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Una nomina senza avviso pubblico, contravvenendo un regolamento regionale del 2015. È quella del coordinatore dell’avvocatura regionale della Calabria, decretata dal presidente Jole Santelli il 27 maggio scorso. A denunciarne l’illegittimità sono Crescenzio Santuori, coordinatore della Commissione CoA diritto e processo amministrativo e Antonello Talerico, presidente del CoA di Catanzaro. Senza l’avviso pubblico, reso obbligatorio dal regolamento numero 3 del 2015, risulterebbe compromessa «ogni dovuta garanzia procedimentale riferita sia a motivazione sia a trasparenza, agendo in sostanza con un conferimento di incarico intuitu personae», denunciano i due in una lettera indirizzata a Santelli.
Lo stesso decreto chiarisce che la richiesta di nominare l’attuale coordinatore arriva dalla stessa governatrice, «manifestando dunque una scelta diretta, immotivata ed estranea alle ordinarie vie comparative». I due avvocati catanzaresi segnalano una serie di «gravi violazioni procedurali e normative», ricordando la «irriducibile necessità di rispetto delle regole ( anche e soprattutto) ove si tratti dell’esercizio della professione forense». Il decreto risulterebbe illegittimo per aver violato e applicato falsamente, contemporaneamente, due leggi regionali, diversi articoli del Testo unico sul pubblico impiego e del regolamento del 2015. Secondo Santelli, la nomina del coordinatore regionale sarebbe «sottratta alla regola dell’avviso pubblico» in quanto il regolamento numero 3/ 2015 sarebbe, di fatto, abrogato da una legge successiva, la 11/ 2015. Un assunto, contestano Santuori e Talerico, «gravemente erroneo e radicalmente illegittimo». E questo perché la modifica normativa citata da Santelli «ha semplicemente adeguato l’ordinamento dell’avvocatura regionale alle finalità della legge professionale forense che postula l’indipendenza e l’autonomia degli avvocati nell’esercizio della professione forense». Il che vuol dire che l’obbligo di avviso pubblico rimane tuttora valido. La legge di riforma ha infatti stabilito che il responsabile dell’Ufficio «non potrà essere un dirigente amministrativo bensì un avvocato coordinatore, quale “primus inter pares”». Il legislatore regionale «non ha mai derogato alla procedura comparativa di selezione del coordinatore, né tantomeno ha abrogato il regolamento regionale numero 3/ 2015». Non vi è infatti, nel testo della legge, alcuna forma di abrogazione, «sia essa esplicita, tacita o indiretta», senza contare che tale regolamento è stato aggiornato e pubblicato ben otto mesi dopo la legge che avrebbe dovuto modificarlo.
«Ragionare diversamente - concludono i due avvocati - vorrebbe dire stravolgere senza ragione o finalità evidente una materia – qual è quella del conferimento degli incarichi dirigenziali – che è stata invece normata, sull’intero piano nazionale, mediante un’unità sistematica di disciplina». L’invito del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Catanzaro, dunque, «è quello di annullare nell’immediato, senza indugio alcuno, il decreto numero 80/ 2020 per evidente sua illegittimità». In caso contrario, «la gravità della lesione normativa perpetrata, direttamente incidente sulla posizione qualificata e differenziata di ciascun iscritto al CoA di Catanzaro», in possesso dei requisiti richiesti per la nomina, «imporrebbe una immediata impugnazione giudiziale del decreto».