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La commissione Giustizia della Camera ha iniziato l’esame della proposta di legge a prima firma del deputato del Pd Paolo Siani in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. L’obiettivo dell'intervento è quello di eliminare i profili problematici emersi in sede di applicazione della legge n. 62 del 2011, al fine di impedire che i bambini varchino la soglia del carcere, valorizzando l'esperienza delle case famiglia. Al 31 gennaio risultano ancora 29 bambini dietro le sbarre. La proposta di legge si prefigge l’obiettivo di vietare per sempre la custodia cautelare in carcere per detenute madri con prole di età inferiore ai 6 anni. Solo dove sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza il giudice potrà disporre la custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri (Icam). Quindi solo come extrema ratio. Divieto assoluto della custodia cautelare in carcere per donna incinta o madre di bambini di età non superiore a 6 anni Saranno invece le case famiglia ad essere privilegiate con l’obbligo del ministero di individuare le strutture adatte. Il deputato del Pd Walter Verini, relazionando la proposta di legge, fa presente che il comma 1 modifica l'articolo 275 del codice, sopprimendo al comma 4 la clausola che consente la carcerazione in ragione di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Viene in tal modo attribuita natura assoluta al divieto di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere per donna incinta o madre di bambini di età non superiore a 6 anni con lei convivente (ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole). Secondo la giurisprudenza di legittimità, la ratio del divieto legislativo di applicazione della misura cautelare carceraria in presenza di minori di età inferiore ai sei anni, risiede nella necessità di salvaguardare la loro integrità psicofisica, dando prevalenza alle esigenze genitoriali ed educative su quelle cautelari (entro i limiti precisati), garantendo così ai figli l'assistenza della madre, in un momento particolarmente significativo e qualificante della loro crescita e formazione. Verini evidenzia che, contemporaneamente, il comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento in esame interviene sull'articolo 285-bis del codice di procedura penale, che disciplina la custodia cautelare negli Icam, che hanno caratteristiche strutturali diverse rispetto alle carceri tradizionali, pur restando strutture detentive. Il giudice potrà disporre la misura cautelare negli Icam in caso di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza Si stabilisce quindi che il giudice possa disporre tale misura cautelare nel caso in cui sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Rammenta che l'articolo 3 del provvedimento infine interviene sulla citata legge n. 62 del 2011. In particolare il comma 1 incide sulla disciplina dell'individuazione delle case famiglia protette, i cui requisiti sono stati definiti con decreto del ministro della Giustizia 8 marzo 2013, sostituendo il comma 2 dell'articolo 4 della citata legge con due nuovi commi volti a prevedere: l'obbligo (e non più la facoltà) per il ministro della Giustizia di stipulare con gli enti locali convenzioni volte a individuare le strutture idonee a essere utilizzate come case famiglia protette; rispetto al testo vigente viene meno altresì la clausola di invarianza finanziaria; l'obbligo per i comuni ove siano presenti case famiglie protette di adottare i necessari interventi per consentire il reinserimento sociale delle donne una volta espiata la pena detentiva, avvalendosi a tal fine dei propri servizi sociali.Sempre Verini precisa che il comma 2 dell'articolo 3, aggiungendo il nuovo comma 1-bis all'articolo 5 della legge n. 62 del 2011, prevede che alla copertura degli oneri derivanti dalla realizzazione delle case famiglia protette, si provveda a valere sulle disponibilità della cassa delle ammende istituita dall'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, recante disposizioni sulla riforma penitenziaria. La cassa delle ammende ha, tra i suoi scopi istituzionali, il finanziamento di programmi di reinserimento in favore di detenuti ed internati, programmi di assistenza ai medesimi ed alle loro famiglie e progetti di edilizia penitenziaria finalizzati al miglioramento delle condizioni carcerarie. Ricorda da ultimo che il comma 322 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) istituisce, nello stato di previsione del ministero della Giustizia, un apposito fondo, dotato di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio (2021-2023), al fine di garantire il finanziamento dell'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette ed in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino. Ora non resta che auspicare una rapida approvazione.