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suicidi in carcere
Il 15 aprile dell’anno scorso, la Consulta ha riconosciuto l’illegittimità costituzionale della preclusione assoluta della liberazione condizionale agli ergastolani che non collaborano con la giustizia, ma ha rinviato la decisione. Nel caso le Camere non legiferassero sulla questione, la Consulta è stata chiara: procederà all’abrogazione, fissando la camera di consiglio il 10 maggio di quest’anno: martedì prossimo. Ne parliamo con il costituzionalista Davide Galliani, professore di diritto pubblico presso la Statale di Milano. Professore, pensa che il tempo sia scaduto nonostante il testo della riforma sia passato alla Camera? Il tempo dell’ ergastolo ostativo era già scaduto nel momento in cui la Corte con la sentenza 253/ 2019 ha dichiarato incostituzionale la presunzione assoluta riguardante il permesso premio. Si chiama progressività trattamentale. Un permesso premio non si accorda tanto per far respirare aria diversa dal carcere per qualche ora, ma come primo momento di un percorso appunto in progressione. Ora, la Consulta con la ordinanza 97/2021 ha accertato ma non dichiarato la incostituzionalità in riferimento alla liberazione condizionale. Ha ritenuto di dare al Parlamento la possibilità di intervenire per una rimeditazione complessiva della materia. L’anno di tempo è passato e ora il giudizio della Corte riprenderà senza la possibilità di confrontarsi con la riforma legislativa. Vedo due scenari. Il primo, lineare. Il secondo, contorto. La Corte aggiunge all’accertamento della incostituzionalità anche la dichiarazione, adotta quindi una sentenza di accoglimento, anche in questo caso si presume manipolativa, perché aggiungerà il pericolo di ripristino. E può decidere di riferirsi anche alla semilibertà e al lavoro all’esterno, altrimenti adotterà il solito monito al legislatore, solitamente inascoltato. Ma la Consulta potrebbe anche contorcersi e dire: a differenza del caso Cappato e del carcere ai giornalisti, nel caso dell’ ergastolo ostativo il Parlamento ha approvato in uno dei due rami un progetto di legge. Diamogli ancora qualche mese, poverino! Aggiungo una considerazione: dopo la 253 alcuni permessi premio sono stati accordati ad ergastolani ostativi, io ne ho letti 20. Ho anche letto che di questi 20 solo 2 non hanno trascorso in carcere 20 anni (uno 17 e uno 19). Tutti gli altri 18 hanno maturato i 20 anni necessari per la semilibertà e sempre di questi 18 in 11 anche i 26 anni per la liberazione condizionale. Se la Corte decidesse di dare ancora del tempo al Parlamento dovrebbe almeno avere ben chiare le conseguenze concretissime della sua scelta. Come disse il materialista Marx all’idealista Hegel: i grandi fatti e i grandi personaggi della storia si presentano certo due volte, ma la prima volta come tragedie, la seconda come farse. Ma il testo approvato alla Camera rispecchia l’orientamento della Consulta? Il Parlamento è stato chiamato a intervenire perché può fare cose che la Corte non può fare, una riforma che prenda in considerazione diversi aspetti della questione. Ad esempio, un ritorno alle origini dei reati ostativi, quindi quattro e non sedici, eliminando reati che mai nessuno ha commesso in associazione. Ancora un esempio, una seria riforma della disciplina riguardante i collaboratori di giustizia, spesso spremuti e abbandonati. Il Parlamento non riesce proprio a capire che una persona decide di collaborare anche perché si fida dello Stato. Ma se lo Stato fa finta che tutto vada bene, non gli rimane altro che la clava della detenzione: non collabori, bene, fai più anni di carcere (e di libertà vigilata). Questo è il risultato che si legge nel testo approvato dalla Camera, che così era meglio non approvare, dice troppo (sugli aumenti di pena e di libertà vigilata) e troppo poco (sulla efficacia retroattiva delle modifiche). Il Parlamento a parole dice che la mafia è il suo principale problema (non che lo dica sempre) poi quando si tratta di agire concretamente un anno non basta. E il primo passo fatto alla Camera non è degno di un serio legislatore. Nel 2019 la Consulta ha detto sì alla possibilità del permesso premio per chi non collabora con la giustizia. All’epoca taluni magistrati, come il consigliere del Csm Nino Di Matteo, hanno visto nella decisione il rischio di gravi conseguenze, a partire dalla “pressione” che le organizzazioni mafiose potrebbero esercitare sui magistrati di sorveglianza. Sono passati tre anni. Ad oggi le risulta se quell’allarme è giustificato? Se per evitare le “pressioni” si deve togliere il mestiere al magistrato (mantenendo le presunzioni legislative assolute, che sono sentenze in forma di legge, e obbligare alla collegialità), la cura è peggiore del male. Vero che la semilibertà e la liberazione condizionale sono collegiali, ma “cedere” sul permesso premio non mi sembra un modo per evitare “pressioni”, più che altro dimostra la insoddisfazione di fondo per la magistratura di sorveglianza, che si pensa essere di serie B. Non nego che la collegialità abbia importanti risvolti, ma mi indigno se è proposta per evitare “pressioni”, e questo perché significa delegittimare nel suo complesso la sorveglianza, che non va idolatrata, ma nemmeno vilipesa. Cosa pensa di chi afferma che un “ammorbidimento” dell’ergastolo ostativo rischia di vanificare lo strumento dei pentiti e di indebolire la lotta alla mafia? Questo argomento presuppone esattamente quello che la Corte costituzionale ha già accertato e dichiarato incostituzionale: se collabori con la giustizia puoi essere valutato, se non lo fai le porte della cella non si apriranno mai, nemmeno per un giorno, e uscirai dal carcere solo da morto. Quella che lei chiama lotta alla mafia la possiamo condurre solo con il diritto. Il che non significa che il diritto basti, sia chiaro. In riferimento ai collaboratori di giustizia abbiamo fatto passi in avanti, una volta era tutto più “artigianale”, oggi esiste una disciplina, ma va migliorata. Non di meno, la collaborazione con la giustizia è una questione che deve riguardare più il momento precedente la condanna che quello successivo. E anche quando ci concentriamo sul dopo condanna, quello che dobbiamo fare è considerarla né più né meno di una “libera e meditata decisione di dimostrare l’avvenuta rottura con l’ambiente criminale”, secondo le parole della Consulta. Il numero di collaboratori è uguale al numero di ergastolani ostativi: troppo spesso “usiamo” i primi e i secondi come “strumenti”, e da qui nascono quasi tutti i nostri problemi. Innanzi alla commissione Giustizia l’ex capo della procura generale di Palermo Roberto Scarpinato ha detto che, se il legislatore non farà in tempo a modificare il 4 bis, pure i mafiosi stragisti che non hanno mai collaborato con la giustizia potranno chiedere di accedere alla liberazione condizionale dopo aver scontato 26 anni di carcere. Quando Falcone fu costretto a lasciare Palermo per Roma ebbe una proposta di collaborare con La Stampa di Torino. Consideri che l’incarico ministeriale comportava la messa in aspettativa dalla magistratura. Era titubante e decise di andare a casa di Bobbio per chiedere la sua opinione circa l’opportunità di collaborare con un quotidiano. Uscì da casa del filosofo e il pomeriggio stesso firmò il contratto con il quotidiano. Qualsiasi magistrato dovrebbe usare sempre la massima cautela quando prende posizione nel più generale dibattito pubblico, ed anche quando viene ascoltato in Parlamento. Nel merito può sostenere quello che vuole, ma nel metodo deve essere sempre cauto, è una necessità istituzionale. Detto questo, nella tesi che anche i “mafiosi stragisti” non collaboranti potranno chiedere di accedere alla liberazione condizionale vedo due criticità. Da un lato, sembra presupporre “giusto” accordare continui permessi in deroga e la liberazione condizionale dopo 10 anni al “mafioso stragista” che collabora con la giustizia. Mi confronto spesso con molti famigliari di vittime di mafia, i quali contestano in radice questo “giusto” presupposto. Ogni famigliare di una vittima della mafia è diverso, non esiste la categoria dentro la quale metterci tutti, non di meno in molti mi dicono che non è una pena “giusta” quella che manca del tutto di proporzionalità rispetto al reato. Mi convincono talmente tanto che cerco di dimostrargli che proprio questo è il motivo per essere contrari alla pena perpetua in sé. Dall’altro lato, non mi è chiaro il trattamento che dovremmo riservare a un “mafioso stragista” che non collabora: se non vanno bene i 26 anni, perché dovrebbero andare bene 30 o 35 o 40 anni? Lo si dica in modo chiaro: se un ergastolano ostativo non collabora non deve mai più uscire dal carcere, non merita mai di avere un giudice che ne valuti la pericolosità e la rieducazione. In questo caso, basta rileggere le due decisioni della Corte del 2019 e del 2021. Per carità, a Palazzo della Consulta non ha sede la Dea Ragione, a volte sembra proprio che la Corte faccia di tutto per essere criticata. Ma sull’ergastolo ostativo non vedo una terza via: o è incostituzionale per tutti o non lo è per nessuno.