uno studio approfondito, anche comparativo rispetto al recepimento della direttiva negli altri Stati. Questo perché il testo licenziato dal Parlamento e dal Consiglio europeo presenta molti punti che non sono stati inclusi nel testo approvato dal Consiglio dei Ministri ad inizio agosto e che invece vanno affrontati nei decreti attuativi. Penso ad esempio all'onere della prova ma anche al diritto al silenzio».
«Rispetto a quest'ultima questione, infatti, la direttiva prevede che "Gli Stati membri assicurano che agli indagati e imputati sia riconosciuto il diritto di restare in silenzio in merito al reato che viene loro contestato". Allora in futuro non sarà più possibile negare un risarcimento per ingiusta detenzione adducendo la motivazione che l'indagato si era avvalso della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio di garanzia».
I profili dei magistrati
Dunque ad essere affrontato non sarà solo il profilo della comunicazione dei magistrati, che non potranno più indicare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta a indagini o l'imputato fino a quando la colpevolezza non è stata accertata in maniera definitiva. Su questo aspetto l'onorevole Costa aggiunge: «Quando il testo del Governo prevede che "La diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre rilevanti ragioni di interesse pubblico" occorrerà specificare puntualmente i casi eccezionali in cui è consentita la conferenza stampa, non lasciando al singolo magistrato una valutazione discrezionale».
Stop ai nomi delle inchieste
Mentre sui nomi suggestivi delle inchieste, rispetto al testo che vi abbiamo illustrato ad inizio agosto, è stato aggiunto un comma che prevede che «è fatto divieto di assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza». Si dovrà dire addio dunque ad espressioni che negli anni hanno caratterizzato il racconto sensazionalistico delle indagini da parte di Procure e agenzie investigative: Mani pulite, Angeli e demoni, Mondo di mezzo, Bocca di Rosa, Terminator 3, solo per citarni alcuni. Su questo Costa è lapidario: «Non c'è nessuna ragione per dare un nome a delle inchieste. Non c'è scritto da nessuna parte nel codice di rito».
Nel mirino anche i commenti dei politici
Altri elementi che andranno definiti riguardano anche le sanzioni per chi non rispetta la direttiva: «Occorre innanzitutto che, quando viene violata la presunzione di innocenza, si possa ricorrere in modo effettivo ed efficace e poi bisogna capire bene le sanzioni previste per chi non rispetta i precetti del testo normativo». Un altro punto importante, e da non sottovalutare affatto, riguardo il fatto che a non potersi esprimersi in chiave colpevolista non saranno solo i magistrati ma altresì le autorità pubbliche in generale. Questo significa, per Costa, che «anche i membri di Governo, ad esempio, così come i parlamentari non potranno più twittare “Tizio marcisca in galera”».
La relazione illustrativa del Governo, in merito a ciò, fa riferimento, tra l'altro alla sentenza della Cedu del 26 marzo 2002, Butkevicius/ Lituania: il ricorso riguardava le dichiarazioni del Procuratore generale e del presidente del Parlamento della Lituania alla conferenza dopo l’arresto dell’ex ministro della Difesa Butkevicius sospettato di corruzione. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha considerato queste dichiarazioni di esponenti pubblici atte a indurre l’opinione pubblica a ritenere l’accusato colpevole prima ancora della sua condanna passata in giudicato. Per questo motivo ha riconosciuto una violazione dell’art. 6, n. 2, della Cedu.