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I titoli dei quotidiani e dei siti internet di ieri offrono l’occasione di parlare di una delle tante deviazioni del processo penale. Il Presidente del Consiglio Conte e cinque ministri hanno ricevuto dalla Procura di Roma, in relazione all’epidemia da Covid e ai provvedimenti che hanno di conseguenza adottato, un’informazione di garanzia che prospetta i reati di epidemia colposa ed omicidio colposo e addirittura quelli di attentato alla Costituzione e attentato ai diritti politici del cittadino. Si è trattato di un caso un po’ particolare in quanto la notizia è stata data direttamente dalla Presidenza del Consiglio e, a quanto si legge, la Procura avrebbe prudentemente già lasciato intendere che l’iniziativa era un “atto dovuto” e che le accuse, che dovrebbero essere in teoria valutate dal Tribunale dei Ministri, sarebbero poco convincenti.Tuttavia non accade sempre così, in modo così soft ed elegante. Nella maggior parte dei casi l’iscrizione avviene quando le indagini sono appena iniziate e sono ancora informi ed è percepita dall’opinione pubblica come una sorta di condanna anticipata. Del resto viene puntualmente passata alla stampa, certo non dal cancelliere, e spesso proprio dalla stampa gli interessati ne vengono a conoscenza. La sua sola esistenza può diventare una variabile incontrollabile degli equilibri politici del paese o di una Regione. Pensiamo all’informazione di garanzia nel 2008 per concussione all’on. Mastella che ha contribuito all’immediata caduta del governo Prodi sulla base di una prospettazione di accusa poi finita nel nulla. Da qualche settimana, come sappiamo, è stato iscritto nel registro degli indagati il governatore della Lombardia, senza entrare minimamente nella vicenda ma solo per dire che sono argomenti attuali.Dovrebbe essere un istituto a tutela degli indagati ma in realtà l’unica garanzia che l’informazione di garanzia dà è quella di essere sbattuti sui giornali.Proprio per frenare questa stortura l’ ex Procuratore capo di Roma Pignatone nel 2017 aveva adottato una circolare ricordando che l’iscrizione non è un atto meramente burocratico e che può essere spesso strumentalizzata per fini diversi da quelli dell’accertamento processuale, soprattutto nei contesti di contrapposizione politica, economica, professionale. Lo stesso vale ovviamente per il cittadino comune. Aveva quindi raccomandato ai suoi sostituti di non procedervi in modo affrettato ma solo quando a carico di una persona emergessero specifici elementi indizianti ed un quadro cognitivo tale da individuare a suo carico gli elementi essenziali di un fatto qualificabile come reato e potessero già essere individuate significative fonti di prova.In sostanza raccomandava di non scrivere sul registro semplicemente un nome e un cognome accanto a uno o più articoli del Codice penale ma di procedere solo quando a carico di qualcuno si fossero condensati elementi di accusa significativi, quelli che, per spiegarsi, con il vecchio Codice, legittimavano un dettagliato mandato di comparizione. Accusare prima e pubblicamente è invece una forzatura salvo i casi, ma non sono molti, in cui c’è effettivamente la necessità di invitare la persona coinvolta a partecipare ad un determinato atto, ad esempio una perizia. Altrimenti vi è il rischio che la garanzia diventi una gogna e uno strumento di pubblicizzazione della qualità di indagato grazie ai rapporti che intercorrono tra molti uffici giudiziari e i mezzi di comunicazione. Con danni non riparabili sul piano pubblico e privato soprattutto quando, magari molto tempo, dopo l’indagine si concluda con una completa archiviazione, relegata, come spesso succede, in un trafiletto sui giornali.E’ a questa interpretazione che bisognerebbe sempre attenersi. Non ci dovrebbero essere nel sistema “atti dovuti” ma solo atti motivati e ragionati. Per evitare anche il pericolo, sempre in agguato, che magari il “dovere” diventi il “piacere” di abbellire le proprie indagini.*Magistrato