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Il ddl del processo civile è finalmente pronto per arrivare in Aula al Senato. La più importante delle riforme previste dal Pnrr approderà a Palazzo Madama mercoledì, dopo il parere sulle coperture previsto martedì in Commissione Bilancio e il voto del relatore in Commissione Giustizia. Il voto di tutti gli emendamenti al testo di riforma si è concluso oggi, al termine di un lungo lavoro di mediazione tra i partiti che ha portato a diverse rimodulazioni degli emendamenti governativi, con lo scopo preciso di andare incontro alle esigenze degli avvocati. «È stato fatto davvero un buon lavoro - ha commentato al termine dei lavori la sottosegretaria alla Giustizia Anna Macina, che ha seguito il provvedimento per conto del Governo -. Stiamo rispettando le scadenze, come avevo auspicato. E questo è stato possibile perché da parte di tutti è condivisa la rilevanza e la portata di questa riforma». Il testo finale è «frutto di un gran lavoro, dove tutti - commissari, forze politiche, governo e relatori - hanno cercato, nelle condizioni date, di individuare le soluzioni migliori», ha commentato al Dubbio la relatrice in Commissione Fiammetta Modena (FI). Soddisfatta anche la relatrice dem Anna Rossomando: «La riforma del processo civile rappresenta un tassello fondamentale per la Giustizia italiana, oltre che il requisito principale per l'ottenimento dei fondi del Pnrr. Per questo era urgente arrivare alla votazione in commissione e all'approdo in aula. Il lavoro svolto ha portato a delle novità di rilievo che insieme all'imprescindibile aumento di risorse e agli investimenti sull'organizzazione del processo, hanno l'obiettivo di ridurre i tempi e assicurare la tutela dei diritti. Tra gli elementi principali sottolineiamo l'effettività della prima udienza, l'istituzione del Tribunale della famiglia, gli incentivi fiscali per i riti alternativi e le maggiori tutele per le donne e i minori vittime di violenza in ambito familiare, oltre all'introduzione dell'ufficio del processo che porterà nuove risorse e competenze nei tribunali civili».
Prima udienza “vera”
Il punto più ostico del ddl era quello relativo alle preclusioni e alle decadenze nell’udienza di comparizione. La riformulazione definitiva ammorbidisce la prima versione proposta dal governo, mantenendo ferma l’idea di rendere la prima udienza un appuntamento “vero” tra giudice e parti, senza concludersi, come avviene attualmente, con un rinvio dopo pochi minuti. Il giudice, infatti, stabilirà subito un calendario del processo, disponendo che l’udienza per l’assunzione delle prove sia fissata entro 90 giorni. Durante l’udienza di comparizione, le parti dovranno essere presenti personalmente ai fini del tentativo di conciliazione. L’assenza non motivata può essere valutata dal giudice come fonte di prova. L’emendamento prevede che all’atto di citazione l’attore esponga in modo chiaro e preciso i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con l’indicazione specifica dei mezzi di prova. Il convenuto, nella comparsa di risposta, propone tutte le sue difese e prende posizione sui fatti posti dall’attore in modo chiaro e specifico, indicando mezzi di prova e documenti. Entro un congruo termine prima dell’udienza di comparizione, a pena di decadenza, l’attore può “replicare” alle eccezioni del convenuto e chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo se l’esigenza sorge dalle difese del convenuto. Entro un ulteriore termine prima dell’udienza le parti possono replicare alle domande e alle eccezioni formulate nelle memorie integrative e indicare la prova contraria. Il tutto garantendo «in ogni caso» il principio del contraddittorio e la difesa, in caso anche ampliando il termine a comparire e il termine per la costituzione del convenuto.
Benefici fiscali
Tra i benefici fiscali previsti c’è la possibilità di scaricare dalle tasse il compenso dell'avvocato che assiste nella mediazione. È uno dei benefici fiscali previsti da un emendamento del governo, inserito tra le misure finalizzate a favorire i riti alternativi. La legge delega dovrà «riordinare e semplificare la disciplina degli incentivi fiscali delle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie», come mediazione, negoziazione assistita e arbitrato, prevedendo tra le altre cose «l'incremento della misura dell'esenzione dall'imposta di registro, il riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al compenso dell'avvocato che assiste la parte nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri professionali; l'ulteriore riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalle parti nel giudizio che risulti estinto a seguito della conclusione dell'accordo di mediazione; l'estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita; la previsione di un credito di imposta in favore degli organismi di mediazione commisurato all'indennità non esigibile dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la riforma delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di mediazione».
Tribunale della Famiglia
Altra novità l’istituzione del Tribunale della Famiglia, prevista per il 2024, votata all’unanimità e, dunque, anche con il sì di Fratelli d’Italia. Il nuovo Tribunale sarà competente su tutte le materie che riguardano separazione, divorzi, affidi e il diritto penale minorile. Al nuovo Tribunale, come anticipato sull’edizione di ieri, verranno trasferite tutte le competenze del Tribunale dei minori, nonché personale e strutture. Sarà composto da sezioni distrettuali, alle quali verranno trasferite le competenze civili, penali e di sorveglianza, e circondariali, alle quali verranno assegnate le competenze previste dall’articolo 38 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, dall’articolo 403 del codice civile e dal titolo I e I-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, oltre a tutte le competenze civili attribuite al tribunale ordinario nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone (ad esclusione delle cause aventi ad oggetto la cittadinanza, l’immigrazione e il riconoscimento della protezione internazionale), nonché quelle riguardanti la famiglia, le unioni civili, le convivenze, i minori e tutti i procedimenti di competenza del giudice tutelare, nonché i procedimenti aventi ad oggetto il risarcimento del danno endo-familiare. I giudici assegnati al Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie saranno scelti tra coloro che hanno competenze specifiche. I magistrati saranno assegnati in via esclusiva a tale Tribunale, mentre i magistrati onorari, al netto delle disposizioni che prevedono la loro presenza nella composizione dei collegi, saranno assegnati all’ufficio del processo, con la possibilità inoltre di occuparsi di conciliazioni, informazioni sulla mediazione familiare, ascolto del minore e sostegno ai minorenni, con compiti indicati dal magistrato togato assegnatario del provvedimento. Ai procedimenti civili verrà applicato il rito unificato in materia di persone minori e famiglia, salvo, ad esempio, per le materie penali, di sorveglianza minorile.
Affidi e allontanamenti
In tema di affido condiviso, tasto dolente che ha visto contrapporsi le senatrici della Commissione contro la violenza sulle donne e il senatore leghista Simone Pillon su tutti, si è stabilito che il giudice non potrà delegare accertamenti sui minori, mentre saranno necessarie verifiche nei casi in cui emergono episodi di violenza. Escluse, inoltre, le teorie che non rispondano a protocolli comunità scientifica. La riformulazione che arriverà in aula prevede tempi certi per gestire le pratiche relative all’allontanamento dei minori. L’intero procedimento, dall’allontanamento al giudizio su un’eventuale impugnazione della decisione del primo giudice, potrà durare dunque un massimo di 106 giorni. La pubblica autorità che ha adottato il provvedimento di allontanamento avvisa subito il pm, al quale invia entro 24 ore tutta la documentazione del caso. Il pm, entro le successive 72 ore, dispone la revoca del provvedimento o ne chiede la conferma al Tribunale per i minorenni. In questo lasso di tempo può assumere sommarie informazioni e disporre accertamenti e chiedere la decadenza dalla potestà genitoriale. Il Tribunale, entro 48 ore, provvede alla richiesta di convalida, nomina un curatore speciale e fissa l’udienza di comparizione entro 15 giorni. All’udienza il giudice può interrogare le parti, ascoltando il minore eventualmente con l’ausilio di un esperto. Entro i successivi 15 giorni il Tribunale conferma, modifica o revoca il decreto di convalida, può adottare provvedimenti in favore del minore e dare disposizioni per l’ulteriore corso del procedimento. Entro il termine perentorio di 10 giorni è possibile proporre reclamo alla corte d’appello, che provvederà entro 60 giorni. Nel caso in cui tali tempistiche non vengano rispettate, il provvedimento di allontanamento perde efficacia. In questo caso il Tribunale adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse del minore.
Via le sanzioni
Ritirato dal governo, inoltre, l’emendamento relativo ai doveri di collaborazione tra le parti e i terzi. Una norma che configurava una responsabilità aggravata a carico della parte soccombente in giudizio nel caso in cui la stessa avesse agito o resistito con la coscienza dell'infondatezza dell'azione o eccezione, senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione. Tra gli altri interventi, inoltre, la conferma, per quanto riguarda la negoziazione assistita in tema di lavoro, della valorizzazione delle specializzazioni, aprendo le porte ai giuslavoristi, alternativa alla possibilità di una conciliazione in sede sindacale. La Commissione ha deciso, infine, unanimemente di estendere l’applicabilità della procedura di convalida, di licenza per scadenza del contratto e di sfratto per morosità anche ai contratti di comodato di beni immobili e di affitto di azienda.