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Il presidente della Regione Calabria non poteva nominare il capo dell’Ufficio legale regionale senza prima aver posto in essere una "selezione pubblica".Il giudice del lavoro di Catanzaro, dottoressa Anna Maria Torchia, ha accolto la scorsa settimana il ricorso cautelare d’urgenza, ex art. 700, presentato dall’Ordine degli avvocati di Catanzaro contro la nomina, da parte di Jole Santelli, a coordinatore dell'avvocatura regionale calabrese dell’avvocato cosentino Maria Maddalena Giungato.Per questo ruolo non è possibile ricorrere ad incarichi “fiduciari”: serve obbligatoriamente una selezione pubblica, in caso non sia stato possibile reperire tale professionalità all’interno dei dipendenti già in forza alla Regione. Per il Coa di Catanzaro, che ha proposto il ricorso, la scelta della presidente Santelli violava “platealmente” le norme che avrebbero preteso una procedura selettiva prima di una nomina e che, invece, «si è tradotta e ridotta in un mero incarico “intuitu personae”, direttamente affidato».La vicenda nasce nei mesi scorsi allorquando la Regione Calabria decide di affidarsi ad un professionista esterno. Dopo la prima richiesta del Coa di Catanzaro di annullare l’atto, la Regione aveva comunque deciso di andare avanti.Il Coa, allora, impugna la nomina, la cui “radicale illegittimità” aveva una doppia evidenza. «Da una parte – scrivevano gli avvocati di Catanzaro – manca nel sistema normativo una previsione che legittimi il conferimento fiduciario di un incarico di livello generale; dall’altra, vige al contrario un insieme di norme (costituzionali, nazionali, regionali e regolamentari) che – in materia di conferimento di incarichi dirigenziali – obbligano la Pubblica amministrazione al rispetto dei principi di buona fede e correttezza mediante la pubblicazione di una procedura di selezione comparativa previa individuazione di criteri di scelta».La procedura comparativa che avrebbe consentito alla Regione Calabria di ricorrere a professionisti esterni soltanto nel caso in cui nei ranghi dell’amministrazione non vi fossero state professionalità adatte a ricoprire il ruolo dirigenziale. E invece la giunta regionale aveva omesso «pubblicità, comparazione, criteri di scelta, obiettivi, esigenze, verifica interna preliminare, motivazione del proprio agire».Per il presidente Santelli, invece, come fondamento «dell’investitura fiduciaria» ci sarebbe stata un parere della Regione Calabria in cui era possibile sottrarre la nomina del coordinatore dell’Avvocatura a un avviso pubblico.Per i ricorrenti si sarebbe trattato di una conclusione “erronea e radicalmente illegittima”. E’ vero che l’Avvocatura regionale aveva subito una riorganizzazione, ma, nell’ambito dell’adeguamento normativo, «il legislatore regionale non ha mai derogato alla procedura comparativa di selezione del coordinatore – al pari degli altri incarichi dirigenziali generali – né tantomeno ha abrogato il regolamento regionale del 2015, definito da Santelli “superato” nell’attribuire l’incarico “intuitu personae”. Questa norma non avrebbe, comunque, permesso “che la nomina del coordinatore dell’avvocatura regionale debba o possa oggi bypassare l’obbligatorietà dell’avviso pubblico; ovvero che sia conferita al presidente della giunta regionale la nomina diretta del coordinatore eludendo il perimetro normativo di selezione del soggetto più idoneo cui conferire l’incarico di livello generale”. Nessuna deroga, dunque: l’avvocato Giungato andava nominata attraverso una selezione. Attraverso la procedura riservata a tutti gli altri dirigenti (tranne il capo di Gabinetto): la fissazione di criteri di scelta, l’impossibilità motivata di individuare un candidato “interno”, la predisposizione e pubblicazione di un avviso, l’istruttoria e la nomina motivata secondo i criteri di scelta predeterminati.Gli avvocati, infine, avevano evidenziato nel ricorso che per la legge che ne descrive (anche) i compiti, «l’Avvocatura regionale provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Regione» e dunque il coordinatore di certo non è il «legale del presidente». Eppure nel decreto con cui si nominava l'avvocato Giungato il presidente della Regione stabilisce che la nomina sarà soggetta a «revoca per sopravvenuta carenza dell’elemento fiduciario», così violando l’art. 97 della Costituzione”.Oltre ad annullare l'incarico, la Regione Calabria è stata condannata al pagamento delle spese.