La discussione sulla sacrosanta separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri si trascina da decenni, mentre paradossalmente la Cassazione si trova continuamente costretta a ribadire il principio di separazione delle competenze già esistenti, come quella sulla determinazione della pena. L’ultima sentenza della Corte Suprema, la numero 4793 proprio a firma del giudice Giuseppe Santalucia, ex presidente dell’Anm critico contro il disegno di legge sulla separazione, è dovuta intervenire per demarcare tali competenze.

Pietro Comberiati, nato a Crotone il 24 luglio 1980 e condannato in via definitiva all’ergastolo a venti anni di reclusione, aveva presentato un ricorso contestando la gestione dell’isolamento diurno, una misura prevista dall’art. 72 del codice penale. In particolare, la difesa di Comberiati sosteneva che, pur essendo state poste in esecuzione entrambe le condanne, il provvedimento del Pubblico ministero – il quale aveva disposto l’esecuzione di entrambe le pene – doveva invece essere integrato con una specifica richiesta rivolta al Giudice dell’esecuzione. Quest’ultimo, infatti, avrebbe dovuto stabilire la durata dell’isolamento diurno da espiare, separando così l’esecuzione dell’ergastolo da quella della pena detentiva a termine.

La controversia nasceva dalla modalità con cui era stata gestita l’istanza difensiva: la Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro aveva dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la questione andasse sollevata direttamente dal Pm, il quale avrebbe dovuto decidere sulla richiesta relativa all’isolamento diurno. Secondo l’ordinanza impugnata, la difesa avrebbe sbagliato nel presentare la domanda nel contesto sbagliato. La Cassazione, tuttavia, ha chiarito che la situazione è ben diversa. Con una decisione fondata sui principi giurisprudenziali consolidati – come evidenziato nelle sentenze “Rosmini” e “Araniti” del 2000 e confermato recentemente con la sentenza “Morelli” del giugno 2024 – la Cassazione ha stabilito che il potere di determinare il quantum dell’isolamento diurno spetta unicamente al Giudice dell’esecuzione. In altre parole, il ruolo del Pubblico ministero non include la valutazione e la quantificazione di tale sanzione penale.

La sentenza, pronunciata dal relatore Angelo Valerio Lanna e dal presidente Giuseppe Santalucia, non solo annulla l’ordinanza impugnata, ma dispone il rinvio della causa alla Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro per un nuovo giudizio. Questa decisione comporta un duplice messaggio. Il primo è la chiarezza sulla distribuzione delle competenze: la Cassazione ribadisce che, in presenza di pene multiple, la determinazione dell’isolamento diurno è di esclusiva competenza del Giudice dell’esecuzione, il quale deve operare seguendo i criteri previsti dall’art. 133 del codice penale. Il secondo messaggio è la risoluzione di una apparente contraddizione: la sentenza evidenzia come l’errata attribuzione di compiti al Pm, in questo ambito, costituisca una motivazione “contraddittoria e manifestamente illogica”. Tale chiarimento giurisprudenziale punta a garantire la coerenza dell’ordinamento nell’applicazione delle norme esecutive.

Il pronunciamento della Cassazione ha rilevanti ripercussioni sulla gestione delle pene esecutive. Stabilire con fermezza la competenza del Giudice dell’esecuzione offre una maggiore tutela ai condannati, assicurando che la determinazione del quantum dell’isolamento diurno sia valutata da un organo giudiziario indipendente, secondo criteri oggettivi e consolidati. Questa decisione potrebbe, infatti, influire su altri casi in cui si intrecciano pene definitive e a termine, contribuendo a evitare conflitti interpretativi e procedurali. La decisione della Suprema Corte nel caso Comberiati rappresenta un ulteriore tassello nella definizione delle competenze nell’ambito dell’esecuzione penale.

Con il rinvio per nuovo giudizio, la Cassazione ha non solo corretto un errore procedurale, ma ha anche rafforzato il principio secondo cui il potere di determinare l’isolamento diurno spetta esclusivamente al Giudice dell’esecuzione. Un chiarimento che, nel contesto di un sistema giuridico complesso, mira a garantire maggiore coerenza e trasparenza nell’applicazione delle sanzioni penali. Prima ancora della separazione delle carriere, abbiamo ancora oggi un problema con la separazione delle competenze.