Un detenuto al 41 bis ha il diritto di ascoltare musica tramite un lettore CD, anche durante le ore notturne, e la restrizione imposta dall’amministrazione penitenziaria è contraria alla costituzione. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dalla Casa Circondariale di Sassari, dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP) e dal Ministero della Giustizia contro una decisione del Tribunale di Sorveglianza di Sassari riguardante l’applicazione del regime 41- bis. La sentenza numero 39742 sottolinea ancora una volta un principio fondamentale, già più volte ribadito dalla Corte costituzionale: le restrizioni imposte ai detenuti sottoposti al regime speciale devono sempre essere giustificate da reali esigenze di sicurezza e ordine pubblico, evitando qualsiasi “surplus di afflittività” non giustificato.

Il caso trae origine dalla richiesta del detenuto Valentino Gionta di poter utilizzare un lettore di compact disc durante le ore notturne, autorizzazione precedentemente accordata dal Magistrato di Sorveglianza e confermata dal Tribunale di Sorveglianza di Sassari. L’Amministrazione Penitenziaria aveva imposto un divieto in orario notturno per motivi di sicurezza, temendo che l’uso del dispositivo potesse essere strumentalizzato per aggirare la sorveglianza. Questo divieto notturno è stato ritenuto eccessivo e irragionevole dalla magistratura, che ha osservato come l’uso del lettore, già limitato ai CD musicali censurati, non costituisse un reale pericolo per la sicurezza dell’istituto. Contro tale decisione, il DAP e il Ministero della Giustizia hanno presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che la limitazione notturna fosse necessaria per la sicurezza interna, poiché il personale di sorveglianza è ridotto durante quelle ore e non potrebbe garantire un controllo adeguato sul corretto uso del dispositivo. Tuttavia, la Cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che le limitazioni devono essere motivate da esigenze di sicurezza specifiche e legate all’applicazione del regime 41 bis.

Nella sentenza, la Corte Suprema ha evidenziato che le restrizioni del regime speciale hanno lo scopo di impedire i collegamenti tra il detenuto e la criminalità organizzata. Tali misure devono avere una base ragionevole e non possono semplicemente ridurre le libertà del detenuto in maniera arbitraria o non necessaria. In questo caso, l’uso del lettore CD per ascoltare musica durante la notte non è stato considerato un pericolo tale da giustificare la limitazione imposta dall’Amministrazione, dato che altri dispositivi (come radio e televisori) sono permessi. La Corte ha chiarito che il controllo e la sicurezza devono essere bilanciati con la tutela dei diritti residui del detenuto. La sentenza della Cassazione richiama le precedenti pronunce della Corte Costituzionale, che ha più volte sottolineato come le restrizioni imposte dal 41- bis non debbano mai eccedere quanto strettamente necessario a garantire l’ordine e la sicurezza. La Consulta ha infatti specificato che limitazioni non giustificate diventano meri atti di punizione, incompatibili con i principi costituzionali. In tal senso, l’obiettivo del regime differenziato non deve essere quello di punire ulteriormente il detenuto, ma piuttosto quello di prevenire il rischio di collegamenti con ambienti criminali esterni. La decisione della Cassazione ribadisce quindi la definizione dei limiti entro i quali l’Amministrazione Penitenziaria può esercitare il proprio potere discrezionale nei confronti dei detenuti sottoposti al regime 41 bis. Il rigetto del ricorso sottolinea l’importanza del rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza nelle decisioni che incidono sui diritti dei detenuti, evidenziando come la sicurezza e l’ordine interno debbano essere perseguiti senza arrivare a restrizioni inutilmente punitive o sproporzionate.