PHOTO
Quando nel 2016 si era interessato alla gara per la gestione delle piscine comunali scoperte, anche contattando i dirigenti delle società sportive risultate vincitrici, l’ex sindaco di Lodi, Simone Uggetti, non ha commesso un reato. Anzi, stava solo perseguendo il bene della collettività. Dice questo la motivazione della sentenza con la quale i giudici della Corte d’Appello di Milano hanno assolto Uggetti dall’accusa di turbata libertà degli incanti perché il fatto non sussiste. Una sentenza importante, che sancisce un principio fondamentale per chi occupa ruoli politici: il disordine amministrativo non si può tradurre automaticamente in reato. A tale conclusione le giudici sono arrivate attraverso «una interpretazione costituzionalmente orientata e conforme in particolare al principio di offensività». E ciò in quanto «ci si deve confrontare con la necessità di non punire indiscriminatamente le mere irregolarità formali attinenti all’iter procedimentale, irregolarità che, invece, debbono essere idonee a ledere i beni giuridici protetti dalla norma, non essendoci un interesse fine a se stesso a garantire la regolarità e la trasparenza della gara, essendo la tutela della mera regolarità formale dell’asta e della pubblica amministrazione non il bene tutelato dall’articolo 353 c.p., ma un presidio per la libera concorrenza, strumentale al perseguimento dell’interesse della Pa. Dunque, la "turbativa" non ricorre in presenza di qualsiasi disordine relativo alla tranquillità della gara, essendo necessaria una lesione, anche potenziale, agli scopi economici della Pa e all’interesse dei privati di poter partecipare alla gara, dovendosi comunque guardare alla realizzazione delle condizioni per la migliore soddisfazione delle esigenze utilitaristiche della Pa». La vicenda di Uggetti (difeso dagli avvocati Adriano Raffaelli e Pietro Gabriele Roveda) è una storia di sconfinamenti della giustizia nella politica e della politica nella giustizia. Il suo caso, infatti, si trasformò ben presto da fatto giudiziario - che lo portò anche a trascorrere 10 giorni in carcere - a fatto politico, costringendo l’ex sindaco del Pd a fare i conti continuamente con odio e rancore. Sentimenti che sono stati i partiti politici, in prima fila M5S e Lega, ad autorizzare e incitare, alimentando una gogna che ha letteralmente inghiottito la vita di Uggetti e della sua famiglia. Cinque anni dopo, assieme all’assoluzione, sono arrivate anche le scuse del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che in una lettera indirizzata al Foglio ha fatto autocritica, parlando di modalità «grottesche e disdicevoli». Affermando, finalmente, il diritto al rispetto della dignità, «fino a sentenza definitiva e anche successivamente». Nel motivare la sentenza la presidente della Corte Rosa Luisa Polizzi e le giudici Angela Fasano e Roberta Nunnari spiegano di aver tenuto conto dei «profili di rilevanza penale, scevri da ogni lettura indotta da impostazioni soggettive, non immuni da una polemica politica o locale». Il loro ragionamento parte da una sentenza della Corte costituzionale, la numero 81 del 3 maggio 2013, secondo la quale «la separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione amministrativa "costituisce un principio di carattere generale, che trova il suo fondamento nell'articolo 97 della Costituzione”». Tocca al legislatore individuare «l’esatta linea di confine tra gli atti da ricondurre alle funzioni dell'organo politico e quelli di competenza della dirigenza amministrativa». Tale linea, in questo caso, è rappresentata da una legge regionale, che «dettava criteri ed assegnava al sindaco un margine di intervento entro il quale l'esercizio di una responsabilità politica (...) è espressione non collusiva, ma legittima del perseguimento di un bilanciamento — proprio dell'attività politica - fra pluralità di interessi pubblici». Nel valutare i fatti, le giudici hanno verificato, «da un punto di vista oggettivo», se vi fosse o meno un’alterazione del bando nei termini di una «indebita influenza», attraverso la quale, secondo l’accusa, l’interesse pubblico sarebbe stato piegato agli scopi di parte. E la risposta è negativa: «Non risulta essersi verificato alcun sviamento di potere, nemmeno nell’esplicazione di quel margine discrezionale di intervento riconosciuto dalla legge per l’esercizio di poteri di indirizzo». L’intenzione che muoveva Uggetti era, anzi, del tutto «politica», ovvero «evitare o placare le possibili, quanto temute, bordate polemiche» di un imprenditore locale ed esporre alle stesse il Comune. Da tutte le conversazioni e le comunicazioni acquisite emerge, infatti, «una linea, un orientamento che il sindaco Uggetti persegue - in coerenza con il proprio programma - sostiene e rappresenta nell'arco temporale della preparazione e redazione del bando fino alla sua pubblicazione, una sua ricerca di consulenza e confronto con l’avvocato Marini», suo coimputato e membro del consiglio sia della società aggiudicataria sia della municipalizzata di controllo, con «l’acclarato perseguimento di obiettivi corrispondenti all’interesse pubblico, secondo modalità e criteri ammessi o addirittura indicati dalla legislazione regionale».