Presunzione d'innocenza, così le toghe potrebbero aggirare la norma
Tutti i dubbi sul testo sulla presunzione d'innocenza appena approvato in Parlamento per il recepimento della direttiva che pone un freno ai processi show
Le domande sono due adesso: la Ministra Cartabia accoglierà in pieno il parere formulato da Enrico Costa (Azione) e Andrea Ostellari (Lega), votato da tutta la maggioranza sulla presunzione di innocenza? C'è il pericolo che una buona norma possa essere aggirata dalla magistratura stessa? In merito alla prima questione, bisogna ricordare che il parere non è vincolante ma, dato lo sforzo delle forze politiche che sostengono il Governo per farlo approvare da tutti, non potrà essere cestinato da via Arenula senza far rumore. Sul secondo tema di dibattito, si fa tutto più complesso. Innanzitutto il termine per i decreti attuativi è l'8 novembre: quindi, a prescindere dalla audizioni formali tenute in commissione, qualcuno si potrebbe muovere ancora dietro le quinte per chiedere dei correttivi. Volendo abbandonare lo spazio delle dietrologie, pensiamo però alle criticità pratiche della norma se venisse attuata così com'è al momento.
Primo punto
L’art. 2 introduce il divieto, per le “autorità pubbliche”, di indicare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta a indagini. Chi sono queste autorità pubbliche? Solo la magistratura requirente e i dirigenti di Pg, o anche quella giudicante? Sono inclusi anche i Ministri che qualche volta, anche in un recentissimo passato, hanno alimentato la gogna mediatico giudiziaria?
Secondo punto
L’art. 3 prevede la possibilità di indire conferenze stampa delle Procure “nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti” con "atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che lo giustificano". È sicuramente un passo avanti quello della motivazione, perché costringe il pm a prendersi la responsabilità ma, come ha segnalato l'Unione delle Camere Penali in audizione, " il problema è facilmente individuabile nella concentrazione nello stesso soggetto di figure che dovrebbero essere contrapposte. Chi stabilisce l’eventuale presenza della particolare rilevanza pubblica, chi compie le indagini, chi decide l’eventuale iscrizione di notizie di reato in tema di diffamazione e l’esercizio dell’azione penale sullo stesso tipo di reato - sulla base magari dell’assenza di rilevanza pubblica della notizia - e chi svolge la conferenza stampa sono lo stesso soggetto istituzionale, cioè la Procura della Repubblica. Appare evidente la incredibile concentrazione dei ruoli di controllore, controllato e inquirente nel medesimo soggetto". C'è di più: il decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, modificato appunto dall'art 3 su citato, già prevede ai comma 2 e 3 dell'art. 5 che ogni informazione inerente l'attività della Procura deve essere impersonale e che è vietato per i magistrati della Procura rilasciare dichiarazione sull'attività giudiziaria dell'ufficio. Inoltre il Procuratore della Repubblica ha l'obbligo, secondo il comma 4, di segnalare al consiglio giudiziario chi trasgredisce la norma. Questa norma, pensata per i sostituti in cerca di visibilità, è stata chiaramente disattesa. E allora cosa dovremmo aspettarci in merito alla nuova disciplina? Bisogna essere pessimisti o il contrario, data la nuova stagione di garanzie che stiamo vivendo con la Ministra Cartabia e i nuovi assetti politici più votati al garantismo?
Terzo punto
L’art. 4 del testo di recepimento della direttiva prevede che nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell’imputato (ad esempio quelli cautelari), la persona sottoposta a indagini o l’imputato non possono essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza definitiva. Eppure secondo il testo licenziato dal CdM, in caso di violazione della norma, nella fase di indagine preliminare a decidere dovrebbe essere lo stesso gip che ha disposto, con il provvedimento censurato, le misure cautelari. Il parere invece delle commissioni parlamentari chiede di sostituire 'giudice' con 'l'ufficio del giudice' per evitare la sovrapposizione: sarebbe difficile che un magistrato rettifichi se stesso. Fatto questo quadro, in cui controllato e controllore in un certo qual modo tenderebbero a coincidere, si potrebbe rilanciare la proposta delle Camere Penali di «un Garante per i diritti delle persone sottoposte ad indagini e processo che potrebbe realmente diventare quel soggetto “terzo” capace di tutelare i diritti di chi viene sottoposto ad un processo mediatico e di chi viene potenzialmente esposto allo stesso da atti della magistratura violativi dei principi declinati dalla direttiva europea».