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Il carcere di Verona
Le immagini delle telecamere erano state chiare. Alcuni agenti della polizia penitenziaria del carcere di Reggio Emilia, come un branco, hanno incappucciato il detenuto con una federa stretta al collo. Denudato, lo hanno colpito con calci e pugni. Ma non era finita lì: lo hanno trascinato in cella, ferito e sanguinante, e lasciato lì dentro, sempre denudato, per un’ora. In quel lungo lasso di tempo, lui ha spaccato il lavandino e compiuto gesti di autolesionismo. Tutto il corridoio è stato inondato di acqua e sangue. Pur essendo innegabili i comportamenti violenti e degradanti messi in atto dagli agenti, la sentenza ha escluso il reato di tortura sulla base di una valutazione della giudice – non convincente per le parti civili – che si può evincere dalle motivazioni da poco depositate.
Parliamo dell’esito del processo in primo grado, con rito abbreviato, ai dieci agenti della polizia penitenziaria del carcere di Reggio Emilia, accusati a vario titolo di tortura, lesioni e falso in relazione al pestaggio di un detenuto tunisino avvenuto il 3 aprile 2023. Il processo per il pestaggio del detenuto tunisino Khelifi Lotfi – assistito dall’avvocato Luca Sebastiani del Foro di Bologna – ha visto un ampio schieramento di parti civili, segnale della rilevanza simbolica del caso. A sostenere l’accusa, oltre al Garante Nazionale delle Persone Private della Libertà Personale (rappresentato dall’avvocato Michele Passione di Firenze) e al Garante Regionale emiliano (con gli avvocati Daniele Vicoli e Lorenzo Carsetti di Bologna), sono intervenute anche due associazioni in prima linea per i diritti dei detenuti: Antigone Onlus, con l’avvocata Simona Filippi di Roma, e Yairaiha ETS, affiancata dall’avvocato Vito Daniele Cimiotta di Marsala. Un fronte unitario che ha denunciato non solo le violenze subite da Lotfi, ma un modello sistemico di abusi.
La vicenda si inquadra nell’esecuzione di una sanzione disciplinare (15 giorni di isolamento) inflitta al detenuto tunisino vittima del brutale pestaggio, per minacce alla direttrice del carcere. La giudice ha riconosciuto che gli agenti agivano per dare seguito a un ordine legittimo, seppur in un contesto di elevata tensione. L’incappucciamento e il denudamento vengono giudicati come parte di una perquisizione straordinaria, motivata dal sospetto che il detenuto nascondesse lamette in bocca (ipotesi sollevata dalla direttrice). Nonostante la gravità dell’azione – come l’uso della federa annodata al collo e il denudamento nel corridoio – il tribunale ha ritenuto che tali atti rispondessero a esigenze di sicurezza, seppur mal gestite. Sebbene nessuna lametta sia stata rinvenuta, il timore è stato considerato “non infondato” in relazione alla storia del detenuto e alla percezione degli agenti.
I fatti sono chiari, ed è “difficile” non ravvisare una tortura nel senso pieno del termine. In fondo, la stessa giudice riporta dettagliatamente le condotte contestate: l’incappucciamento del detenuto con una federa annodata e stretta al collo, che gli impediva di vedere e gli rendeva difficile respirare; il farlo cadere a terra a seguito di uno sgambetto; la serie di percosse, schiaffi, calci e manipolazioni fisiche – come l’afferrargli il braccio, torcerlo e sollevarlo di peso dopo averlo denudato; infine, trascinarlo e colpirlo all’interno della cella di isolamento, una volta che non era più incappucciato, nuovamente e ripetutamente con pugni e calci, lasciandolo completamente nudo dalla cintola in giù, in una condizione non dignitosa, per oltre un’ora, malgrado nel frattempo si fosse autolesionato e sanguinasse vistosamente.
Ma per l’identificazione del reato c’è la legittima interpretazione della giudice. Le violenze, secondo le motivazioni, non sarebbero state “gratuite”, ma vanno contestualizzate. Pur riconoscendo la gravità degli atti, la giudice ritiene che essi siano stati compiuti nell’ambito di una misura disciplinare e non come manifestazioni di violenza gratuita, il che esclude la qualificazione di tortura. Sostanzialmente, secondo la legittima interpretazione del tribunale, gli atti, seppur violenti, sarebbero stati ricondotti a una logica di contenimento, non a sadismo o umiliazione premeditata. Inoltre, le lesioni riportate (ematomi, contusioni) sono state classificate come guaribili in 20 giorni, dunque non sufficienti a integrare il dolo specifico, mentre le ferite da autolesionismo (tagli alle braccia) sono state attribuite esclusivamente a Khelifi.
Quindi, secondo le motivazioni, la mera realizzazione di condizioni degradanti, senza che siano provate sofferenze di livello acuto o un trauma psichico marcato, non è sufficiente a inquadrare il fatto nella fattispecie del reato di tortura. Per questi motivi, la giudice ha stabilito che la condotta degli agenti non corrisponde ai reati di tortura e lesioni, ma a quelli di abuso d’autorità e percosse aggravate, per i quali sono previste pene più basse. Il reato di falso è stato invece confermato per i tre imputati a cui era stato contestato.
Inevitabilmente, la sentenza solleva interrogativi sulla soglia che separa la “continenza operativa” dall’abuso. Se da un lato gli agenti agivano per eseguire un isolamento disciplinare, dall’altro è sconcertante la normalizzazione di pratiche come l’incappucciamento con nodi al collo, il denudamento e le percosse. La giustificazione basata sulla “percezione del rischio” – fondandosi su un’ipotesi (la presenza di lamette in bocca) mai confermata – evidenzia un problema da affrontare, a partire dalla gestione arbitraria (eufemismo) della perquisizione e del contenimento dei detenuti. Infine, come ci ricorda la domanda retorica posta dall’Associazione Antigone, di fronte alle violenze oggettive subite dal detenuto, “se non è tortura questa, quale comportamento lo può essere?”.