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Cinque Stelle, Lega e Governo sembrano aver trovato un accordo sulla riforma della giustizia che adesso dovrà passare il vaglio dell'Aula. Nel momento in cui scriviamo le notizie ancora non sono dettagliate ma raccogliamo intanto il parere di Paolo Ferrua, Professore emerito di Diritto processuale penale presso l’Università degli Studi di Torino, uno dei massimi esponenti dell’accademia giuridica italiana. Come giudica dal punto di vista politico questo tipo di trattativa? Con una scelta, a mio avviso radicalmente errata, la riforma "Cartabia" ha deciso di percorrere la strada della "improcedibilità" come mezzo per assicurare la ragionevole durata del processo nei gradi di impugnazione. È stata così costretta ad ipotizzare rigidi termini per la conclusione di ciascuna fase, con altrettanti rigidi termini di proroga e di sospensione. Soluzione a priori inadeguata, fatalmente destinata all’insuccesso, perché i tempi ragionevoli vanno misurati in base alla complessità del singolo processo, che non può essere ipotizzata astrattamente né per categorie di reati, ma va verificata empiricamente, con riguardo al caso concreto e all’evidenza disponibile. A quel punto, come prevedibile, sono insorte le varie forze politiche in un coro di piccole e grandi signorie, ciascuna volta a reclamare termini differenziati a seconda del tipo di reato o, addirittura, l’esclusione di qualsiasi termine per determinate categorie di reati, come quelli relativi alla mafia o al terrorismo o alla violenza sessuale. Quest’ultima idea parrebbe alla fine, almeno in parte, tramontata, ma è già grave anche averla semplicemente ipotizzata. Perché professore? Non solo perché, come appena detto, i termini non possono essere astrattamente ipotizzati, ma per una ragione più assorbente. Se quei termini sono davvero volti ad assicurare l’osservanza del precetto costituzionale sulla ragionevole durata del processo - secondo una prospettiva, a mio avviso, fortemente criticabile - allora vanno garantiti ad ogni imputato, quale che sia il reato che gli viene ascritto.Nessuno nega che mafia e terrorismo rappresentino emergenze criminose da affrontare con la massima efficienza e severità: la Corte europea dei diritti dell’uomo ne è ben consapevole. Ma questo non significa che gli imputati di quei reati non abbiano diritto ad una giustizia tempestiva, che, anzi, proprio in tali casi, dovrebbe esserlo quanto più possibile. Anche gli imputati dei più gravi reati potrebbero essere innocenti, ingiustamente accusati; è la stessa Costituzione, come d’altronde la Convenzione europea, ad imporci di non cadere in presunzioni di colpevolezza. Perché ammettere per loro un processo potenzialmente senza fine o, comunque, con termini eccessivamente lunghi (si parla, ad esempio, di sei anni per l’appello nei reati con aggravante mafiosa), quando è noto che il processo è già di per sé fonte di sofferenza? L’esperienza insegna che, quando si prevedono termini massimi per lo svolgimento di determinate attività, quei termini tendono a segnare non soltanto la durata "massima", ma anche quella "media". Parlando di "ragionevole durata" del processo, l’art. 111 comma 2 Cost. fissa un principio che riguarda, senza eccezioni, ogni imputato, nessuno escluso; pena l’illegittimità costituzionale delle disposizioni che vi deroghino. E con ciò si torna al punto di partenza. Non è attraverso la previsione legislativa di termini massimi che si può garantire al processo una durata ragionevole. Siamo pratici: con tutti questi aggiustamenti, norme transitorie, allungamenti dei tempi per i processi di appello e Cassazione si raggiunge l'obiettivo della ragionevole durata dei processi? La riforma "Cartabia" è ormai entrata in un labirinto dal quale difficilmente potrà uscire, offrendo soluzioni coerenti sul tema della durata ragionevole dei processi. Per comprenderlo è necessaria una premessa.Il disastro – o, proseguendo nella metafora, l’ingresso nel labirinto - è avvenuto quando si è pensato che la prescrizione potesse essere un mezzo per garantire tempi ragionevoli alla giustizia penale, in conformità all’art. 111 comma 2 Cost.In realtà chiunque capisce che quel precetto, parlando di ‘ragionevole durata’, sta ad indicare l’esigenza che il processo si concluda in tempi ragionevoli con una decisione sul merito dell’accusa. Soluzione che può essere perseguita essenzialmente con tre tipi di intervento: a) una coraggiosa politica di depenalizzazione, interrompendo il circolo vizioso che alimenta l’inflazione penalistica; b) l’aumento delle risorse, a cominciare dall’organico dei magistrati e del personale addetto alla giustizia; c) l’eliminazione dei tempi morti del processo e delle fasi superflue, secondo la logica del modello accusatorio: ad esempio, la soppressione dell’appello del pubblico ministero, non tutelato da nessun precetto costituzionale né dalle fonti sovranazionali; l’eliminazione dell’udienza preliminare, come sostenuto con validi argomenti da Marcello Daniele, o, quanto meno, la sua ammissione solo a richiesta dell’imputato; una maggiore fluidità nello svolgimento delle indagini preliminari, ecc. Quindi conferma che la improcedibilità non è la soluzione. È evidente che né la prescrizione sostanziale né quella processuale (ora chiamata "improcedibilità") possono servire alla ragionevole durata del processo perché non hanno nulla - proprio nulla - a che vedere con il relativo impegno contemplato nell’art. 111 comma 2 Cost. Con una differenza, tuttavia. La prescrizione sostanziale come causa estintiva del reato – legata alla funzione rieducativa della pena e all’oblio che il trascorrere del tempo determina sulla memoria del reato - non contrasta con alcuna disposizione costituzionale. Dichiarando estinto il reato, segna la fine del processo con una decisione che è, almeno parzialmente, di merito: a seconda della fase in cui è emanata, accerta che non vi è la prova dell’innocenza o che il reato sussiste, pur essendo estinto. Al contrario, la "improcedibilità" rappresenta la più nichilistica e vuota delle possibili conclusioni, perché dissolve il processo, lasciando in vita e priva di risposta l’ipotesi di reato; come tale, entra in tensione con l’art. 112 Cost, relativo al principio, rectius alla regola dell’obbligatorietà dell’azione penale. Non so sino a che punto la Corte costituzionale possa tollerare il vulnus; ma, quand’anche ciò avvenisse, il mio timore è che sul valore di questa disposizione - come di quella relativa alla ragionevole durata - cada un gran discredito che rischierebbe di coinvolgere l’intera disciplina costituzionale del processo.