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L’UNIONE CAMERE PENALI: «LA BATTAGLIA CONTINUA, URGENTE CAMBIARE LA NORMA SULLE CAMERE DI CONSIGLIO DA REMOTO»
Sì alle impugnazioni via pec, ma nel testo all’esame del Senato i penalisti denunciano l’assenza di emendamenti in grado di garantire la collegialità dei giudizi di secondo grado
Sì ai depositi via pec nel processo penale, no alla remotizzazione per l’incidente probatorio, ma niente da fare per l’abolizione della camera di consiglio da remoto, il congelamento della prescrizione e dei termini di custodia cautelare. È quanto emerge all’esito dell’esame in Commissione Bilancio del Decreto Ristori, sul quale oggi il governo dovrebbe porre la questione di fiducia. Notizie che, da una parte, colmano un inspiegabile gap mascherato dai penalisti milanesi, che avevano denunciato la nullità delle impugnazioni via pec per il Tribunale del Riesame, ma che, dall’altro, preoccupano fortemente l’avvocatura, che più volte ha ribadito la propria contrarietà alla cartolarizzazione del processo d’appello e il rischio di una collegiatà falsata, dal momento che il fascicolo del processo sarebbe in mano soltanto al relatore e, dunque, inaccessibile agli altri componenti del collegio giudicante. «Fino al 31 gennaio 2021 il deposito di tutti gli atti giudiziari nella fase del processo penale, al di fuori di quelli relativi alla chiusura delle indagini preliminari, è consentito mediante indirizzo pec inserito nel registro generale degli indirizzi pec. Con l'approvazione di questo emendamento al decreto Ristori a mia prima firma discipliniamo il deposito degli atti con una norma di legge, stabilendo una procedura chiara ed efficace e eliminiamo i dubbi interpretativi che sono sorti e che potrebbero ancora porsi nel lavoro degli avvocati penalisti», ha sottolineato in una nota la senatrice del M5s Felicia Gaudiano.
Ma l'Unione delle Camere penali non ci sta. E annuncia di voler andare avanti con la propria mobilitazione affinché il Parlamento, in sede di conversione dei decreti ristori e ristori- bis, «adotti concrete misure per diminuire il numero delle persone detenute e cancelli la camera di consiglio da remoto». Con il comma 6 bis all’articolo 24 si stabilisce che le impugnazioni vanno sottoscritte digitalmente, con la specifica indicazione degli allegati, da trasmettere in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale. Ma la gravità, per l’Ucpi, è che la declaratoria di inammissibilità per le violazioni relative alla sottoscrizione digitale e agli altri casi previsti dal comma 6 sexies, in deroga al disposto dell’articolo 591 c. p. p., sia dichiarata dal giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. In particolare, tale comma prevede che l'impugnazione vada considerata inammissibile quando l'atto non è sottoscritto digitalmente dal difensore, quando le copie informatiche per immagine non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale, quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata, quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore e quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale. «Si tratta di una previsione priva di una qualsiasi relazione con la pandemia che tende a rivisitare il sistema delle impugnazioni attribuendo inediti poteri al giudice a quo finalizzati addirittura ad impedire il passaggio al secondo grado di giudizio», sottolineano le Camere penali. Una parziale sanatoria viene prevista dal comma sei decies, col quale vengono ritenuti validi gli atti di impugnazione trasmessi via pec sin dalla data di entrata in vigore del decreto legge. Gli altri emendamenti proposti in tema di giustizia sono rimasti al palo. Ma sono le norme più significative a rimanere invariate. Ovvero quelle che consentono «l’assurdità» della camera di consiglio da remoto in appello quando l’udienza non sia stata partecipata, la sospensione della prescrizione e la proroga della custodia cautelare per motivi legati all’andamento della pandemia e non per fatti causati dall’imputato, Mentre nulla è stato previsto per alleggerire la pressione sulle carceri. Da qui l’invito dell’Unione delle Camere Penali a maggioranza e opposizione «ad intervenire nel percorso di conversione dei decreti legge con ulteriori proposte di emendamenti e modifiche nel dibattito d’Aula e nella discussione alla Camera dei Deputati». Le decisioni collegiali da remoto e la resistenza a misure di alleggerimento del sovraffollamento carcerario, infatti, «non sono rivendicate da alcuna forza politica, sono avversate dall’avvocatura e da tanta parte della magistratura che in diverse sedi giudiziarie ha sottoscritto protocolli per garantire che la decisione in grado di appello sia presa dal giudice che siede nella sua sede naturale afferma l’Ucpi -. La necessità di misure straordinarie in tema di esecuzione penale e di benefici penitenziari è stata proprio in questi ultimi giorni sottolineata anche da tantissimi professori delle nostre Università che hanno promosso una “staffetta” in adesione allo sciopero della fame intrapreso da Rita Bernardini».