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La Fondazione Falcone e l’associazione Antigone hanno inviato in Commissione Giustizia due proposte di legge per la modifica dell’ergastolo ostativo, tenendo conto delle indicazioni della Corte Costituzionale. Due proposte che hanno in comune un punto che va in direzione contraria rispetto al disegno di legge presentato dal Movimento Cinque Stelle: conservare la competenza decisionale ai magistrati di sorveglianza ed evitare l’accentramento al Tribunale di Roma.
Un punto importantissimo. Come già esposto in commissione giustizia da parte dei magistrati di sorveglianza come Fabio Gianfilippi e Antonietta Fiorillo, oppure da magistrati antimafia come il giudice Gudo Salvini, la concentrazione a Roma delle decisioni per particolari categorie di detenuti, lede sia con i principi costituzionali come quelli del giudice naturale, sia per un discorso di valutazione seria e scrupolosa del detenuto che ha richiesto un beneficio. In sostanza, solo il magistrato di sorveglianza ha conoscenza diretta dell’ergastolano e del contesto detentivo nel quale si trova. Una decisione concentrata a Roma, diventa puramente burocratica e quindi anche meno affidabile.
Giustizia riparativa, la proposta della Fondazione Falcone
Ritorniamo alla proposta della Fondazione Falcone elaborata da magistrati di spessore come il presidente del Tribunale di Palermo Antonio Balsamo, già giudice della sentenza del Capaci Bis e Borsellino quater e da Fabio Fiorentin, magistrato esperto in materia di ordinamento penitenziario. Uno degli aspetti qualificanti della proposta è l’introduzione della giustizia riparativa: ovvero condizionare la concessione dei benefici penitenziari per gli ergastolani per reati di mafia e terrorismo alle loro iniziative in favore delle vittime, alla loro effettiva partecipazione alle forme di giustizia riparativa, e, soprattutto, al loro contributo per la realizzazione del diritto alla verità spettante alle vittime, ai loro familiari e all’intera collettività sui fatti che costituiscono gravi violazioni dei diritti fondamentali. Il testo della medesima proposta dice ancora che «possono essere concessi ai detenuti o internati, anche in assenza di collaborazione con la giustizia, purché sia fornita la prova dell’assenza di collegamenti attuali del condannato o dell’internato con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, e dell’assenza del pericolo di ripristino dei medesimi e sempre che il giudice di sorveglianza accerti, altresì, l’effettivo ravvedimento dell’interessato».
Il giudice di sorveglianza, sempre secondo la proposta della Fondazione Falcone può sempre ordinare «l’obbligo o il divieto di permanenza dell’interessato in uno o più comuni o in un determinato territorio; il divieto di svolgere determinate attività o di avere rapporti personali che possono occasionare il compimento di altri reati o ripristinare rapporti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva».
Competenza in capo ai magistrati di sorveglianza, la proposta di Antigone
Come si è detto, anche Antigone ha inviato una proposta. Si concentra soprattutto su tre punti fondamentali. Uno è quello relativo all’attribuzione di una unica competenza nazionale in questa materia in capo al Tribunale di sorveglianza di Roma: Antigone – in linea con tutti i giuristi competenti della materia - ritiene che si tratterebbe di una scelta non in linea con la natura della magistratura di sorveglianza, che non può che essere quella di una giurisdizione di prossimità. «Il giudice di sorveglianza del territorio ove si trova la casa di reclusione ove viene eseguita la pena – scrive Antigone nella proposta - è in condizione di assumere le più ampie informazioni dalla direzione penitenziaria e di valutare le stesse tenuto conto delle condizioni, assai variabili, degli istituti di pena in Italia».
L’altro punto dolente che Antigone stigmatizza, riguarda la proposta dell’aggravio probatorio a carico dell’ergastolano ostativo che richiede i benefici: in pratica si arriva a chiedergli di provare la mancanza di collegamenti con la criminalità organizzata. Antigone osserva che ciò renderebbe solo nominale la modifica della presunzione di pericolosità, senza contare che la prova negativa di un fatto non può mai essere richiesta, incombendo all’autorità provare, semmai, la mancanza dei requisiti richiesti per accedere ad un beneficio. «Una soluzione che non tenesse conto di queste basilari regole di diritto esporrebbe la nuova disciplina ad un nuovo giudizio di costituzionalità, il che ci pare sia un risultato da evitare», chiosa Antigone.
Osservando le proposte della Fondazione Falcone e Antigone, comprese le audizioni di chi è entrato nel merito della riforma dell’ergastolo ostativo e non speculando sulle dietrologie prive di aderenza ai fatti, appare chiaro che non bisogna partire dal testo presentato dal M5s, ma da un ragionamento più ampio ed equilibrato ripartendo dal testo presentato dalla deputata Enza Bossio del PD. L’indicazione della Consulta rimane la via maestra.