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misure alternative
Tutti i detenuti saranno a conoscenza delle misure alternative e, se hanno i requisiti, sapranno come accedervi. Il capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziario Francesco Basentini lo aveva promesso quando aveva esposto le sue linee guida. Detto, fatto.
Da aprile saranno a disposizione dei detenuti che scontano la pena in via definitiva negli istituti penitenziari italiani gli opuscoli informativi che illustrano le modalità per come accedere alle misure alternative alla detenzione e, per i ristretti stranieri, come poter scontare il residuo della pena nello Stato di provenienza.
Le brochure, redatte in 26 lingue oltre l'italiano, descrivono in modo dettagliato le opportunità offerte dalla normativa vigente per scontare la pena in modo alternativo/ sostitutivo al circuito detentivo classico. Nello specifico, vengono spiegati in modo molto comprensibile i requisiti per avanzare le richieste e le procedure per l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale, all'affidamento in prova per tossicodipendenti e alcoldipendenti, alla detenzione domiciliare e alla libertà condizionale. Grazie a questi opuscoli i detenuti stranieri potranno informarsi sulle procedure da seguire per il trasferimento negli Stati di provenienza dove potranno terminare di scontare la pena in base ai regolamenti della Convenzione di Strasburgo del 1983 e agli accordi bilaterali tra l'Italia e alcuni Stati esteri.
I piccoli volumi, redatti dal gruppo di lavoro composta da rappresentanti del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, del Dipartimento di Giustizia Minorile e Comunità e del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, saranno stampati presso la tipografia della Casa di Reclusione di Sant'Angelo dei Lombardi ( Av) e consegnati ai Provveditorati Regionali per la distribuzione negli istituti penitenziari del territorio. Le misure alternative sono accompagnate da sempre dal luogo comune che sarebbe un modo per “farla franca”. Niente di più sbagliato. Le misure alternative alla detenzione sono dirette a realizzare la funzione rieducativa della pena, in ottemperanza dell’articolo 27 della Costituzione. Incidono sulla fase esecutiva della pena principale detentiva, in relazione ai presupposti e alle modalità di applicazione sono previste e disciplinate dalla legge 26 luglio 1975, n. 354.
Ne sentiamo parlare spesso dalle cronache giornalistiche, come, appunto una maniera per evitare la cosiddetta “certezza della pena”. In realtà è sempre una pena, ma diversa dal carcere. Le misure alternative alla detenzione sono: l’affidamento in prova al servizio sociale, la semilibertà, la liberazione anticipata, la detenzione domiciliare. L’affidamento in prova al servizio sociale è previsto e disciplinato dall’articolo 47 del Dpr n. 354/ 1976 che stabilisce, che se la pena detentiva inflitta non supera i tre anni, il condannato ha la possibilità di essere affidato ai servizi sociali fuori dell’istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare. Il provvedimento viene adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, nei casi nei quali si può ritenere che lo stesso, anche attraverso le prescrizioni delle quali al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.
Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto aiutandolo a reinserirsi nella vita sociale e riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul suo comportamento. I commi 11 e 12 dell’articolo 47 regolano rispettivamente la revoca dell’affidamento in prova e i suoi effetti stabilendo che esso «è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova» e che «l’esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale». All’affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale, deducibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità, può essere concessa la detrazione di pena che consiste in 45 giorni di pena detratta per ciascun semestre di pena scontata.
La semilibertà è prevista e disciplinata dagli articoli 48 e seguenti dell’Ordinamento Penitenziario e consiste nella possibilità per il condannato di trascorrere parte del giorno fuori dell’istituto. L’ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società.
La liberazione anticipata è regolata dall’articolo 54 della Legge n. 354/ 1975 che stabilisce la possibilità che venga concessa al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione alla sua rieducazione. Consiste in una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata, valutando anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare, di detenzione domiciliare o di affidamento in prova al servizio sociale. La misura della liberazione anticipata era oggetto di automatica revoca a norma dell’articolo 54, comma 3 in caso di condanna per delitto non colposo commesso durante l’esecuzione della misura. La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma in questione nella parte nella quale prevede l’automatismo della revoca. La detenzione domiciliare è prevista dall’art. 47 ter della L. n. 354/ 1975 per particolari casistiche e consiste nella possibilità di espiare la pena della reclusione nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza. Secondo l’articolo 47 ter, la pena della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di alcuni compresi quello ostativi, può essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando trattasi di persona che, al momento dell’inizio dell’esecuzione della pena, o dopo l’inizio della stessa, abbia compiuto i settanta anni di età purché non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza né sia stato mai condannato con l’aggravante di cui all’articolo 99 del codice penale. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell’arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di: donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente; padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole; persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali; persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente e persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.