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Gli ormai celebri “dpcm”, ovvero i decreti del presidente del Consiglio dei ministri, sono illegittimi. Lo ha stabilito il giudice del Tribunale di Reggio Emilia Dario De Luca pronunciandosi sulla richiesta di emissione di decreto penale di condanna avanzata dal pm. In estrema sintesi, un atto amministrativo, quale è il dpcm, non può limitare la libertà personale di movimento, essendo contrario alla Costituzione un obbligo generalizzato di rimanere nella propria abitazione. I fatti risalgono al 13 marzo scorso. L’allora premier Giuseppe Conte aveva da pochi giorni firmato il primo di una lunghissima serie di dpcm, prevedendo il divieto di uscire di casa al fine di contenere i contagi da Covid-19. Una donna, fermata da una pattuglia di carabinieri a Correggio, in provincia di Reggio Emilia, aveva dichiarato di essersi dovuta recare in ospedale per effettuare delle analisi con il compagno. I carabinieri, poi, accertarono che non erano mai stati in ospedale e scattò la denuncia per entrambi.Tutto nullo per il giudice “perché il fatto non costituisce reato”, dal momento che il dpcm “non può imporre l'obbligo di permanenza domiciliare, neanche in presenza di un’emergenza sanitaria”.L’obbligo di permanenza domiciliare è “una sanzione penale che può essere decisa dal magistrato per singole persone per alcuni reati, e soltanto all’esito del giudizio”. Il giudice ha ribadito, infatti, che “un decreto del presidente del Consiglio è un semplice atto "regolamentare", privo della forza normativa per costringere qualcuno a restare in casa”. Neppure un provvedimento normativo, in astratto, può imporre ad alcuno di restare a casa: la Costituzione pone sul punto una doppia riserva, di giurisdizione oltre che di legge. Secoindo il giudice “sono considerate restrittive misure ben più lievi come l’obbligo di presentarsi al commissariato per gli ultras 'daspati' o il prelievo di sangue per i sospetti ubriachi al volante, mentre richiedono il controllo del giudice l’accompagnamento coattivo alla frontiera per gli stranieri irregolari e il trattamento sanitario obbligatorio oltre che gli stessi provvedimenti contro i tifosi violenti”.La disapplicazione di tale disposizione, materialmente comprovata, non è punibile giacché le circostanze escludono l’antigiuridicità in concreto della condotta e, comunque, integrano un falso inutile.L’essersi voluti “sostituire” all’Autorità giudiziaria da parte del premier è, pertanto, incompatibile con lo Stato di diritto del nostro Paese.La pronuncia del giudice di Reggio Emilia è un precedente importante per gli innumerevoli ricorsi presentati in questi mesi contro i dpcm.