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Sono passati quattro giorni dall'entrata in vigore della nuova norma che ha recepito la direttiva europea sulla presunzione di innocenza. Ancora presto per dire se ci sia un vero e proprio cambiamento della comunicazione, anche perché il monitoraggio nazionale delle attività delle polizie giudiziarie e delle varie procure è complesso da effettuare. Per questo l'onorevole Enrico Costa di Azione aveva fatto un appello a tutti gli avvocati sul territorio per ricevere segnalazioni di eventuali violazioni e il Presidente dell'Unione delle Camere Penali, Gian Domenico Caiazza, aveva promesso il sostegno dell'Osservatorio Informazione Giudiziaria. Però qualcosa possiamo dirla già da oggi. Quello che emerge è che la norma fornisce principi a cui ispirarsi ma lascia ampio spazio di interpretazione per la sua applicazione e non consente, tra l'altro, un controllo diretto sul rispetto degli articoli in essa contenuta. Come ci spiega il professor Giorgio Spangher, emerito di diritto processuale penale all'Università La Sapienza di Roma, «ci muoviamo in una zona grigia. Capire in che termini si superi la previsione normativa è complicato da dire. E poi nelle prime fasi dall'entrata in vigore è difficile ricondurre immediatamente comportamenti stratificati nel tempo in ambiti comunicativi più restrittivi»; quindi dovremmo attendere per fare una valutazione più a lungo raggio. Ma vediamo perché è complesso al momento districarsi nell'applicazione concreta della norma. Ci siamo iscritti al portale della Sala Stampa della Guardia di Finanza, molto funzionale a dire la verità. Dal 14 dicembre, data dell'entrata in vigore della norma, fino a ieri pomeriggio sono stati pubblicati e diffusi 28 comunicati stampa. Ricordiamo che la norma prescrive che 1: «La diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico». 2: «Il procuratore della Repubblica può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria a fornire, tramite comunicati ufficiali oppure tramite conferenze stampa, informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali hanno partecipato. L'autorizzazione è rilasciata con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano». Il sequestro di luminarie natalizie non a norma o quello di 400 calzature riproducenti la foggia di famosi marchi, quali “Converse” modello “All Star” e “Superga” a quale dei due canoni risponde: prosecuzione di indagine o interesse pubblico? Tanto è vero che il professor Spangher ci dice: «immagino l'interesse pubblico come qualcosa di più alto, più pregnante». Inoltre per tutti i 28 comunicati non c'è scritto se sono stati autorizzati dal procuratore, bisogna darlo per scontato. Anzi, parlando con un tenente colonnello della Gdf ci è stato spiegato che un comunicato di due giorni fa era della Procura e loro hanno chiesto di caricarlo sul loro portale: ma di tutta questa trafila non c'è traccia. In più non c'è l'atto motivato che li giustifichi - la norma non prevede che venga inserito da qualche parte - e quindi non possiamo desumere le ragioni dell'interesse pubblico. La norma prevede anche che «nei comunicati e nelle conferenze stampa è fatto divieto di assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza». Ieri tre sono le operazioni a cui è stato dato un nome: «All black», «Cavallo di Troia» e «Relax»: la prima si riferisce all'individuazione di 22 lavoratori in nero in un centro termale, la seconda ad arresti e sequestri alla 'ndrangheta, la terza a presunti maltrattramenti e torture nei confronti di pazienti psichiatrici. Sono queste denominazioni lesive della presunzione di innocenza? Apparentemente no, in quanto non sembrerebbero essere in diretta correlazione con degli indagati, di cui non sono presenti i nomi. A meno che la gente del posto non riesca a risalire alle persone coinvolte. Rispetto al linguaggio sottoponiamo alla vostra attenzione questa espressione, tratta dal comunicato sull'operazione «Cavallo di Troia»: «sulla base del quadro accusatorio delineatosi nel corso delle investigazioni, allo stato in fase di indagini preliminari e fatte salve le successive valutazioni di merito, gli indagati risulterebbero aver gestito...». Questo passaggio sembra chiaramente rispettare la previsione normativa per cui «Le informazioni sui procedimenti in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dell'imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata». Tuttavia nello stesso comunicato leggiamo che 8 persone sono «tutte ritenute responsabili, a vario titolo, di reati fiscali, fallimentari – aggravati dall’agevolazione mafiosa – e, per 2 di loro, anche di concorso nell’associazione mafiosa denominata “ndrangheta”». In questo caso, evidenzia Spangher, «siamo in presenza di una pre-imputazione che potrebbe configurarsi oltre il limite della comunicazione consentita». Inoltre nel comunicato sull'operazione «Relax», prosegue Spangher, - «la Guardia di Finanza ha comunicato l'esecuzione di un’ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal gip. Perché lo ha fatto? In questo caso l'attività è esclusivamente in mano al pm e al giudice». Infatti, ad esempio, come previsto dalla circolare emanata dal Procuratore Cantone, secondo la sua interpretazione della legge, gli atti di indagine su cui la polizia giudiziaria può fornire direttamente notizie sono quelli posti in essere prima dell'iscrizione della notizia di reato. E i video celebrativi delle operazioni della Gdf? Su 28 operazioni ne abbiamo trovati 15. La maggior parte di essi mostra le volanti che escono dalla caserma e vi rientrano, tralasciando quella che fino a poco tempo fa era la parte 'migliore' ossia l'atto dell'operazione vera e propria. In alcuni casi però si vedono gli indagati, ripresi col volto coperto, mentre starebbero commentando il presunto reato o mentre vengono condotti in caserma. In conclusione, in questi comunicati qualche precisa ed identificabile persona viene messsa alla gogna? Quasi sicuramente no. C'è una eccessiva comunicazione, oltre l'interesse pubblico? Molto probabilmente sì. Ci dice Spangher, «nessuna norma è in grado di coprire tutte le variabili concrete. E quindi dovremmo fare i conti con questo». Intanto l'onorevole Costa ci ha partecipato: «sto raccogliendo i comunicati stampa e facendo un archivio delle conferenze stampa per una approfondita analisi. Chiederò al Ministero di verificare gli atti dei Procuratori su cui si fondano, in modo da comprendere le argomentazioni sulle specifiche ragioni di interesse pubblico».