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"La preminenza dei diritti alla salute e a non subire trattamenti inumani sull'esecuzione della pretesa punitiva, nei casi in cui quest'ultima sia in conflitto con tali diritti, non è ovviamente derogabile neppure nei casi di assoggettamento del detenuto al regime del 41 bis". Ecco quanto scrive il magistrato del Tribunale di sorveglianza di Sassari nelle 8 pagine del provvedimento che certifica la scarcerazione del boss campano Pasquale Zagaria . Il camorrista ha un quadro clinico che secondo i giudici non era compatibile con il carcere, da qui la decisione del differimento della pena. Zagaria era uno dei 376 tra boss e altri detenuti che sono stati scarcerati per l'emergenza coronavirus. "All'esito di un confronto tra storia clinica del paziente e testo normativo così interpretato, pertanto, questo Tribunale reputa che nel caso di specie siano integrati i presupposti dell'articolo 147 e che Pasquale Zagaria debba avere accesso al differimento della pena per grave infermità fisica". La patologia del boss della camorra per i giudici "è tale da esigere cure inattuabili nel circuito penitenziario" a "causa dell'emergenza pandemica legata a Sars Covid 9".udice sottolinea, quindi, che "in Sardegna non vi è possibilità di svolgimento della terapia in ambiente carcerario". "Lasciare il detenuto in tali condizioni - scrive il giudice - equivarrebbe ad esporlo al rischio di progressione di una malattia potenzialmente letale in totale spregio del diritto alla salute e del diritto a non subire un trattamento contrario al senso di umanità".