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green pass
Sì all’obbligo di green pass per gli insegnanti: non ci sono violazioni della privacy, non c’è discriminazione verso chi non si vuole vaccinare (visto che il pass si ottiene anche via tampone) e il diritto individuale viene meno di fronte all’esigenza collettiva. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, confermando la sentenza del Tar che respingeva il ricorso presentato da alcuni insegnanti contro il ministero dell’Istruzione. Le obiezioni sul fronte della privacy, sottolinea il Consiglio di Stato, «sono contraddette sia dall’avvenuto pieno recepimento delle indicazioni del Garante della Privacy in proposito, sia dal dato puramente tecnico e non contestato con argomenti credibili, secondo cui la lettura con app dedicata esclude ogni conservazione o conoscibilità del dato identitario personale, salvo l’accertamento della autenticità del certificato verde, elemento essenziale allorchè emergono sempre più frequenti di falsificazione e di commercio di certificati verdi falsi». Mentre la presunta discriminazione verso chi non vuole vaccinarsi viene meno visto che «il lavoratore è abilitato, ove non intenda vaccinarsi, ad ottenere il certificato verde contest differenti quali l’antigenico rapido». Quanto alla «asserita priorità del diritto individuale alla salute quale fondamento del rifiuto di vaccinarsi» questo «non può avere valore assoluto, allorchè sia posto a confronto con l’eguale diritto di una collettività di persone - nella specie gli studenti - il cui diritto a scongiurare possibili contagi «ha prevalenza perchè espressione di una componente della salute pubblica a fronte del diritto del docente, in ogni caso per nulla negato viste le ammissibili misure alternative al vaccino, e di carattere individuale, per di più da parte di chi ha una responsabilità specifica e rafforzata verso i propri studenti,che costituisce componente essenziale della funzione (se non addirittura missione) di ogni docente». Infine, «la natura meramente economica del lamentato pregiudizio relativo alla sospensione retributiva, tale da escludere la irreparabilità e irreversibilità; pregiudizio, del resto, collegato alla infungibilità della funzione docente (non assegnabile a diverse ed improprie mansioni) sottolineata dal primo giudice; Ritenuto che vi siano ragioni per accogliere l’istanza di abbreviazione dei termini così come presentata dagli appellanti».