Ristretto nel carcere di Regina Coeli, secondo quanto ricostruito, un uomo di sessant’anni sarebbe stato
abusato da due giovani compagni di cella mentre tutti e tre si trovavano isolamento in quanto positivi al Covid-19. La procura ha aperto l’inchiesta, mentre il sindacato di polizia penitenziaria Sappe approfitta per dare la colpa alla sorveglianza dinamica che però c’entra ben poco.
L'ultimo dato utile sugli stupri in carcere risale al 2010
Si tratta dell’ennesimo caso riguardante un tema poco affrontato: gli stupri in carcere. Non esistono dati ufficiali sulla violenza sessuale dietro le sbarre, l’ultimo dato utile risale addirittura nel 2010, ricavato da una associazione sui diritti umani che si chiamava “EveryOne”. In quell’anno, risultata che
lo stupro e la schiavitù sessuale sono stati la concausa del 40 per cento dei suicidi in carcere. Lo studio ha rilevato che erano 3.000 i casi di stupri in carcere ogni anno. I casi non vengono sempre denunciati, e le strutture mediche carcerarie non sono adibite al controllo dei sintomi come abrasioni anali o rettali. Non vengono fatte visite specifiche. Non solo.
La mancanza di educazione sessuale e l'assenza di strumenti di prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale - in primis, i preservativi - hanno causato il proliferare di infezioni sessualmente trasmissibili, dall'epatite all'HIV.
Nel 2015 la proposta di legge di Alessandro Zan sull'affettività in carcere si bloccò in commissione Giustizia
Ma ritornando agli stupri in carcere, una soluzione per aiutare a limitare o a contenere i casi di stupro o schiavitù sessuale è da ritrovarsi nella legge – mai ancora approvata – sul diritto all'affettività in carcere. Nel 2015, grazie alla proposta di legge presentata dal deputato del Pd Alessandro Zan sembrava fatta. Invece rimase congelata alla Commissione Giustizia. Poi c’è stata la volta degli
Stati generali dell'esecuzione penale che, grazie al tavolo 6 coordinato da Rita Bernardini del Partito Radicale, è stata elaborata una proposta sul riconoscimento e all’esercizio del diritto all’affettività del detenuto. Attenzione. La definizione è molto ampia relativamente al termine affettività: non si tratta solo di rapporti sessuali con mogli, mariti e fidanzati, ma la possibilità di veder rispettato il diritto alla territorializzazione della pena, i permessi, aumentare i colloqui sia visivi che telefonici. Non è solo il sesso, dunque, ma la necessità di garantire ai detenuti la possibilità di passare del tempo con la famiglia come una qualsiasi persona fuori dal carcere.
Ma tutto questo non è stato poi recepito dalla riforma dell’ordinamento penitenziario, rimasta tutto incompleta.
Una legge che contempli il diritto all'affettività potrebbe limitare i casi di stupro
Il tema della sessualità, però, è una parte importante dell’uomo e della donna, e deve essere quindi espressa. Una legge che contempli tale diritto, potrebbe far venir meno un elemento di tensione e quindi limitare i casi di stupro.
L’ Italia, però, rimane uno dei pochi paesi in Europa (tale diritto esiste in 31 stati su 47 componenti del Consiglio d’Europa) che non prevede alcuna disposizione in merito all'affettività in carcere. Eppure, ricordiamo, che c’è l’articolo 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo dove stabilisce il “diritto di stabilire relazioni diverse con altre persone, comprese le relazioni sessuali"; “il comportamento sessuale è considerato un aspetto intimo della vita privata”. C’è anche il diritto di creare una famiglia, stabilito dall’articolo 12 della stessa Convenzione. Il consiglio dei Ministri europeo ha raccomandato agli Stati membri di permettere ai detenuti di incontrare il/la proprio/a partner senza sorveglianza visiva durante la visita. (Raccomandazione R (98)7, regola n. 68).
Anche l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ha raccomandato di mettere a disposizione dei detenuti dei luoghi per coltivare i propri affetti (Raccomandazione 1340 /1997 relativa agli effetti della detenzione sui piani familiari e sociali). Inoltre, si è stabilito che questi luoghi per la vita familiare debbano essere accessibili a tutte le persone incarcerate e per tutti i tipi di visite: coniuge, figli e tutte le persone con permesso di visita, senza alcuna discriminazione (Consiglio d’Europa: Raccomandazione R (98)7 relativa agli aspetti etici e organizzativi nei luoghi di detenzione Consiglio dei Ministri).
Da più di due anni c’è l’ennesimo disegno di legge, questa volta elaborato dalla Conferenza dei Garanti
Oramai più di vent’anni fa, in un articolo intitolato “Il sesso del prigioniero mandrillo”, Adriano Sofri l’aveva spiegato bene che «la privazione sessuale non ha bisogno neanche di essere presa in conto nei codici, nominata nei regolamenti, per essere imposta come costitutiva della prigionia. Essa appartiene alla necessaria afflizione: di più, essa è il cuore dell’afflizione. Tutto ciò ha fatto dimenticare che la privazione sessuale è una barbarie che si aggiunge alla privazione della libertà e al dolore: e fa apparire l’ipotesi della possibilità regolata di una relazione sessuale come un cedimento spericolato e lussurioso fatto al piacere, cioè alla peccaminosa superfluità, dell’animale umano in gabbia. Vi si svela il fondo sessuofobico di ogni reclusione e di ogni castigo». Da oramai più di due anni c’è l’ennesimo disegno di legge, questa volta elaborato dalla Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà. È stato sottoposto ai consigli regionali perché lo portassero in Parlamento. Detto, fatto. L’ultima in ordine di tempo è stata la regione Lazio. Naufragherà anche questa legge?