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Per l'onorevole Federico Conte di Leu, colui che ha dato il nome al famoso lodo-Conte bis, in questo momento la parola d'ordine è «sintesi» ma «nel significato hegeliano di unione e elevazione delle posizioni precedenti, tra il lodo Conte dell'ex premier, che prevedeva il blocco della prescrizione con la sentenza di primo grado, e il lodo Conte bis, che distingue tra assolti e condannati». Nei prossimi giorni i responsabili giustizia della Camera incontreranno il Ministro Cartabia ma nell'attesa il parlamentare e avvocato lancia una proposta: «Se nel caso di condanna in primo grado lo Stato non riesce a concludere l'appello nel termine di fase, che la riforma individua in due anni, deve essere sanzionato per il ritardo: la sanzione potrebbe essere quella che esiste nell'ordinamento tedesco, e cioè una riduzione della pena, ad esempio di un quarto. Nel caso di assoluzione, invece, trascorso il termine di fase senza che sia celebrato il processo di appello, la conseguenza può essere anche la estinzione del processo. È una ipotesi a cui credo si possa lavorare: abbiamo così mantenuto il doppio binario - assoluzione e condanna - , ma garantito il precetto costituzionale di cui all’art.111 con il termine di fase e le relative sanzioni processuali». Onorevole, Lei ritiene che il lodo che porta il suo nome è destinato ad essere superato? Auspico che venga superato per essere migliorato. Nei prossimi giorni, insieme agli altri responsabili giustizia dei gruppi parlamentari, incontreremo la Ministra Cartabia. In quell'occasione affronteremo il tema delle riforme: credo che si ripartirà dal disegno di legge delega, credo sia ragionevole partire da lì, sarebbe poco sensato sacrificare il lavoro di istruttoria fin qui fatto in Commissione Giustizia. Detto questo, ritengo che sarebbe un bel risultato per la giustizia trovare una sintesi, nel significato hegeliano di unione e elevazione delle posizioni precedenti, tra il lodo Conte dell'ex premier - blocco della prescrizione con la sentenza di primo grado - e il lodo Conte bis - distinzione tra assolti e condannati - . È l'auspicio che ho espresso alla Ministra nel nostro primo incontro. L'ex Ministro Bonafede al Fatto Quotidiano aveva detto: «Per noi deve restare il punto di caduta citato nel post che ha lanciato il voto su Rousseau, ossia il cosiddetto lodo Conte-bis, che introduce una distinzione tra condannati e assolti. Siamo disposti a muoverci esclusivamente nel perimetro del lodo». Penso che il perimetro del Lodo Conte Bis possa essere salvaguardato, così come prospettato da Bonafede. Il merito di quella norma fu di mettere d'accordo tutte le forze, con le uniche perplessità di Italia Viva. Il fatto che il Lodo abbia rappresentato il punto di equilibrio più avanzato tra le forze che reggevano il precedente Governo non significa che bisogna difenderlo acriticamente: non è un totem. Ora occorre trovare una nuova mediazione con l'attuale maggioranza. Per fare questo è importante che il metodo del Governo sia quello del confronto aperto e dialettico che abbia come obiettivo non l'affermazione di una tesi a discapito dell'altra ma della migliore sintesi possibile. Questa nuova mediazione può stare all'interno del lodo Conte-bis come dice Bonafede? Secondo me sì, perché ne mantiene il perimetro – distinzione tra assoluzione e condanna – e inserisce presidi di legalità ispirati al giusto processo e alla sua ragionevole durata. Come? Una obiezione è che in appello si è affidati comunque all'incertezza dei tempi, vanificando il diritto alla ragionevole durata del processo. C'è un dato nuovo molto rilevante nel disegno di legge delega che non è stato valorizzato abbastanza: per la prima volta vengono stabiliti i cosiddetti termini di fase: massimo due anni per il primo grado, due anni per l'appello, un anno per la Cassazione. Il tema vero che bisogna affrontare è cosa succede quando la tempistica non viene rispettata. Qual è la vostra soluzione? Fissare degli ancoraggi processuali. Nel caso di sentenza di assoluzione in primo grado si può stabilire che se il processo di appello non si celebra in un determinato tempo interviene la prescrizione processuale, con l'estinzione pura del processo. Nel caso di condanna in primo grado sarebbe poco accettabile che si estinguesse l'azione. Ma se lo Stato non riesce a concludere l'appello in due anni, deve essere sanzionato per il ritardo: la sanzione potrebbe essere quella che esiste nell'ordinamento tedesco, e cioè una riduzione della pena, ad esempio di un quarto. È una ipotesi a cui credo si possa lavorare: abbiamo così mantenuto il doppio binario dell'assoluzione e della condanna , ma rafforzando l'appello con il termine di fase. Mi scusi, ma invece di fare tutti questi aggiustamenti, che possono sembrare anche complicati, non si può tornare al pre-Conte, rischiando anche di portare i Cinque Stelle fuori dalla maggioranza? Non credo sia un prospettiva né realistica né rispondente allo spirito con cui la Ministra Cartabia ha inaugurato il suo corso: un lavoro di confronto e mediazione per migliorare il sistema. L'onorevole Lucia Annibali di Italia Viva ritiene che sia discriminatorio distinguere tra sentenza di assoluzione e sentenza di condanna. È una distinzione che risponde a una logica di sistema, che può essere resa immune dai rischi denunciati inserendo i presidi processuali delle fasi e della collegate sanzioni processuali prima ipotizzati. Ciò detto, resto aperto a valutare ogni altra soluzione che tenga in equilibrio le diverse esigenze di certezza dell’accertamento della responsabilità penale e ragionevole durata del processo. Ma se, ad esempio Italia Viva, davanti alla Cartabia dicesse che bisogna superare la distinzione tra assolto e condannato voi come vi comportereste? In ossequio al metodo che ci siamo dati, valuteremo il merito della proposta. Voi comunque presenterete degli emendamenti? All'interno del disegno di legge delega ci sono una serie norme su cui ho già manifestato delle perplessità, come pure hanno fatto alcuni degli auditi. Per cui io stesso mi accingo a fare delle proposte emendative, ad esempio al patteggiamento allargato che, così com'è, non raggiunge le finalità deflattive, all’ipotesi, che non condivido, di generalizzare il meccanismo dell’art.190 bis cpp, e all'appello monocratico. Inoltre sto scrivendo anche un emendamento significativo per introdurre meccanismi di estinzione del reato mediante giustizia riparativa, immaginando che questo possa riguardare anche alcuni delitti - e non solo le contravvenzioni - quando questi offendono ad esempio il patrimonio, per cui la riparazione possa passare attraverso una attività risarcitoria diretta.