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La riforma accende il Csm: “scontro” sulle nuove regole del rito ordinario
Tante le modifiche introdotte, ad esempio per rendere maggiormente appetibile l’arbitrato, garantendo una maggior affidabilità degli arbitri come decisori terzi ed imparziali, ed attribuendo all’arbitro – ove sia stato stabilito dalle parti – il potere di pronunciare provvedimenti cautelari. Altro istituto importante a tal fine sarà quello della mediazione. Diverse sono le modifiche finalizzate ad incentivarne l’utilizzazione e a favorire il raggiungimento dell’accordo. Il rito ordinario del processo civile diviene rito semplificato, da introdursi con ricorso, con una anticipazione della definizione delle preclusioni e decadenze prima dell’udienza di comparizione. Sul mutuare le regole del rito del lavoro si consumato ieri il primo “scontro”.
Csm, le posizioni sulla riforma
Da un lato il laico Stefano Cavanna (Lega), dall’altro la toga Loredana Miccichè (nella foto in alto). Il parere del Csm guarda con favore a tale modifica, quella di definire da subito, compiutamente, già nell'udienza di prima comparizione, l'oggetto esatto della controversia e la portata dei mezzi di prova. Si tratta di «un meccanismo processuale che ha dato buona prova di sè nell'ambito in cui, fin qui, è stato utilizzato». Inoltre, «che la sua generalizzazione possa essere fonte, addirittura, di rallentamenti processuali - come pure si è paventato in talune posizioni critiche, a causa di un possibile "appesantimento" del fascicolo (per sovrabbondanza di elementi, anche probatori, introdotti dalle parti per scongiurare il rischio della successiva preclusione) appare affermazione priva di solidi riscontri».
Di diverso avviso il foro secondo cui, invece, «introducendo limiti molto stringenti alle facoltà di modifica delle domande (ed in generale al contraddittorio), porterà ad un ampliamento del contenzioso su questioni processuali ed un aumento del numero di liti». Ma non solo: «Le sanzioni previste creeranno un grave compressione del diritto di accesso alla giustizia, essendo espressione di un’impostazione punitiva che nulla ha che fare con il diritto e con le finalità costituzionali del processo che oggi».
Per Cavanna, avvocato, non è pensabile che con l'atto introduttivo si debbano allegare il fatto, le richieste di prova e le conclusioni, senza più possibilità di successive modifiche o altro. Con la prima udienza, infatti, scatterebbero tutte le preclusioni. Ed ha citato poi i processi che interessano società straniere o in cui sono tante le parti. Di diverso avviso la togata Miccichè secondo cui è necessario un «cambio culturale», dal momento che almeno tre o quattro udienze passano solo per modificare la domanda, fare precisazioni, chiedere le prove. A queste osservazioni ha replicato subito Cavanna ricordando comunque che il collo di bottiglia resta sempre quello della decisione del giudice. Per la quale, spesso, bisogna attendere anni.