I FALLIMENTI DELLA GIUSTIZIA E LA VIOLAZIONE DEI DIRITTI

MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI NESSUNO TOCCHI CAINO

Lo scopo del diritto non è solo generare principi e regole, ma occuparsi anche della dimensione reale, effettiva, di risultato. Guardando all’esperienza delle carceri italiane è possibile elaborare una valutazione di legalità?

La domanda non è retorica, ma acquista un peso specifico nel momento in cui il quesito giuridico ci porta diretto al cuore del problema; ovvero un sistema anti- democratico e criminogeno che sostanzia il fallimento della giustizia italiana. Sovraffollamento, violazione dei diritti, detenzioni infinite, privazione della libertà fine a sé stessa. Aveva ragione Pannella, se non è formalmente pena di morte, assomiglia molto alla morte per pena. E il pensiero arriva a Massimo Recalcati (“Il gesto di Caino”, Einaudi, 2020) che afferma “la separazione della creatura dal creatore conferisce alla creatura il suo statuto indipendente, seppur vincolato a una dipendenza originaria”. Autonomia e libertà, ma all’interno di un perimetro sociale. Ed è qui che si ingenera un secondo fallimento, dell’intero assetto istituzionale che non riesce, organizzativamente, a garantire la libertà nella società, nel momento in cui la perdita, seppur temporanea, non può essere riacquistata dopo la necessaria risocializzazione che, si abbia il coraggio di dire, de facto rimane un’utopia.

Perché se quest’ultimo elemento è stato ritenuto dirimente per i padri costituenti e per alte corti italiane/ europee ( Cfr. sentenze Cannizzaro e Viola), non lo è nella formazione e nella cultura generale, plasmata da un occulto spirito manovratore che aleggia nelle menti e nelle parole scritte dei decisori di giustizia. E a farne le spese sulla propria carne sono tanti bravi e coraggiosi magistrati di sorveglianza, che pur di applicare correttamente il diritto, sono stati disposti a trasferimenti diretti e improvvisi.

Così come appare insensata la disciplina sulle misure di prevenzione, o meglio l’uso che se ne pratica; sono legittimi, proporzionali e ragionevoli, i provvedimenti di interdizione, di sequestro, emessi senza motivazione e senza la garanzia del contraddittorio? L’affievolimento delle garanzie pone il rischio di travolgere persone e imprese sane che a seguito dell’applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale, basata unicamente su “indizi” ( a volte presunti) e che potrebbero risultare privi di fondamento, non riescano più a risollevarsi.

Basti pensare che non esiste un meccanismo di “riparazione” concreto. La paventata esigenza di mantenere, dunque, uno statuto delle misure di prevenzione, basato sulla nozione ( ampia) di pericolosità generica pone, in definitiva, la premessa per confermare la natura repressiva delle medesime misure che, si ricorda, non possono essere sottratte a tutte le garanzie proprie del sistema penale e costituzionale.