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«Potrebbero porre rimedio alla lentezza della giustizia e permettere l'abbassamento dei costi, ma attenzione a non credere in un effetto magico del digitale, uno strumento tecnico che diventa efficace solo se sostenuto da una determinazione della comunità professionale dei giuristi e uno sviluppo culturale accompagnato politicamente». Il magistrato francese Antoine Garapon commenta gli stanziamenti per la digitalizzazione dei procedimenti giudiziari, contenuti, insieme ad altre misure, nel PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), presentato dal Governo italiano alla Commissione europea il 30 aprile 2021. Un tale carattere d'innovazione non deve essere disgiunto dall'orizzonte sociale cui afferisce: «Occorre sostenere le capacità del pubblico di assorbire l'innovazione, diffidare dell'analfabetismo informatico e della frattura digitale. Le classi meno abbienti potrebbero non avere accesso a questi strumenti. Bisogna agire congiuntamente su tre livelli: strumenti, formazione e supporto sociale». Giurista e scrittore – fra i suoi ultimi titoli, «Crimini che non si possono perdonare né punire. L'emergere di una giustizia internazionale» (il Mulino, 2005), «Lo stato minimo. Il neoliberalismo e la giustizia» (Raffaele Cortina Editore, 2012) e «La despazializzazione della giustizia» (Mimesis Edizioni, 2021) –, Garapon analizza nel suo nuovo saggio, «La giustizia digitale. Determinismo tecnologico e libertà» – scritto a quattro mani con il filosofo ed epistemologo Jean Lassègue e pubblicato in Italia dal Mulino – opportunità e limiti dei processi di digitalizzazione nell'ambito della giustizia. La cosiddetta “delega alle macchine” che, alla stregua di una vera e propria credenza collettiva, sta informando i più svariati settori produttivi, si accompagna, per quanto concerne la giustizia, alla pretesa d'infallibilità del giudizio. «È un sogno assoluto – rileva l'autore – che abbiamo chiamato “il mito della delega alle macchine”. Il giudizio non è solo l'applicazione del diritto, ma anche l'esercizio della saggezza pratica; non vediamo proprio come una macchina possa sostituirsi ad essa. D'altro canto, l'analisi dei dati giudiziari può portare allo scoperto talune tendenze invisibili alla coscienza del giudice, e, rivelandogliele, renderlo più prudente». Garapon pone l'accento sul rischio di de-simbolizzazione che potrebbe ingenerare l'imporsi della nuova scrittura digitale in ambiti come quello giuridico e sociale. Il potere espressivo della parola conferisce un valore simbolico ai singoli segni, che rende gli individui partecipi di un ordine a loro sovrastante e attiva una dimensione di efficacia simbolica del tutto assente con l'elaborazione informatica dei segni medesimi. Trattandosi di un'attività grafica affidata al computer, la scrittura digitale, a differenza di quella alfabetica, ritarda la comparsa del significato, aspirando a una nuova efficacia che dipende esclusivamente da sé stessa: “scrittura normativa” che trae impulso da una performatività autonoma ben distinta da una performatività sociale o giuridica, in quanto sostanzialmente grafica. La legaltech, che su tale tipo di scrittura si fonda, comporta un significativo stravolgimento delle professioni giuridiche, proponendo un'offerta di mediazione fra la moltitudine e gli strumenti di regolazione che, se da un lato penalizza avvocati, notai e altri giuristi, dall'a ltro si pone come infinitamente più performante e affidabile. «Le conseguenze dell'avvento della legaltech – osserva il magistrato – sono potenzialmente molto rilevanti, in quanto essa colloca la tecnica in posizione di preminenza rispetto alla politica, al diritto, ai giudici e all'esperienza personale. Il digitale pretende di rivelare “la verità” del testo di diritto. Sono ingegneri, che non hanno alcuna capacità giuridica, che stabiliranno, attraverso degli algoritmi, il vero contenuto della legge, determinando ciò che è realmente deciso dai giudici». Una prospettiva nuova di ascendenza libertariana, in cui avvocati e giuristi diventano subalterni a ingegneri e geeks, matematici e uomini d'affari, padroni della tecnica informatica e processori di big data che, in seguito alla penetrazione della logica capitalista nella professione di avvocato, vendono disintermediazione e un facile accesso al diritto, osteggiando le istituzioni ma assecondando le leggi di mercato. Ineludibile portato del digitale è la digital disruption, la distorsione delle categorie di spazio e tempo finora comunemente intese: essa stravolge e distrugge le dimensioni della durata – contrae il tempo di uno scambio a un niente, mentre estende all'infinito la possibilità di conservare dati – e della distanza, da una parte originando rapporti ubiquitari e dall'altra annullando la prossimità spaziale. «Il processo – aggiunge Garapon – è profondamente uno spazio di incontro: bisogna fare lo sforzo di arrivarci (con la paura che ne deriva), e di rivedere gente che non si vorrebbe affatto rivedere. Tutte queste emozioni fanno parte dell'esperienza della giustizia: una miriade di informazioni passano attraverso queste esperienze che ci permettono di regolare il nostro comportamento. Immaginiamo la stessa scena su uno schermo, è completamente diverso. La de-spazializzazione consiste nell'eterotopia per cui si è sia qui che altrove. Non vi è più l'iscrizione dell'esperienza della giustizia nei corpi». La tecnica muta modalità e percezione dell'evento di giustizia: la visione su uno schermo viene vissuta in maniera privata, senza la necesaria ritualità e la relativa pressione (la persona interrogata può trovarsi davanti a un caffé, un detenuto da una prigione in Sicilia può testimoniare in un processo a Chicago, ecc...). Il processo classico è invece frutto ineludibile dell'intreccio tra spazio e tempo, percezioni soggettive e realtà oggettive e deve creare, a livello ottimale, sinergia fra tre tipi di efficienza: procedurale, simbolica e sociale. Esso permette di riunire nella stessa sala tutte le parti – giudice, avvocati, esperti, testimoni e pubblico – allo scopo di dirimere una questione e giungere a un epilogo che, nei migliori dei casi, produce una catharsis, ovvero un effetto sociale di pacificazione. In tale versante si innesta la distinzione tra iterazione informatica, che esprime la ripetizione sempre uguale di procedure definite in anticipo, e la ripetizione rituale, che invece, proprio attraverso la mediazione simbolica, intende riportare l'estraneo al familiare, l'orrore a un ordine sublimato. Bisogna infatti ricordare che pertiene al rituale giudiziario una dimensione di gioco minacciata dalla radicalizzazione della regola, ovvero quando una regola viene eseguita senza dover essere interpretata: «ogni regola troppo rigida produce ingiustizia (si pensi alle griglie delle pene negli Stati Uniti), perché il diritto è fondamentalmente un gioco». Nel sistema della blockchain – «catena di blocchi», contrassegnata da un rigido determinismo prodotto dai mezzi della crittologia – l'atto autentico, ovvero l'esecuzione del programma che investe i termini codificati del contratto, schiaccia quella rappresentazione che consente il gioco, e quindi l'interpretazione, l'argomentazione, la discussione e la correzione dopo un'esperienza politica non conforme al disegno del legislatore. La giustizia «ha bisogno di ritagliarsi uno spazio di gioco per soppesare i pro e i contro e trovare di volta in volta la soluzione più giusta. L'imperfezione, per quanto paradossale possa apparire, è una condizione del diritto». Un gioco, quello della giustizia, insidiato anche dal ricorso alla funzione predittiva, che mira a dedurre il futuro dal passato, contestualizzando il caso in esame secondo specifiche caratteristiche e anticipando le probabilità delle decisioni che potrebbero essere prese. Con esiti potenzialmente ancora da scoprire: «C'è da scommettere che fra qualche anno, in ogni causa importante, saranno fornite da ciascuna parte delle valutazioni predittive, forse contraddittorie fra loro (cosa che le indebolirà); esse compariranno nel fascicolo come un'ecografia in una cartella clinica; un'informazione di un genere nuovo, che coadiuva il lavoro di ciascuno, senza sostituirlo». Il lavoro predittivo, che riguarda tutti i settori della giustizia e non solo le sentenze, potrebbe comportare, in estrema analisi, un'abolizione del tempo, in quanto il futuro diventerebbe presumibilmente conosciuto quanto il passato, generando una prospettiva di chiusura. «In realtà – precisa Garapon, – l'utilizzo più massiccio dei software predittivi interviene a monte attraverso le parti fortunate che possono permetterseli, al fine di decidere se andare a giudizio sulla base delle probabilità di successo. Il che non è esente da effetti perversi, poiché a volte l'audacia di una nuova argomentazione può cambiare la posizione dei tribunali». L'illusione prolettica è, appunto, solo un'illusione. Ma fino a che punto essa potrebbe risultare determinante? «Non credo che avrà una grande influenza. Non dimentichiamo che il ruolo della giustizia è di trattare delle passioni umane – odio, avidità e gelosia, per esempio. Noi non siamo “attori razionali”, a dispetto di una sorta di economicismo dilagante. Questo non deve essere un pretesto per respingere gli strumenti digitali, ma per farne un uso adeguato». Senza idolatria né inutili pregiudizi.