PHOTO
Maria Masi
«Il Consiglio nazionale forense stigmatizza la paventata scelta del governo di porre la questione di fiducia sulla riforma del processo civile, impedendo il dibattito democratico su un disegno di legge che incide fortemente sulla vita dei cittadini». È un messaggio breve ma chiarissimo quello lanciato ieri dal Cnf, al termine della seduta amministrativa dedicata, in parte, alla riforma del processo civile. Una riforma che, come ripetuto fino allo sfinimento da tutti, è la più importante ai fini dell’erogazione fondi del Recovery, purché si raggiunga un obiettivo: la riduzione del tempo dei processi, che oggi in primo grado si trascinano in media fino a 1270 giorni, taglio che il governo stima nella misura del 40%. Un obiettivo ambizioso, dunque, ma che secondo l’avvocatura rischia non solo di non essere raggiunto, ma addirittura di essere ribaltato: il progetto di legge, infatti, può paradossalmente allungare i tempi, anziché ridurli e ciò implica, dunque, una possibile bocciatura del piano da parte dell’Europa. Le modifiche apportate nella fase introduttiva, infatti, dilaterebbero irragionevolmente l’accesso al giudice, complicandone il ruolo. E ciò attraverso una scelta criticata dall’avvocatura civilistica, ovvero la reintroduzione del rito societario, abrogato in passato proprio perché «inefficiente e inutilmente complicato, soprattutto nei casi di processi plurilaterali». Il problema, ora, è strettamente politico: terminati i lavori in Commissione Giustizia, la palla è passata al Senato, dove il voto potrebbe arrivare già martedì prossimo con un probabile ricorso alla fiducia. Un rischio non accettabile, secondo l’avvocatura, che ricorda la posta in gioco: i diritti quotidiani. «Perché se la giustizia penale occupa i giornali, la giustizia civile occupa i cittadini». Nonostante alcuni aspetti positivi, come il procedimento e la sezione specializzata in materia di persone, minorenni e famiglie, che ricalca fondamentalmente la proposta elaborata dalla Commissione famiglia del Cnf, sono le modifiche sul rito e, dunque, il processo civile strettamente inteso, a non andare bene. «Si rischia di avere un processo macchinoso, che non risponde ai criteri di celerità e di efficienza che dovrebbero essere gli obiettivi della riforma - spiega il consigliere del Cnf Alessandro Patelli -. Anzi, si rischia di allungare i tempi e di sottrarre al controllo del giudice alcune fasi del processo. Ed è impensabile che su questo testo si ponga la fiducia: un tema così delicato, che interessa non tanto gli avvocati, ma i diritti dei cittadini, deve necessariamente essere affrontato con un ampio dibattito parlamentare». Gli aspetti negativi, spiega Patelli, sono diversi, ma i nodi fondamentali rimangono la fase introduttiva, con il recupero del modello del processo societario, «abrogato a furor di popolo», la fase decisoria, che non prevede termini per la decisione, e la possibilità che la causa venga decisa con un provvedimento di natura sommaria e con una cognizione sommaria, come previsto già in origine dagli emendamenti governativi. «In questo modo - aggiunge Patelli - viene mortificato il diritto di difesa e quello di azione. Il periodo di tempo necessario per lo scambio di memorie intermedie tra gli atti introduttivi e la prima udienza comporta, inoltre, la dilatazione del termine per comparire». Per ridurre i tempi sarebbe servita, invece, una maggiore attenzione sulla carenza di organico, sia di magistrati sia di amministrativi. Sul testo depositato al Senato, l’ufficio studi del Cnf ha prodotto una nota di approfondimento che riguarda le modifiche più rilevanti, evidenziando i rischi di un ritorno al passato fortemente scongiurato dall’avvocatura. L’arretramento delle preclusioni istruttorie, secondo il Cnf, «costituisce una grave lesione del diritto di difesa e della ricerca della verità materiale e della giustizia della decisione in fatto, con pregiudizio alle ragioni dei cittadini e delle imprese». Ma non solo: l’altra conseguenza sarebbe anche la contrazione dei poteri delle parti e un aggravamento della responsabilità del difensore. Altro aspetto critico è l’inserimento dei termini per le memorie per definire il thema decidendum e il thema probandum tra gli atti introduttivi e la prima udienza, che comporta l’allungamento del termine per comparire e la conseguente fissazione della prima udienza ad ampia distanza dalla notificazione dell’atto di citazione. Inoltre, lo scambio di tali memorie avviene senza il controllo del giudice, in una fase che precede la prima udienza. Secondo il Cnf, «le preclusioni istruttorie devono logicamente scattare dopo che è stato ben definito il thema decidendum, anche ad evitare che, per il principio prudenziale di eventualità, le parti siano costrette a dedurre sotto il profilo istruttorio tutto il deducibile in previsione di qualsiasi futura contestazione, eccezione o domanda di controparte, appesantendo gli atti a discapito dell’attività del giudice e dei principii di sinteticità e speditezza». Insomma, si tratterebbe di interventi che, anziché risolvere la lentezza del processo, «aggraverebbero la già critica condizione della giustizia civile», denuncia l’avvocatura, che aveva invece valutato più coerenti con gli obiettivi annunciati le soluzioni contenute nel testo A elaborato dalla Commissione Luiso, che prevedeva la possibilità che il giudice potesse rimodulare i termini per la trattazione scritta da un massimo di ottanta fino ad un minimo di quaranta giorni complessivi, tenuto conto delle circostanze di causa. «Se a ciò si aggiunge la previsione di istituti come il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione – che sospende il processo di merito e favorisce la deresponsabilizzazione del giudice competente –, la modifica dell’articolo 281/6 che abroga, di fatto, l’istituto prevedendo che il giudice possa riservare il deposito incidendo ancor più sul collo di bottiglia della fase decisoria, non può che apparire evidente che le proposte approvate costituiscano interventi di mera facciata, inidonei a risolvere i problemi della giustizia – primo tra tutti quello dell’arretrato - e a frustrare sempre più il bisogno di tutela del cittadino - conclude la nota -. In buona sostanza, a fronte di processi troppo lunghi, risultano contratti soltanto i tempi della difesa, si sommarizzano gli accertamenti, si aumentano le sanzioni per le parti (inammissibilità istanza ex art. 283 c.p.c), senza punto intervenire sui ritardi imputabili all’organizzazione degli uffici e dei ruoli del magistrato».