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L’ho detto e lo ripeto: le carceri non devono essere più governate dal ministero della Giustizia e, in particolare, dai magistrati. Esse devono essere cosa “altra”. La loro più proficua allocazione, ben può stabilirsi in altro ministero, se non anche, in ragione della complessità della funzione carceraria, presso la stessa presidenza del Consiglio dei ministri, ma va comunque liberata da una vision e un’atmosfera che imprigiona gli istituti penitenziari quali irrimediabili estensioni della stessa magistratura che non si limita a utilizzarli ma anche li governa, con i risultati che conosciamo.
Un tanto per invertire un trend negativo che, da troppi anni, è segnato da morte e da suicidi di detenuti e detenenti, da devastazioni a macchia di leopardo, da rivolte dei ristretti e proteste sui tetti, perfino del personale della polizia penitenziaria, nonché da condanne da parte della Corte Europea dei Diritti dell’uomo.
Non lo si vuole ? Allora che i decisori politici abbiano il coraggio di avviare e portare avanti, nelle competenti sedi europee, ogni dovuta azione affinché si modifichi la Parte V, intitolata – Direzione e Personale – Il servizio penitenziario come servizio pubblico – punto 71, delle “Regole Penitenziarie Europee”, che recita testualmente: “Gli istituti penitenziari devono essere posti sotto la responsabilità di autorità pubbliche ed essere separati dall’esercito, dalla polizia e dai servizi di indagine penale”.
Inoltre, inseriscano in Costituzione la soggezione amministrativa delle carceri, con la relativa responsabilità, nella gestione esclusiva della magistratura.
Fino al 1922 le carceri italiane erano di competenza del ministero dell’Interno e, prima, di quello della Marina militare, a dimostrazione di come non vi sia, in punto di diritto, un vincolo assoluto nella sottoposizione organizzativa del mondo penitenziario al ministero della Giustizia; differenze in tal senso sono presenti in altri ordinamenti statuali.
Non è, però, forse un caso che la Costituzione non l’abbia contemplato, uno o più motivi vi saranno stati. Immaginiamoli: Partiamo dall’art. 27 comma 3° della Costituzione.
“Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”; se con la prima si abbandonava, seppure non sempre con un percorso lineare, una visione reattiva e vendicativa dello Stato, per approdare a una dimensione anche utilitaristica, cioè in vista di “un ritorno” di vantaggi per la società, per altro verso, si valorizzava la persona detenuta, a prescindere dal reato commesso, non trovandosi alcuna soddisfazione nell’umiliare e degradare la condizione del prigioniero, né utilità, ritenendosi appagata per il solo fatto di interdirne la facoltà di movimento e di poter disporre del proprio tempo- vita per la durata della condanna.
Ma lo Stato repubblicano non si accontentava solo di questo, voleva e imponeva, addirittura in Costituzione, qualcosa di più, di importante e complesso insieme, la “rieducazione”.
Per quest’ultima non c’è davvero ragione che ne spieghi l’intestazione amministrativa al ministero della Giustizia e alla magistratura, risultando ictu oculi, non connaturata a quel dicastero, già tenuto ad assicurare un sistema giudiziario puntuale ed efficiente, con la regolare celebrazione e conclusione dei processi, non potendo permettersi di distrarre risorse umane.
Purtroppo, si insiste nel confondere abilità e competenze, perché altra cosa è un procedimento amministrativo rispetto a un’indagine penale o alla produzione di un’ordinanza o alla emanazione di un provvedimento giudiziario, anche se fosse di volontaria giurisdizione. La criticità, all’interno del mondo del lavoro penitenziario, lo si è percepito nella concreta non effettiva valorizzazione delle professionalità presenti, che non si esauriscono nella conoscenze esclusiva di materie giuridiche, ma che si incrociano con esse: sociologia, psicologia, criminologia, comunicazione, scienze sociali e pedagogia, medicina generale e specialistica, architettura e ingegneria, filosofia e arte, gestione amministrativo- contabile e sorveglianza, sicurezza dei lavoratori e diritto del lavoro, etc.
Ma la scarsa propensione alla funzione amministrativa è raccontata pure dalle mai sopite contestazioni sindacali di tutti i comparti presenti, riferite soprattutto alla mancata attuazione di norme contrattuali, di accordi sindacali, di intese, di concertazioni, con le continue minacce di ricorso al giudice del lavoro da parte delle sigle e degli stessi singoli lavoratori, oltre che dalle frequenti manifestazioni di protesta tese a sensibilizzare sulle obiettive e pesanti condizioni di lavoro degli operatori penitenziari, in particolare di quelli del Corpo della Polizia Penitenziaria, con ulteriore accrescimento dei rischi e dell’insicurezza.
Neanche si è stati in grado, inoltre, di tesaurizzare il rapporto con l’insieme del mondo, ricco e variegato, del volontariato, considerato spesso alla stregua di un servo sciocco e inaffidabile che, con il mondo della scuola e della formazione professionale, ben avrebbe potuto supplire l’amministrazione nell’erogazione di beni, consentendo agli operatori penitenziari di poter tirare anche fiato per recuperare forze e concentrazione, soprattutto oggi, al tempo del Covid.