Del decreto legge n.162 si è già scritto di tutto, vuoi con riferimento alle disposizioni concernenti la disciplina delle ostatività in materia penitenziaria (non solo per gli ergastolani), vuoi a proposito del rinvio al 30 dicembre del D.l.vo n.150 (c.d. “riforma Cartabia”), ed anche dell’introduzione del delitto di cui all’art.434 bis c.p.p. In disparte l’ulteriore disposizione in materia di obblighi di vaccinazione anti sars – cov – 2 (che conferisce alla disciplina di urgenza una eterogeneità di materia sulla quale sia la Presidenza della Repubblica che la Corte costituzionale hanno già più volte espresso in passato il loro sindacato), qui si intende svolgere alcune considerazioni cursorie sul delitto di nuovo conio, riferibili alla sua formulazione e alla sua potenziale vis espansiva. Quanto alla forma: nel primo comma del nuovo reato il Legislatore prefettizio (ha ragione Gian Domenico Caiazza, quella è la farina del fornaio) si preoccupa di spiegare maieuticamente al cittadino (corvo? ribelle? studente? operaio? Il menù è assai fornito, e destinato ad ampliarsi a ogni forma di dissenso) di cosa si parla. Si dirà, meglio essere chiari, hai visto mai non si capisca. Così, con una allitterazione senza precedenti apprendiamo che “l’invasione di terreni o edifici consiste ne… l’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati”.Per comprendere meglio di che si tratta, il lettore dovrà comparare la norma de qua con l’art.17 Cost, scoprendo che alla sicurezza o incolumità pubblica (possibili limiti alla libertà di riunione in luogo pubblico) si aggiunge “il pericolo” (astratto? concreto? valutato come?) “per l’ordine pubblico, o l’incolumità pubblica o la salute pubblica”. L’ordine pubblico, come stupirsi? Quanto alla salute, la Costituzione prevede possibili limitazioni alla libertà di circolazione (come abbiamo purtroppo imparato in questi anni) per motivi di sanità (o di sicurezza), non certo di ordine pubblico. La linea di displuvio (li conteranno? con i droni, con i numerini all’ingresso? con le proiezioni rispetto alla superficie “invasa”?) è di 50 unità, superata la quale (“allo scopo di organizzare un raduno”; perché solo il rave?) il fratello minore di cui all’art.18 T.U.L.P.S. (una contravvenzione) cede il passo al neonato destrimane, con la lieve differenza che la pena massima passa da sei mesi a sei anni. Nodo gordiano o godo nordiano? Chiarito di che si parla (un’ora circa di vacatio legis, questa volta va bene così, i prefetti non han tempo da perdere; nessun Procuratore generale all’orizzonte), si avvisano poi i consociati non allineati che l’armamentario preventivo, investigativo e repressivo non si limita alla pena draconiana, ma dispone di ulteriori frecce acuminate: misure di prevenzione, confisca, intercettazioni per tutti (anche per i partecipi, non solo per i promotori, stante la previsione di cui agli artt.4, 266 c.p.p.). Però tranquilli; aumentato il bacino del panpenalismo, del diritto penale totale (Sgubbi, Amodio, Manes;dicono qualcosa a qualcuno?), con buona pace delle promesse di depenalizzazione del neo ministro Nordio, c’è chi si affretta a rassicurarci : “abituatevi a un livello di velocità tale per cui la politica darà risposte velocemente ai problemi dei cittadini”. Così il sottosegretario on. avv. Delmastro, secondo il quale in materia penitenziaria vi sono troppi “gargarismi garantistici”, e “se rimani mafioso e non collabori, nella visione della destra in carcere ci rimani e ci muori” (come a verbale nel resoconto stenografico della seduta alla Camera del 31 marzo). Non mancano le considerazioni del viceministro, on. avv. Sisto, secondo cui la norma andrà tipizzata in sede di conversione, anche con riferimento “all’uso di sostanze stupefacenti”, garantendo che “le intercettazioni non devono essere possibili, e meno che mai quelle preventive. L’unico sistema certo per ottenere questo risultato è quello di portare la pena a un livello che ne inibisca l’uso” (il che evidenzia come la pena non sia stabilita a cagione della gravità del reato, ma per lo scopo che ci si prefigge). Quanto al ministro Piantedosi, qualunque rassicurazione sulla interpretazione che verrà data alla norma “che andrà tipizzata” per superare “la pulsione di urgenza” (di nuovo Sisto; si legifera per “pulsioni”), è appena il caso di rilevare che la gestione delle piazze non viene fatta col codice in mano, ma con la legittimazione ad agire (Cornelli) che gli operatori avvertono secondo il contesto del momento, così come il formante giurisprudenziale risente evidentemente dell’humus che ha generato la novella, al quale anche i Giudici sono tutt’altro che insensibili. Ce n’est qu’un debut; ne vedremo delle belle. Si fa strada l’impalpabile microfisica del Potere, che si esprime con assiomi e tautologie tipiche di chi cerca il consenso senza senso (su “l’enunciato del Potere che non ha bisogno di definire, di giustificare… per manifestarsi come atto di Potere” si rinvia alle straordinarie considerazioni di Iacopo Benevieri, anche lui per fortuna – avvocato).Italia 2022, si marcia a destra, non solo in strada, ma anche in piazza.Macerie costituzionali, decretazioni di urgenza, Diritti storti.Si rinvia con decreto legge un decreto legislativo, ovviamente non solo per differirne l’entrata in vigore, ma per cambiarne il volto.Si interviene ad horas secondo direzioni di verso contrarie a quelle indicate dalla Corte.Si introducono disposizioni da indifferenza alla Costituzione repubblicana.Non c’è che dire; un vero manifesto del diritto penale liberale; e anche questo è un ossimoro (Donini).