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processo amministrativo
DI MARIA ALESSANDRA SANDULLI - ORDINARIO DIRITTO AMMINISTRATIVO UNIVERSITÀ ROMA TRE
In un momento in cui tanto si insiste sulle tempistiche della giustizia, merita segnalare due gravi situazioni di “stallo” che affliggono i giudizi amministrativi di appello sulle pronunce del Tar Sicilia e del Trga della Provincia di Bolzano. Il problema è determinato dalla combinazione tra le norme che, in deroga alle regole generali, impongono la presenza nel collegio giudicante di membri “laici” - rispettivamente designati dal Presidente della Regione siciliana e dal Consiglio dei Ministri ( con pareri del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e del Consiglio provinciale di Bolzano) - e le difficoltà, di varia natura, in tali speciali reclutamenti.
In particolare, per la Sicilia, il d. lgs. n. 373 del 2003, norma super- primaria di attuazione dello Statuto speciale, prevede che l’apposito Consiglio di giustizia amministrativa (Sezione speciale del Consiglio di Stato con competenza esclusiva sulle pronunce del Tar regionale) sia composto, oltre che da 9 magistrati del Consiglio di Stato, da un Prefetto, designato dal Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, e da altri 9 componenti “non togati” (5 per la sezione consultiva e 4 per quella giurisdizionale), designati dal Presidente della Regione (che peraltro, per prassi, indica la sezione di destinazione) tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 106 Cost. per la nomina a consigliere di Cassazione ovvero di cui all’art.
19, co. 1, n. 2, l. n. 186 del 1982 per la nomina a consigliere di Stato. Tali componenti, che durano in carica 6 anni (e non sono confermabili) sono poi nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, cui partecipa lo stesso Presidente della Regione. Il medesimo d. lgs. stabilisce poi che del collegio giudicante ( composto di 5 membri) debbano sempre far parte 2 membri non togati.
Accade ora che, per ragioni di cui non si è a conoscenza, la Regione non abbia ancora provveduto alla sostituzione di ben 5 dei 9 membri di sua competenza (destinati a coprire 3 carenze nella sezione consultiva e 2 in quella giurisdizionale). Se si considera che, per espressa disposizione dell’organo di autogoverno della giustizia amministrativa (Cpga) ogni magistrato amministrativo e ogni consigliere di Stato ha un carico massimo di udienze all’anno e un carico massimo di affari di merito per ciascuna udienza rigorosamente predefinito (allo stato, 20 udienze e da 4 a 6 affari di merito per udienza, per un totale di sentenze annue da 80 a 120), tale ritardo (che per alcuni componenti ha superato l’anno) crea evidenti problemi di formazione del collegio e determina un gravissimo deficit di tutela. Senza dire che in caso di indisponibilità o di incompatibilità dei (si ricorda, oggi solo 2 su 4) membri laici della sezione giurisdizionale, il Presidente, per formare il collegio, è costretto a utilizzare quelli assegnati alla sezione consultiva.
Il problema da ultimo accennato si pone con particolare evidenza (e gravità) con riferimento all’attuale situazione dei giudizi di appello avverso le pronunce del Trga della Provincia di Bolzano. In questo caso, la normativa speciale (art. 93 dello Statuto e art. 14 dPR n. 426 del 1984, recante le relative disposizioni di attuazione) impone la nomina a consigliere di Stato (fino alla cessazione dal servizio) di due “esperti” appartenenti ai gruppi di lingua tedesca o di lingua ladina (aggiunta dalla l. cost. n. 1 del 2017) della Provincia e la partecipazione al collegio giudicante d’appello di almeno uno di tali consiglieri, al fine di “garantire una rappresentanza del complessivo sistema autonomistico locale” (cfr. il parere dell’Adunanza generale del Consiglio di Stato sul disegno di riforma costituzionale del 2017).
La garanzia si arresta alla presenza necessaria nel collegio e non si estende alla nomina come relatore/ estensore, che giustamente segue le regole ordinarie ( sicché questo magistrato può, ma non deve essere relatore/ estensore: del resto, egli è un consigliere di Stato come gli altri e come gli altri partecipa alla rimanente attività “non- bolzanina”, ove del caso come relatore/ estensore).
Accade però che, a fronte dell’anticipato ritiro dal servizio dei due membri precedentemente nominati, ne sia stato a oggi sostituito soltanto uno. La scelta è fuori discussione sul piano della qualità, ma, per gli uffici prima ricoperti nell’amministrazione della Provincia autonoma, dà luogo a prevedibili incompatibilità, specie in tema di contratti pubblici. La conseguenza è che, nelle more della nomina di un secondo consigliere “bolzanino”, l’applicazione della richiamata normativa speciale implicherebbe il rinvio della trattazione del ricorso.
Diversamente, la relativa decisione rischierebbe di incorrere nella censura della Corte di cassazione per difetto di giurisdizione ( v. ord. SS. UU. n. 26387 del 2020, anche per un’ampia ricostruzione dei precedenti e per una “rimeditazione” sulle conclusioni accolte nell’ord. n. 19248 del 2010, ha ritenuto l’ammissibilità del ricorso in cui si contestava la decisione assunta dal Consiglio di Stato in assenza del componente “bolzanino”). Con buona pace dell’intento di ridurre la durata dei processi, in funzione del quale vengono progressivamente contratti proprio i tempi dei giudizi in materia di appalti pubblici, comprimendo sempre più i termini per le difese e per la decisione.
La seconda nomina potrebbe richiedere ancora qualche mese perché il procedimento è complesso. Ma intanto il rinvio va giocoforza a contrastare il fondamentale principio di effettività della tutela garantito dalla Costituzione, principio che, per di più, nelle materie di rilevanza eurounitaria, è espressamente garantito anche dal diritto dell’Unione.
Non è certo questa la sede per prospettare possibili soluzioni, ma entrambe le situazioni rappresentate dimostrano la necessità di un’urgente riflessione sul tema generale di queste “specialità”; e confermano che i problemi della giustizia amministrativa non si affrontano con la limitazione dei poteri del giudice.