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Tra gli articoli del disegno di legge 2345 voluto dalla ministra della Giustizia Marta Cartabia e studiato dalla Commissione interministeriale guidata dal professor Lattanzi, di estrema rilevanza è il passaggio relativo alle impugnazioni (n. 7). Lo scrivente ha già avuto modo di criticare su queste pagine relativamente al restringimento delle maglie che consentono alle Parti processuali di impugnare la sentenza di primo grado per adire il Collegio dell’Appello. Nelle seguenti righe ci si concentrerà all’opposto nell’attesa e auspicata proposta legislativa che intende introdurre un mezzo di impugnazione straordinario davanti alla Corte di Cassazione, volto a dare esecuzione alle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Ad oggi, infatti, nonostante una Direttiva europea di 21 anni addietro, la n. R(2000)2 del 19 gennaio 2000, con la quale il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa sollecitava gli Stati Membri a prevedere dei mezzi giuridici per la riapertura del procedimento in caso di condanna ad opera della Corte di Strasburgo, tali necessità sono rimaste disattese e, come spesso accade, la Giurisprudenza ha nuovamente vestito i panni del demiurgo in ambito legislativo, prevedendo tre differenti rimedi. Il primo, la revisione europea. Con la sentenza additiva n. 113 del 2011 la Corte costituzionale aveva dichiarato illegittimo l’art. 630 c.p.p. in quella parte in cui non prevedeva la facoltà di procedere a revisione, al fine di riaprire il procedimento penale qualora ciò risultasse necessario per conformare il procedimento giudiziario domestico con la più recente pronuncia della Cedu. Senza ripercorrere tutti i successivi risvolti giuridici e dottrinali, basti qui evidenziare che la Giurisprudenza di legittimità ha individuato un nuovo rimedio da esperirsi qualora si rilevi un oggettivo contrasto della normativa interna sostanziale con la Convenzione EDU evidenziato da una pronuncia della Corte di Strasburgo. Il secondo, il ricorso straordinario per errore di fatto. La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza n. 13199 del 21 luglio 2016 ha segnato un’espansione del ricorso per errore di fatto ai sensi dell’art. 625-bis c.p.p., avvallando l’impiego del ricorso straordinario per porre rimedio a quegli errori di fatto o di diritto verificatisi in cassazione, confliggenti con diritti sanciti dalla Cedu. Il terzo, l’incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p. qualora si ravvisi la violazione di fattispecie sostanziali. Il quadro delineato ut supra non può che essere produttivo di incertezze, come spesso accade quando il Giudice della nomofilachia deve intervenire in luogo del legislatore per colmare lacune legislative ed interpretative. La riforma del procedimento penale è dunque stata occasione per la Commissione di recepire quanto sviluppato dalla scienza giurisprudenziale in questi lunghi 20 anni, prevedendo l’introduzione di uno strumento idoneo per la regolare esecuzione delle sentenze della Corte di Strasburgo, entro un termine perentorio. Non ci è dato ancora sapere come in concreto il Legislatore delegato tradurrà in termini positivi simili esigenze. Ad ogni modo la sola proposta è da accogliersi, avendo questa il duplice scopo – si vedrà in futuro se anche gli effetti – di velocizzare il procedimento di esecuzione delle sentenze Cedu, oltre che a conferire organicità e coerenza ad un disciplina ad oggi normata dalla sola giurisprudenza. A tal fine si è voluto rendere competente su tale materia proprio la stessa Suprema Corte. Questo è l’unico organo che può essere competente a decidere su provvedimenti della Corte dei Diritti Europei se si vuole mantenere una coerenza del sistema. La trasposizione di un dictum europeo, infatti, non potrebbe passare al vaglio di nessun’altra istituzione se si vuole mantenere intatta la coerenza del sistema giuridico interno. Pertanto, dopo un primo filtro interpretativo effettuato dal Supremo collegio, la Corte può darne attuazione tramite un annullamento senza rinvio (nel caso in cui si tratti di modificare semplicemente la pena o di assolvere il ricorrente dinanzi la Cedu), ovvero disporne l’annullamento con rinvio qualora l’apertura del processo si renda indispensabile. A chiusura di quanto qui riassunto, la Commissione ha previsto che si definisca una disciplina di raccordo che conferisca coerenza tra il neo istituto della e la rescissione del giudicato ex art. 629-bis. Sul punto la stessa Commissione auspica la creazione di un nuovo titolo IV-bis, ritenendo sistematicamente opportuno collocare la disciplina della nuova rescissione in un altro titolo, differente da quello della semplice revisione che si fonda su distinte ragioni di principio e prevedere contestualmente al titolo IV-ter un nuovo rimedio straordinario, funzionale all’esecuzione delle sentenze emesse all’esito di un giudizio promosso dinanzi la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Nel ritenere la positivizzazione del neo istituto estremamente necessaria, si rimane in attesa di ulteriori sviluppi, in particolare la concreta traduzione di tutte le suesposte istanze in un testo di Legge, sì da valutarne la reale portata ed efficacia.