Indagini preliminari troppo lunghe? C’è violazione del diritto ad un processo equo. A stabilirlo è la Corte europea dei diritti dell’uomo, che nella causa Petrella contro Italia ha riconosciuto anche l’assenza di un ricorso finalizzato a denunciare la violazione di tale diritto. Il caso è quello di Vincenzo Petrella, avvocato ed ex patron della Casertana calcio, che nel 2001 aveva presentato una querela al Tribunale di Salerno contro il Corriere di Caserta, reo, a suo dire, di diffamazione aggravata. Tra il 22 e il 25 luglio 2001, infatti, il quotidiano aveva gettato ombre sulla sua attività, accusandolo di frode grave e corruzione. Petrella ha quindi presentato una denuncia il 28 luglio 2001, sottolineando che tali articoli avevano messo in dubbio il suo onore e la sua reputazione. Nella sua querela, l’avvocato Petrella ha chiarito la sua intenzione a partecipare al procedimento come parte civile e chiedere un risarcimento di dieci miliardi di lire italiane (circa cinque milioni di euro). Il 10 settembre 2001 il caso è arrivato alla Procura della Repubblica del Tribunale di Salerno, dove è rimasto fermo fino al 9 novembre 2006, quando il pubblico ministero ha infine deciso di ritirare le accuse in quanto prescritte. Il cerchio si è chiuso il 17 gennaio 2007, quando il giudice per le indagini preliminari di Salerno ha interrotto il procedimento. E ciò impedendogli, dunque, anche la possibilità di agire civilmente, in quanto ai sensi dell'articolo 79 del codice di procedura penale, «la costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare», fase del procedimento in cui il giudice è chiamato a decidere se rinviare a giudizio l’imputato. Insomma, per la Cedu i suoi diritti sono stati violati, anche perché l’uomo non aveva a disposizione nessun ricorso per far velocizzare la procedura. La prescrizione, dunque, è maturata proprio nel corso delle indagini preliminari, pur trattandosi di un caso semplicissimo, che non richiedeva sforzi eccessivi per arrivare alla chiusura delle stesse. Ma nonostante ciò sono durate comunque circa cinque anni e mezzo. Una durata eccessiva, secondo la Corte, che ha comportato la violazione del requisito della ragionevole durata. E solo a causa di questo ritardo da parte della procura Petrella non è stato in grado di presentare una richiesta di risarcimento. La vicenda, dunque, sembra dare ragione ai penalisti italiani, che poco prima della norma Bonafede, che di fatto cancella la prescrizione, hanno tentato di sfatare la leggenda secondo cui l’estinzione dei reati sarebbe da addebitare alle tecniche dilatorie degli avvocati. Una posizione - sostenuta ad esempio anche da Piercamillo Davigo - che l’Unione delle Camere penali ha fortemente contestato: «Secondo i dati di fonte ministeriale - si legge in una nota - la stragrande maggioranza dei casi di prescrizione matura nel corso delle indagini preliminari, laddove chi “manovra” è solo il pm, il che dimostra che la prescrizione viene utilizzata in maniera patologica di fronte ad un uso altrettanto patologico del principio di obbligatorietà dell’azione penale, e che comunque la difesa non c’entra nulla». Un concetto ribadito anche a fine 2019, poco prima dell’approvazione della norma sulla prescrizione: «I processi che si concludono per prescrizione sono il 10% del totale - contestava Gian Domenico Caiazza, presidente dell’Ucpi -. In questo 10%, quelli in cui la prescrizione matura prima della sentenza di primo grado sono il 70%». Ma c’è un altro fatto evidenziato dalla Cedu: Petrella non ha potuto nemmeno fare ricorso alla "Legge Pinto", che disciplina il diritto di richiedere un'equa riparazione per l'irragionevole durata di un processo, in quanto la stessa non si applica fuori dallo stesso, sottolineando come nel diritto interno non vi sia alcuno strumento che avrebbe consentito a Petrella di lamentarsi della durata del procedimento. Una condotta «negligente da parte delle autorità» che ha privato il ricorrente della possibilità di rivendicare i propri diritti. E ciò anche perché «a un attore non può essere richiesto di intentare una nuova azione in un tribunale civile, per gli stessi scopi della responsabilità civile, laddove il procedimento penale idoneo ad affrontare la domanda fosse scaduto per colpa delle autorità penali». Ciò comporterebbe, probabilmente, la necessità di raccogliere nuovamente le prove, «e stabilire un'eventuale responsabilità potrebbe rivelarsi estremamente difficile a lunga distanza dall'evento». Nel caso Petrella, dunque, sono stati violati l’articolo 6 (diritto ad un processo equo e all’accesso a un tribunale) e l’articolo 13 (diritto ad un ricorso effettivo). Per tale motivo, la Cedu ha condannato l’Italia a risarcire i danni morali, con una somma pari a 5.200 euro, ai quali si sommano 2mila euro di spese legali.
La Cedu: «Indagini preliminari troppo lunghe? Violato il diritto all’equo processo»
Una denuncia per diffamazione prescritta dopo essere rimasta ferma per cinque anni e mezzo. Per i giudici di Strasburgo si tratterebbe di una «condotta negligente» del pm
20 marzo, 2021 • 09:39