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La Corte Costituzionale ha dichiarato «inammissibile» il ricorso sollevato da cinque parlamentari residenti in Sardegna e in Sicilia contro la disposizione introdotto con il decreto sul Super Green pass (articolo 1, secondo comma, del decreto legge n. 229 del 2021), la quale impone che, a partire dal 10 gennaio, l’accesso ai mezzi di trasporto pubblico sia subordinato al possesso del cosiddetto super green pass, e quindi alla condizione di aver completato il ciclo vaccinale o di essere completamente guariti dal Covid-19. I ricorrenti, privi del super green pass, sostengono che questa previsione impedisca loro di partecipare ai lavori parlamentari, in particolare (ma non esclusivamente) all’elezione del Presidente della Repubblica, calendarizzata il 24 gennaio: i residenti nelle isole, infatti, non potrebbero raggiungere la sede del Parlamento con aerei o traghetti pubblici senza la certificazione verde. E perciò, data l’urgenza, chiedono anche la sospensione cautelare della disposizione che ne prevede l’obbligo. Ma per la Consulta - si legge nella nota - non vi è «alcuna manifesta violazione delle prerogative costituzionali dei parlamentari». «La disposizione oggetto del conflitto - scrive la Corte - regola infatti le condizioni di accesso al trasporto pubblico valide per l’intera collettività e non riguarda attribuzioni specifiche di deputati o senatori, incise in via fattuale e di riflesso; attribuzioni il cui esercizio deve essere garantito dai competenti organi delle Camere, nel rispetto della legislazione vigente». La dichiarazione di inammissibilità assorbe la decisione sull’istanza di sospensione cautelare, sottolinea la Corte. L’ordinanza sarà depositata nei prossimi giorni.