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Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede vuole intervenire sul decreto attuativo della riforma dell’ordinamento penitenziario, in particolar modo sull’allargamento delle misure alternative, perché «minerebbe il principio della certezza della pena». Lo ha detto in un’intervista apparsa su Il Fatto di ieri. Interpellato sul modo in cui pensa di modificare il provvedimento, il guardasigilli ha puntato l’indice contro «l’estensione della sospensione della pena ai condannati fino a 4 anni di carcere».
Quest’ultimo punto è importante. Di fatto, non essendo ad oggi passata la riforma, esiste tuttora una disparità tra chi è dentro e chi è libero: coloro che potrebbero accedere alla nuova forma di misura alternativa alla detenzione si trovano costretti a fare ingresso in istituto, anche per brevissimi periodi, al solo fine di presentare l’istanza per il beneficio penitenziario. Si determina quindi un inutile sovraffollamento. Come sappiamo, la riforma che avrebbe dovuto correggere questa disparità non è entrata in vigore e la delega da cui era sorretta scadrà ad agosto. Resta quindi un’incognita sull’intervento alternativo che la nuova maggioranza potrebbe adottare, visto che – di fatto – è rimasto tutto com’era. Di certo un intervento legislativo sarà indispensabile, dal momento che la Corte costituzionale è intervenuta proprio sulla disparità della concessione dell’affidamento allargato, frutto del cosiddetto “decreto svuota carceri” convertito in legge nel 2014.
Ma andiamo con ordine. Parliamo dell’affidamento in prova ai servizi sociali, istituto giuridico che non rimette in libertà la persona, ma gli garantisce una espiazione della pena diversa dalla carcerazione. Con la riforma dell’ordinamento penitenziario del 1975, l’applicazione della pena subì un’evoluzione, passando dalla funzione punitiva a quella rieducativa. L’introduzione del servizio sociale all’interno del sistema penitenziario, al fine di realizzare lo scopo risocializzante della pena, ha trovato applicazione attraverso l’istituto dell’affidamento in prova al servizio sociale per i minori. Gli ottimi risultati raggiunti hanno permesso l’istituzione del sistema della messa alla prova per condannati adulti, con un ampliamento del ricorso alle misure alternative.
In quale ambito è maturato l’intervento legislativo del 2014 che aveva allargato l’affidamento in prova al servizio sociale a chi ha un residuo pena da espiare fra i tre e i quattro anni, ma senza intervenire sull’articolo 656 del codice di procedura penale, determinando dunque una disparità che la riforma avrebbe dovuto correggere? L’intervento si inserisce in un percorso di adeguamento del sistema penitenziario italiano ai principi della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo. Con la ben nota sentenza Torreggiani, la Cedu, muovendo una netta censura al sistema penitenziario italiano, concedeva un anno di tempo per adottare quei provvedimenti che permettessero al Paese di porre fine alle violazioni derivanti dal sovraffollamento carcerario. In particolare, i giudici di Strasburgo osservavano che «quando lo Stato non è in grado di garantire a ciascun detenuto condizioni detentive conformi all’articolo 3 della Convenzione, la Corte lo esorta ad agire in modo da ridurre il numero di persone incarcerate, in particolare attraverso una maggiore applicazione di misure punitive non privative della libertà».
Il “decreto svuotacarceri” aveva, quindi, come obiettivo la facilitazione dell’accesso ai benefici penitenziari. Ma si è creato un dislivello che solo la riforma avrebbe potuto pareggiare. Ci ha pensato la Consulta che con una sentenza ha parificato i soggetti liberi con quelli detenuti prevedendo che l’articolo 656 del codice di procedura penale alzasse la soglia per fare l’istanza di affidamento in prova ai servizi sociali fino a 4 anni. Evitando così un inutile sovraffollamento. Quindi come intende intervenire Bonafede? Ridurre “l’allargamento” dell’affidamento in prova che garantisce l’espiazione della pena con il risultato di abbassare la recidiva, oppure garantirla equamente come ha ordinato la Consulta?